Art. 9. 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,»; b) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti.».
Nota all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Funzioni del Ministero dell'ambiente). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanita', al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento. 3. Il Ministero dell'ambiente: a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'art. 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perche' lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione; b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II; c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8; c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'art. 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti. 4.-6. (Omissis).».