Allegato A
(previsto dall'art. 18, comma 1,
che sostituisce l'allegato I
al decreto legislativo n. 334 del 1999)
ALLEGATO I
ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER
L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2
INTRODUZIONE
1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si
trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del
presente decreto e da' attuazione ai suoi articoli.
2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure,
purche' rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle
loro proprieta' nel recepimento delle pertinenti direttive o degli
ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1,
a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non
sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantita' limite indicate in appresso si intendono per
ciascuno stabilimento.
4. Le quantita' da prendere in considerazione ai fini
dell'applicazione degli articoli sono le quantita' massime che sono o
possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo
della quantita' totale presente non vengono prese in considerazione
le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in
quantita' uguale o inferiore al 2% della quantita' limite
corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello
stabilimento non puo' innescare un incidente rilevante in nessuna
altra parte dei sito.
5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota
4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di
sostanze pericolose.
6. Ai fini del presente decreto, un gas e' qualsiasi sostanza
avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa
alla temperatura di 20°C.
7. Ai fini del presente decreto, un liquido e' qualsiasi sostanza
che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido
alla temperatura di 20°C e alla pressione normale di 101,3 kPa.
PARTE 1
Sostanze specificate
Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1
rientra anche in una categoria della parte 2, le quantita' limite da
prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.
=====================================================================
| Colonna 1 | Colonna 2| Colonna 3 |
|----------------------------------------+--------------------------|
| | Quantita' limite |
| | (tonnellate) ai fini |
| Sostanze pericolose | dell'applicazione |
| |--------------------------|
| | degli | |
| |articoli 6| |
| | e 7 |dell'articolo 8|
+========================================+==========+===============+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) | 5000 | 10000 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) | 1250 | 5000 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 3) | 350 | 2500 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) | 10 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di potassio (cfr. nota 5) | 5000 | 10000 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Nitrato di potassio (cfr. nota 6) | 1250 | 5000 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Anidride arsenica, acido (V) arsenico | | |
|e/o suoi sali | 1 | 2 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Anidride arseniosa, acido (III) arsenico| | |
|o suoi sali | 0,1 | 0,1 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Bromo | 20 | 100 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Cloro | 10 | 25 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Composti dei nichel in forma | | |
|polverulenta inalabile (monossido di | | |
|nichel, biossido di nichel, solfuro di | | |
|nichel, bisolfuro di trinichel, | | |
|triossido di dinichel) | 1 | 1 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Etilenimina | 10 | 20 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Fluoro | 10 | 20 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Formaldeide (concentrazione ≥ 90%) | 5 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Idrogeno | 5 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Acido cloridrico (gas liquefatto) | 25 | 250 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Alchili di piombo | 5 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Gas liquefatti estremamente infiammabili| | |
|e gas naturale | 50 | 200 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Acetilene | 5 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Ossido di etilene | 5 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Ossido di propilene | 5 | 50 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Metanolo | 500 | 5000 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o | | |
|suoi sali in forma polverulenta | 0,01 | 0,01 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Isocianato di metile | 0,15 | 0,15 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Ossigeno | 200 | 2000 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Diisocianato di toluene | 10 | 100 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Cloruro di carbonile (fosgene) | 0,3 | 0,75 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Triiduro di arsenico (arsina) | 0,2 | 1 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Triiduro di fosforo (fosfina) | 0,2 | 1 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Dicloruro di zolfo | 1 | 1 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Triossido di zolfo | 15 | 75 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Poli-cloro-dibenzofurani e | | |
|poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la | | |
|TCDD), espressi come TCDD eguivalente | 0,001 | 0,001 |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Le seguenti sostanze CANCEROGENE in | | |
|concentrazioni superiori al 5 % in peso:| 0,5 | 2 |
|4-amminobifenile e/o suoi sali, | | |
|benzotricloruro, benzidina e/o suoi | | |
|sali, ossido di bis (clorometile), | | |
|ossido di clorometile e di metile, | | |
|1,2-dibromoetano, solfato di dietile, | | |
|solfato di dimetile, cloruro di | | |
|dimetilcarbamoile, | | |
|1,2-dibromo-3-cloropropano, | | |
|1,2-dimetilidrazina, | | |
|dimetilnitrosammina, triammide | | |
|esametilfosforica, idrazina, | | |
|2-naftilammina e/o suoi sali, | | |
|1,3-propansultone, 4-nitrodifenile | | |
+----------------------------------------+----------+---------------+
|Prodotti petroliferi: | | |
|a) benzine e nafte, | | |
|b) cheroseni (compresi i jet fuel), | | |
|c) gasoli (compresi i gasoli per | 2500 | 25000 |
|autotrazione, i gasoli per riscaldamento| | |
|e i distillati usati per produrre i | | |
|gasoli) | | |
=====================================================================
NOTE
1. Nitrato di ammonio: (5000/10000): fertilizzanti in grado di
autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di
nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene
nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di
azoto derivato dal nitrato di ammonio e':
- compreso tra il 15,75% (1) e il 24,5% (2) in peso e contiene non
piu' dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche oppure
soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE;
- uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di
sostanze combustibili
in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle
Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti
di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III,
sottosezione 38.2).
2. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele
di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di
ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e':
- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato
di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza
pari almeno al 90 %;
- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e
di solfato di ammonio;
- superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio
con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno
al 90 %,
e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva
80/876/CEE.
3. Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico
Include:
a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il
cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e':
- compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una
percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili;
- superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale
o inferiore allo 0,2 %;
b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di
nitrato di ammonio e' superiore all'80 % in peso.
4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs"
che non hanno superato la prova di detonabilita'
Include:
a) materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di
ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti
semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e
fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note
2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un
produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di
rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per
un uso sicuro perche' non soddisfano piu' le specifiche di cui alle
note 2 e 3;
b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2
che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva
80/876/CEE.
5. Nitrato di potassio (5000/10000): concimi composti basati su
nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma
prilled/granulare.
6. Nitrato di potassio (1250/5000): concimi composti basati su
nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma
cristallina.
7. Poli-c1oro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantita' di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
si calcolano con seguenti fattori di ponderazione:
---------------------------------------------------------------------
Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di
interesse (NATO/CCMS)
---------------------------------------------------------------------
2,3,7,8-TCDD 1 |2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeDD 0,5 |2,3,4,7,8-PeCDF 0,5
|1,2,3,7,8-PeCDF 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 |1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDD |1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
|1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 |2,3,4,6,7,8-HxCDF
|1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
OCDD 0,001 |1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
|OCDF 0,001
---------------------------------------------------------------------
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)
------------------------------------
(1) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(2) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(4) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di
ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.
PARTE 2
Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico
nella parte 1
=====================================================================
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| | Quantita' limite (tonnellate) della |
| | sostanza pericolosa ai sensi |
| Sostanze pericolose | dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini |
| classificate come | dell'applicazione |
| |-----------------------------------------|
| |degli articoli 6| |
| | e 7 | dell'articolo 8 |
+=========================+================+========================+
|1. MOLTO TOSSICHE | 5 | 20 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|2. TOSSICHE | 50 | 200 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|3. COMBURENTI | 50 | 200 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|4. ESPLOSIVE (cfr. nota | | |
|2) | | |
|sostanze, preparati o | | |
|articoli assegnati alla | | |
|UN/ADR 1.4 | 50 | 200 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|5. ESPLOSIVE (cfr. nota | | |
|2) | | |
|sostanze, preparati o | | |
|articoli assegnati alle | | |
|divisioni: UN/ADR 1.1, | | |
|1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, | | |
|ovvero classificati con | | |
|frasi di rischio R2 o R3 | 10 | 50 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|6. INFIAMMABILI | | |
|[sostanze o preparati che| | |
|rientrano nella | | |
|definizione di cui alla | | |
|nota 3 a)] | 5000 | 50000 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|7a. FACILMENTE | | |
|INFIAMMABILI | | |
|[sostanze o preparati che| | |
|rientrano nella | | |
|definizione di cui alla | | |
|nota 3 b) 1] | 50 | 200 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|7b. Liquidi FACILMENTE | | |
|INFIAMMABILI | | |
|[sostanze o preparati che| | |
|rientrano nella | | |
|definizione di cui alla | | |
|nota 3b) 2] | 5000 | 50000 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|8. ESTREMAMENTE | | |
|INFIAMMABILI | 10 | 50 |
|[sostanze o preparati che| | |
|rientrano nella | | |
|definizione di cui alla | | |
|nota 3c)] | | |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|9. SOSTANZE PERICOLOSE | | |
|PER L'AMBIENTE in | | |
|combinazione con le | | |
|seguenti frasi che | | |
|descrivono il rischio: | | |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|i) R50: - "Molto tossico | | |
|per gli organismi | | |
|acquatici" (compresa | | |
|frase R 50/53) | 100 | 200 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|ii) R51/53: - "Tossico | | |
|per gli organismi | | |
|acquatici; puo' causare | | |
|effetti negativi a lungo | | |
|termine nell'ambiente | | |
|acquatico" | 200 | 500 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|10. ALTRE CATEGORIE che | | |
|non rientrano in quelle | | |
|precedenti, in | | |
|combinazione con le | | |
|seguenti frasi che | | |
|descrivono il rischio: | | |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|i) R14: reagisce | | |
|violentemente a contatto | | |
|con l'acqua (compreso | | |
|R14/15) | 100 | 500 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
|ii) R29: libera gas | | |
|tossici a contatto con | | |
|l'acqua | 50 | 200 |
+-------------------------+----------------+------------------------+
NOTE
1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla
normativa di recepimento delle seguenti direttive e al loro attuale
adeguamento al progresso tecnico:
direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose (1);
direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi (2).
Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono
classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette
direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi
in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle
condizioni esistenti in detto stabilimento, proprieta' analoghe per
quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, si seguono le
procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo
che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.
Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle
loro proprieta', rientrano in piu' categorie, ai fini del presente
decreto, si applicano le quantita' limite piu' basse. Tuttavia, ai
fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4,
la quantita' limite usata e' sempre quella corrispondente alla
classificazione pertinente.
Ai fini della direttiva 96/82/CE, modificata dalla direttiva
2003/105/CE, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze
classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad
una decisione armonizzata in conformita' della direttiva 67/548/CEE.
2. Per "esplosivo" si intende:
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione
per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione
(frase di rischio R 2);
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di
esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di
ignizione (frase di rischio R 3);
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957,
modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio,
modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada (3).
In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati
pirotecnici, che ai fini del presente decreto, sono definiti come
sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto
calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione
di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute.
Se una sostanza o preparato e' classificato sia con UN/ADR che con le
frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la
precedenza su quella delle frasi di rischio.
Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una
qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di
classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti
sono:
Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di
esplosione in massa. (Una esplosione in massa e' una esplosione che
interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalita' del
carico)."
Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di
proiezione senza rischio di esplosione in massa."
Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di
incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o
dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,
a) la cui combustione da' luogo ad un considerevole irraggiamento
termico, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di
spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."
Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero
pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. gli
effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo
normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative
o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare
l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalita' del
contenuto del collo."
Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un
rischio di esplosione in massa la cui sensibilita' e' tale che, nelle
normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve
probabilita' di innesco o di passaggio dalla combustione alla
detonazione. La prescrizione minima e' che esse non devono esplodere
durante la prova al fuoco esterno."
Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non
comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli
contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e
presentano una trascurabile probabilita' di innesco o di propagazione
accidentale. Il rischio e' limitato all'esplosione di un unico
articolo."
In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati
esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di
articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se
la quantita' della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo
e' nota, ai fini del presente decreto, si tiene conto di tale
quantita'. Se la quantita' non e' nota, ai fini del presente decreto,
l'intero articolo e' considerato esplosivo.
3. Riguardo alle sostanze "infiammabili", "facilmente infiammabili"
ed "estremamente infiammabili" (categorie 6, 7 e 8) si intende per
a) liquidi infiammabili.
le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilita'
uguale o superiore a 21°C e inferiore o uguale a 55°C (frase che
descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione;
b) liquidi facilmente infiammabili,
1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad
incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun
apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17);
- le sostanze e i preparati che hanno un punto di
infiammabilita' inferiore a 55°C e che sotto pressione rimangono allo
stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come
la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il
pericolo di incidenti rilevanti;
2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilita' e'
inferiore a 21°C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase
che descrive il rischio R11, secondo trattino);
c) gas e liquidi estremamente infiammabili,
1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di
infiammabilita' inferiore a 0°C e un punto di ebollizione (o un punto
iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione) a
pressione normale, inferiore o uguale a 35°C (frase che descrive il
rischio R 12, primo trattino), e
2) i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a
temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il
rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o
supercritico e
3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente
infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di
ebollizione.
4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole
sostanze o preparati in quantita' pari o superiore alle quantita'
limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare
se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del
presente decreto.
Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma
q1 /QU1 + q2 /QU2 + q3 /QU3 + q4 /QU4 + q5 /QU5 + ... e' maggiore o
uguale a 1,
dove qx e' la quantita' presente di sostanza pericolosa x (o
categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella
parte 2 del presente allegato,
e QUX e' la quantita' limite corrispondente per la sostanza o
categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.
Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui
agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla
somma
q1 /QL1 + q2/QL2 + q3 /QL3 + q4 /QL4 + q5 /QL5 + ... e' maggiore o
uguale a 1,
dove qx e' la quantita' presente di sostanza pericolosa x (o
categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella
parte 2 del presente allegato,
e QLX e' la quantita' limite corrispondente per la sostanza o
categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.
Tale regola e' usata per valutare i pericoli complessivi associati
alla tossicita', all'infiammabilita' e all'ecotossicita'. Di
conseguenza, deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1
classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati
delle categorie 1 o 2;
b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1
classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente
infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati
delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e
classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53)
o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle
categorie 9 i) o 9 ii).
Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se
uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) e' maggiore
o uguale a 1.
------------------------------
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001,
pag. 5).
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003,
pag. 45).