Art. 9. 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   al   comma   2,   dopo   le   parole:   «del   commercio   e
dell'artigianato,»  sono  inserite  le  seguenti:  «d'intesa  con  la
Conferenza unificata,»; 
    b) al comma 3, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
  «c-bis) comunica alta Commissione europea  il  nome  e  la  ragione
sociale  del  gestore,  l'indirizzo   degli   stabilimenti   soggetti
all'articolo 2, comma 1, nonche'  informazioni  sulle  attivita'  dei
suddetti stabilimenti.». 
 
          Nota all'art. 9:
              - Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
          17 agosto  1999, n. 334, cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  15  (Funzioni del Ministero dell'ambiente). - 1.
          Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dell'ambiente, di
          concerto  con  i Ministri dell'interno, dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con
          la  Conferenza  unificata, sono stabiliti le norme tecniche
          di  sicurezza  per  la  prevenzione  di rischi di incidenti
          rilevanti,  le  modalita'  con  le  quali  il  gestore deve
          procedere  all'individuazione  di tali rischi, all'adozione
          delle  appropriate  misure  di sicurezza, all'informazione,
          all'addestramento   e  all'equipaggiamento  di  coloro  che
          lavorano  in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
          sicurezza,  i  criteri  di  riferimento  per  l'adozione di
          iniziative  specifiche  in  relazione  ai  diversi  tipi di
          incidente,  nonche'  i  criteri  per l'individuazione delle
          modifiche  alle  attivita'  industriali  che  possono avere
          implicazioni  per  i  rischi  di  incidenti rilevanti; fino
          all'emanazione   di   tali   decreti   valgono,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali
          emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e successive
          modifiche.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  previa
          comunicazione  al  Ministero  della  sanita',  al Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con  la  Conferenza  unificata,  ogni  qualvolta  la  nuova
          direttiva  preveda  poteri  discrezionali  per  il  proprio
          recepimento.
              3. Il Ministero dell'ambiente:
                a) comunica  agli  Stati  membri  relativamente  agli
          stabilimenti  di  cui  all'art. 8 vicini al loro territorio
          nei  quali  possa  verificarsi  un  incidente rilevante con
          effetti   transfrontalieri   tutte  le  informazioni  utili
          perche'  lo  Stato  membro  possa applicare tutte le misure
          connesse  ai  piani  di  emergenza  interni  ed  esterni  e
          all'urbanizzazione;
                b) informa  tempestivamente  la  Commissione  europea
          sugli   incidenti  rilevanti  verificatisi  sul  territorio
          nazionale   e   che   rispondano   ai   criteri   riportati
          nell'allegato   VI,   parte   I,  e  comunica,  non  appena
          disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI,
          parte II;
                c) presenta  alla  Commissione  europea una relazione
          triennale  secondo  la  procedura  prevista dalla direttiva
          91/692/CEE,  del  Consiglio,  del  23 dicembre 1991, per la
          standardizzazione  e  la  razionalizzazione delle relazioni
          relative  all'attuazione  di  talune  direttive concernenti
          l'ambiente,  per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di
          cui agli articoli 6 e 8;
                c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la
          ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti
          soggetti  all'art.  2,  comma 1, nonche' informazioni sulle
          attivita' dei suddetti stabilimenti.
              4.-6. (Omissis).».