Art. 8. 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 17  agosto
1999, n. 334, e' sostituita dalla seguente: 
  «(Assetto del territorio e controllo dell'urbaniz-zazione)»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Nelle  zone  interessate   dagli   stabilimenti   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  gli  enti  territoriali  tengono  conto,
nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto  del
territorio, della  necessita'  di  prevedere  e  mantenere  opportune
distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli  edifici  e
le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali,  le
aree ricreative  e  le  aree  di  particolare  interesse  naturale  o
particolarmente sensibili dal punto di vista  naturale,  nonche'  tra
gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»; 
    c) al comma 6 le parole da: «vicino a zone»  fino  a:  «interesse
naturale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «vicino   a   zone
residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico,  a  vie  di
trasporto principali, ad aree ricreative e  ad  aree  di  particolare
interesse naturale o particolarmente sensibili  dal  punto  di  vista
naturale».