(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                     (previsto dall'art. 18, comma 1, 
                                         che sostituisce l'allegato I 
                              al decreto legislativo n. 334 del 1999) 
 
 
 
                                                           ALLEGATO I 
 
ELENCO  DELLE  SOSTANZE,   MISCELE   E   PREPARATI   PERICOLOSI   PER
L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 
 
INTRODUZIONE 
  1. Il presente allegato riguarda  le  sostanze  pericolose  che  si
trovano in tutti  gli  stabilimenti  ai  sensi  dell'articolo  3  del
presente decreto e da' attuazione ai suoi articoli. 
  2. Le miscele e i preparati sono  assimilati  alle  sostanze  pure,
purche' rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle
loro proprieta' nel recepimento delle pertinenti  direttive  o  degli
ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota  1,
a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non
sia fornita un'altra descrizione. 
  3. Le quantita'  limite  indicate  in  appresso  si  intendono  per
ciascuno stabilimento. 
  4.  Le  quantita'   da   prendere   in   considerazione   ai   fini
dell'applicazione degli articoli sono le quantita' massime che sono o
possono essere presenti in qualsiasi momento.  Ai  fini  del  calcolo
della quantita' totale presente non vengono prese  in  considerazione
le sostanze pericolose presenti in  uno  stabilimento  unicamente  in
quantita'  uguale  o  inferiore  al   2%   della   quantita'   limite
corrispondente se il  luogo  in  cui  si  trovano  all'interno  dello
stabilimento non puo' innescare un  incidente  rilevante  in  nessuna
altra parte dei sito. 
  5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota
4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di
sostanze pericolose. 
  6. Ai fini del presente  decreto,  un  gas  e'  qualsiasi  sostanza
avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a  101,3  kPa
alla temperatura di 20°C. 
  7. Ai fini del presente decreto, un liquido e'  qualsiasi  sostanza
che non si definisce come gas e non si  presenta  allo  stato  solido
alla temperatura di 20°C e alla pressione normale di 101,3 kPa. 
 
 
 
                               PARTE 1 
                        Sostanze specificate 
 
Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte  1
rientra anche in una categoria della parte 2, le quantita' limite  da
prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1. 
    

=====================================================================
|               Colonna 1                | Colonna 2|   Colonna 3   |
|----------------------------------------+--------------------------|
|                                        |     Quantita' limite     |
|                                        |   (tonnellate) ai fini   |
|          Sostanze pericolose           |     dell'applicazione    |
|                                        |--------------------------|
|                                        |  degli   |               |
|                                        |articoli 6|               |
|                                        |   e 7    |dell'articolo 8|
+========================================+==========+===============+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 1)        |   5000   |     10000     |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 2)        |   1250   |     5000      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 3)        |   350    |     2500      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 4)        |    10    |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di potassio (cfr. nota 5)       |   5000   |     10000     |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di potassio (cfr. nota 6)       |   1250   |     5000      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Anidride arsenica, acido (V) arsenico   |          |               |
|e/o suoi sali                           |    1     |       2       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Anidride arseniosa, acido (III) arsenico|          |               |
|o suoi sali                             |   0,1    |      0,1      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Bromo                                   |    20    |      100      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Cloro                                   |    10    |      25       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Composti dei nichel in forma            |          |               |
|polverulenta inalabile (monossido di    |          |               |
|nichel, biossido di nichel, solfuro di  |          |               |
|nichel, bisolfuro di trinichel,         |          |               |
|triossido di dinichel)                  |    1     |       1       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Etilenimina                             |    10    |      20       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Fluoro                                  |    10    |      20       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)      |    5     |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Idrogeno                                |    5     |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Acido cloridrico (gas liquefatto)       |    25    |      250      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Alchili di piombo                       |    5     |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Gas liquefatti estremamente infiammabili|          |               |
|e gas naturale                          |    50    |      200      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Acetilene                               |    5     |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Ossido di etilene                       |    5     |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Ossido di propilene                     |    5     |      50       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Metanolo                                |   500    |     5000      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o    |          |               |
|suoi sali in forma polverulenta         |   0,01   |     0,01      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Isocianato di metile                    |   0,15   |     0,15      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Ossigeno                                |   200    |     2000      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Diisocianato di toluene                 |    10    |      100      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Cloruro di carbonile (fosgene)          |   0,3    |     0,75      |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Triiduro di arsenico (arsina)           |   0,2    |       1       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Triiduro di fosforo (fosfina)           |   0,2    |       1       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Dicloruro di zolfo                      |    1     |       1       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Triossido di zolfo                      |    15    |      75       |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Poli-cloro-dibenzofurani e              |          |               |
|poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la |          |               |
|TCDD), espressi come TCDD eguivalente   |  0,001   |     0,001     |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Le seguenti sostanze CANCEROGENE in     |          |               |
|concentrazioni superiori al 5 % in peso:|   0,5    |       2       |
|4-amminobifenile e/o suoi sali,         |          |               |
|benzotricloruro, benzidina e/o suoi     |          |               |
|sali, ossido di bis (clorometile),      |          |               |
|ossido di clorometile e di metile,      |          |               |
|1,2-dibromoetano, solfato di dietile,   |          |               |
|solfato di dimetile, cloruro di         |          |               |
|dimetilcarbamoile,                      |          |               |
|1,2-dibromo-3-cloropropano,             |          |               |
|1,2-dimetilidrazina,                    |          |               |
|dimetilnitrosammina, triammide          |          |               |
|esametilfosforica, idrazina,            |          |               |
|2-naftilammina e/o suoi sali,           |          |               |
|1,3-propansultone, 4-nitrodifenile      |          |               |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Prodotti petroliferi:                   |          |               |
|a) benzine e nafte,                     |          |               |
|b) cheroseni (compresi i jet fuel),     |          |               |
|c) gasoli (compresi i gasoli per        |   2500   |     25000     |
|autotrazione, i gasoli per riscaldamento|          |               |
|e i distillati usati per produrre i     |          |               |
|gasoli)                                 |          |               |
=====================================================================

    
NOTE 
1. Nitrato  di  ammonio:  (5000/10000):  fertilizzanti  in  grado  di
autodecomporsi 
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a  base  di
nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto  contiene
nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di
azoto derivato dal nitrato di ammonio e': 
  - compreso tra il 15,75% (1) e il 24,5% (2) in peso e contiene  non
piu' dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche  oppure
soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE; 
  - uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di
sostanze combustibili 
in grado di  autodecomporsi  conformemente  al  "trough  test"  delle
Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti
di  merci  pericolose:  manuale  di  test  e  criteri,   Parte   III,
sottosezione 38.2). 
 
2. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante 
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele
di fertilizzanti o  fertilizzanti  composti  a  base  di  nitrato  di
ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e': 
  - superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato
di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio  di  purezza
pari almeno al 90 %; 
  - superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e
di solfato di ammonio; 
  - superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di  ammonio
con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari  almeno
al 90 %, 
e  che  soddisfino  i  requisiti  dell'allegato  II  della  direttiva
80/876/CEE. 
 
3. Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico 
Include: 
  a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di  ammonio  il
cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e': 
  - compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso  e  che  contengono  una
percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili; 
  - superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale  uguale
o inferiore allo 0,2 %; 
  b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di
nitrato di ammonio e' superiore all'80 % in peso. 
 
4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti  "off-specs"
che non hanno superato la prova di detonabilita' 
Include: 
  a) materiale di scarto del processo  di  produzione  e  nitrato  di
ammonio e preparati a  base  di  nitrato  di  ammonio,  fertilizzanti
semplici a base di nitrato di ammonio e miscele  di  fertilizzanti  e
fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle  note
2 e  3  dall'utente  finale  sono  o  sono  stati  restituiti  ad  un
produttore,  ad  un  deposito  provvisorio  o  ad  un   impianto   di
rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento  per
un uso sicuro perche' non soddisfano piu' le specifiche di  cui  alle
note 2 e 3; 
  b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota  2
che non soddisfano  i  requisiti  dell'allegato  II  della  direttiva
80/876/CEE. 
5. Nitrato di  potassio  (5000/10000):  concimi  composti  basati  su
nitrato di potassio  costituiti  da  nitrato  di  potassio  in  forma
prilled/granulare. 
6. Nitrato  di  potassio  (1250/5000):  concimi  composti  basati  su
nitrato di potassio  costituiti  da  nitrato  di  potassio  in  forma
cristallina. 
7. Poli-c1oro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine 
Le quantita' di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
si calcolano con seguenti fattori di ponderazione: 
    

---------------------------------------------------------------------
Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri  di
                        interesse (NATO/CCMS)
---------------------------------------------------------------------
2,3,7,8-TCDD            1        |2,3,7,8-TCDF             0,1
1,2,3,7,8-PeDD          0,5      |2,3,4,7,8-PeCDF          0,5
                                 |1,2,3,7,8-PeCDF          0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD                |
1,2,3,6,7,8-HxCDD       0,1      |1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDD                |1,2,3,7,8,9-HxCDF        0,1
                                 |1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD     0,01     |2,3,4,6,7,8-HxCDF
                                 |1,2,3,4,6,7,8-HpCDF      0,01
OCDD                    0,001    |1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
                                 |OCDF                     0,001
---------------------------------------------------------------------
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)

    
 
    
------------------------------------
(1) Il tenore di azoto del 15,75% in peso  derivato  dal  nitrato  di
ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
    
(2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso  derivato  dal  nitrato  di
ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio. 
(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato  dal  nitrato  di
ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio. 
(4) Il tenore di azoto del 28 %  in  peso  derivato  dal  nitrato  di
ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio. 
 
 
 
                               PARTE 2 
Categorie di sostanze e preparati  non  indicati  in  modo  specifico
                            nella parte 1 
    

=====================================================================
|       Colonna 1         |   Colonna 2    |       Colonna 3        |
|-------------------------|-----------------------------------------|
|                         |   Quantita' limite (tonnellate) della   |
|                         |      sostanza pericolosa ai sensi       |
|   Sostanze pericolose   |   dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini  |
|    classificate come    |           dell'applicazione             |
|                         |-----------------------------------------|
|                         |degli articoli 6|                        |
|                         |      e 7       |    dell'articolo 8     |
+=========================+================+========================+
|1. MOLTO TOSSICHE        |       5        |           20           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|2. TOSSICHE              |       50       |          200           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|3. COMBURENTI            |       50       |          200           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|4. ESPLOSIVE (cfr. nota  |                |                        |
|2)                       |                |                        |
|sostanze, preparati o    |                |                        |
|articoli assegnati alla  |                |                        |
|UN/ADR 1.4               |       50       |          200           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|5. ESPLOSIVE (cfr. nota  |                |                        |
|2)                       |                |                        |
|sostanze, preparati o    |                |                        |
|articoli assegnati alle  |                |                        |
|divisioni: UN/ADR 1.1,   |                |                        |
|1.2, 1.3, 1.5, o 1.6,    |                |                        |
|ovvero classificati con  |                |                        |
|frasi di rischio R2 o R3 |       10       |           50           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|6. INFIAMMABILI          |                |                        |
|[sostanze o preparati che|                |                        |
|rientrano nella          |                |                        |
|definizione di cui alla  |                |                        |
|nota 3 a)]               |      5000      |         50000          |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|7a. FACILMENTE           |                |                        |
|INFIAMMABILI             |                |                        |
|[sostanze o preparati che|                |                        |
|rientrano nella          |                |                        |
|definizione di cui alla  |                |                        |
|nota 3 b) 1]             |       50       |          200           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|7b. Liquidi FACILMENTE   |                |                        |
|INFIAMMABILI             |                |                        |
|[sostanze o preparati che|                |                        |
|rientrano nella          |                |                        |
|definizione di cui alla  |                |                        |
|nota 3b) 2]              |      5000      |         50000          |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|8. ESTREMAMENTE          |                |                        |
|INFIAMMABILI             |       10       |           50           |
|[sostanze o preparati che|                |                        |
|rientrano nella          |                |                        |
|definizione di cui alla  |                |                        |
|nota 3c)]                |                |                        |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|9. SOSTANZE PERICOLOSE   |                |                        |
|PER L'AMBIENTE in        |                |                        |
|combinazione con le      |                |                        |
|seguenti frasi che       |                |                        |
|descrivono il rischio:   |                |                        |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|i) R50: - "Molto tossico |                |                        |
|per gli organismi        |                |                        |
|acquatici" (compresa     |                |                        |
|frase R 50/53)           |      100       |          200           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|ii) R51/53: - "Tossico   |                |                        |
|per gli organismi        |                |                        |
|acquatici; puo' causare  |                |                        |
|effetti negativi a lungo |                |                        |
|termine nell'ambiente    |                |                        |
|acquatico"               |      200       |          500           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|10. ALTRE CATEGORIE che  |                |                        |
|non rientrano in quelle  |                |                        |
|precedenti, in           |                |                        |
|combinazione con le      |                |                        |
|seguenti frasi che       |                |                        |
|descrivono il rischio:   |                |                        |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|i) R14: reagisce         |                |                        |
|violentemente a contatto |                |                        |
|con l'acqua (compreso    |                |                        |
|R14/15)                  |      100       |          500           |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|ii) R29: libera gas      |                |                        |
|tossici a contatto con   |                |                        |
|l'acqua                  |       50       |          200           |
+-------------------------+----------------+------------------------+

    
NOTE 
  1. Le sostanze  e  i  preparati  sono  classificati  in  base  alla
normativa di recepimento delle seguenti direttive e al  loro  attuale
adeguamento al progresso tecnico: 
  direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  relative  alla  classificazione,  all'imballaggio   e
all'etichettatura delle sostanze pericolose (1); 
  direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio  1999,  concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi (2). 
  Per quanto  riguarda  le  sostanze  o  i  preparati  che  non  sono
classificati  come  pericolosi  ai  sensi  di  una   delle   suddette
direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi
in uno stabilimento e che  presentano  o  possono  presentare,  nelle
condizioni esistenti in detto stabilimento, proprieta'  analoghe  per
quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, si seguono le
procedure di classificazione provvisoria  conformemente  all'articolo
che disciplina la materia nella corrispondente direttiva. 
  Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che,  a  causa  delle
loro proprieta', rientrano in piu' categorie, ai  fini  del  presente
decreto, si applicano le quantita' limite piu'  basse.  Tuttavia,  ai
fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla  nota  4,
la quantita'  limite  usata  e'  sempre  quella  corrispondente  alla
classificazione pertinente. 
  Ai  fini  della  direttiva  96/82/CE,  modificata  dalla  direttiva
2003/105/CE, la Commissione compila e aggiorna un elenco di  sostanze
classificate nelle categorie sopra indicate mediante  il  ricorso  ad
una decisione armonizzata in conformita' della direttiva 67/548/CEE. 
 
  2. Per "esplosivo" si intende: 
  - una sostanza o un preparato che crea un  pericolo  di  esplosione
per effetto di urto, attrito,  fiamma  o  altre  fonti  di  ignizione
(frase di rischio R 2); 
  - una sostanza o un preparato che crea un  pericolo  gravissimo  di
esplosione per effetto di urto, attrito,  fiamma  o  altre  fonti  di
ignizione (frase di rischio R 3); 
  - una sostanza, preparato o articolo che  rientra  nella  classe  1
dell'accordo europeo relativo al trasporto  internazionale  di  merci
pericolose  su  strada  (UN/ADR)  concluso  il  30  settembre   1957,
modificato  e  recepito  nella  direttiva  94/55/CE  del   Consiglio,
modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di  merci
pericolose su strada (3). 
  In questa definizione  sono  inclusi  le  sostanze  e  i  preparati
pirotecnici, che ai fini del presente  decreto,  sono  definiti  come
sostanze (o miscele di sostanze)  destinate  a  produrre  un  effetto
calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o  una  combinazione
di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute.
Se una sostanza o preparato e' classificato sia con UN/ADR che con le
frasi di rischio  R  2  o  R  3,  la  classificazione  UN/ADR  ha  la
precedenza su quella delle frasi di rischio. 
  Le sostanze e gli articoli della Classe  1  sono  assegnati  a  una
qualsiasi  delle  divisioni  1.1-1.6   a   norma   del   sistema   di
classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti
sono: 
  Divisione 1.1: "Sostanze  e  articoli  comportanti  un  rischio  di
esplosione in massa. (Una esplosione in massa e' una  esplosione  che
interessa in modo praticamente  istantaneo  la  quasi  totalita'  del
carico)." 
  Divisione 1.2: "Sostanze  e  articoli  comportanti  un  rischio  di
proiezione senza rischio di esplosione in massa." 
  Divisione 1.3: "Sostanze  e  articoli  comportanti  un  rischio  di
incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o
dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa, 
  a) la cui combustione da' luogo ad un  considerevole  irraggiamento
termico, oppure 
  b) che bruciano gli uni  dopo  gli  altri  con  effetti  minimi  di
spostamento di aria o di proiezione o di entrambi." 
  Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un  leggero
pericolo in caso di accensione o innesco durante  il  trasporto.  gli
effetti sono essenzialmente limitati  al  collo  e  non  danno  luogo
normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni  significative
o a distanza significativa. Un incendio esterno non  deve  comportare
l'esplosione  praticamente  istantanea  della  quasi  totalita'   del
contenuto del collo." 
  Divisione  1.5:  "Sostanze  molto  poco  sensibili  comportanti  un
rischio di esplosione in massa la cui sensibilita' e' tale che, nelle
normali condizioni di trasporto, non  vi  sia  che  una  molto  lieve
probabilita'  di  innesco  o  di  passaggio  dalla  combustione  alla
detonazione. La prescrizione minima e' che esse non devono  esplodere
durante la prova al fuoco esterno." 
  Divisione  1.6:   "Articoli   estremamente   poco   sensibili   non
comportanti un  rischio  di  esplosione  in  massa.  Questi  articoli
contengono solo sostanze  detonanti  estremamente  poco  sensibili  e
presentano una trascurabile probabilita' di innesco o di propagazione
accidentale. Il  rischio  e'  limitato  all'esplosione  di  un  unico
articolo." 
  In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i  preparati
esplosivi  o  pirotecnici  contenuti  negli  articoli.  Nel  caso  di
articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici,  se
la quantita' della sostanza o del preparato  contenuto  nell'articolo
e' nota, ai fini  del  presente  decreto,  si  tiene  conto  di  tale
quantita'. Se la quantita' non e' nota, ai fini del presente decreto,
l'intero articolo e' considerato esplosivo. 
 
  3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili"
ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per 
    a) liquidi infiammabili. 
      le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilita'
uguale o superiore a 21°C e inferiore o  uguale  a  55°C  (frase  che
descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione; 
    b) liquidi facilmente infiammabili, 
      1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino  ad
incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza  alcun
apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17); 
         -  le  sostanze  e  i  preparati  che  hanno  un  punto   di
infiammabilita' inferiore a 55°C e che sotto pressione rimangono allo
stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione,  come
la forte pressione e l'elevata  temperatura,  possano  comportare  il
pericolo di incidenti rilevanti; 
      2) sostanze e preparati il  cui  punto  di  infiammabilita'  e'
inferiore a 21°C, ma che non sono  estremamente  infiammabili  (frase
che descrive il rischio R11, secondo trattino); 
    c) gas e liquidi estremamente infiammabili, 
      1) le sostanze e i preparati liquidi  che  hanno  un  punto  di
infiammabilita' inferiore a 0°C e un punto di ebollizione (o un punto
iniziale di ebollizione, in caso  di  intervallo  di  ebollizione)  a
pressione normale, inferiore o uguale a 35°C (frase che  descrive  il
rischio R 12, primo trattino), e 
      2)  i  gas  che  sono  infiammabili  a  contatto  dell'aria   a
temperatura ambiente e a pressione normale  (frase  che  descrive  il
rischio R12, secondo trattino)  e  che  sono  allo  stato  gassoso  o
supercritico e 
      3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili  e  altamente
infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto  di
ebollizione. 
 
  4. Nel caso di uno stabilimento in cui non  sono  presenti  singole
sostanze o preparati in quantita' pari  o  superiore  alle  quantita'
limite corrispondenti, si applica la seguente regola per  determinare
se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del
presente decreto. 
  Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma 
 
    
  q1 /QU1 + q2 /QU2 + q3 /QU3 + q4 /QU4 + q5 /QU5 + ... e' maggiore o
    
uguale a 1, 
 
    
  dove qx e' la  quantita'  presente  di  sostanza  pericolosa  x  (o
categoria di sostanze pericolose) compresa  nella  parte  1  o  nella
parte 2 del presente allegato,
    
    
  e QUX e' la quantita'  limite  corrispondente  per  la  sostanza  o
    
categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2. 
  Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di  cui
agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla
somma 
 
    
  q1 /QL1 + q2/QL2 + q3 /QL3 + q4 /QL4 + q5 /QL5 + ... e' maggiore  o
    
uguale a 1, 
 
    
  dove qx e' la  quantita'  presente  di  sostanza  pericolosa  x  (o
categoria di sostanze pericolose) compresa  nella  parte  1  o  nella
parte 2 del presente allegato,
    
    
  e QLX e' la quantita'  limite  corrispondente  per  la  sostanza  o
    
categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2. 
  Tale regola e' usata per valutare i pericoli complessivi  associati
alla  tossicita',   all'infiammabilita'   e   all'ecotossicita'.   Di
conseguenza, deve essere applicata tre volte: 
  a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla  parte  1
classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati
delle categorie 1 o 2; 
  b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla  parte  1
classificati  come  comburenti,  esplosivi,  infiammabili,  altamente
infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i  preparati
delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; 
  c) per sommare sostanze e preparati specificati  nella  parte  I  e
classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R  50/53)
o R 51/53]  con  le  sostanze  e  i  preparati  che  rientrano  nelle
categorie 9 i) o 9 ii). 
  Le disposizioni pertinenti del presente decreto,  si  applicano  se
uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) e' maggiore
o uguale a 1. 
 
 
    
------------------------------
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva  modificata  da  ultimo
dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da  ultimo
dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001,
pag. 5).
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90  dell'8.4.2003,
pag. 45).