(Allegato)
                                                           Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202 
 
All'articolo 1: 
al comma 1, dopo le parole: "Centro nazionale di lotta  ed  emergenza
contro le malattie animali" sono inserite le seguenti: ", di  seguito
denominato "Centro nazionale",", le parole da: "dei Centri"  fino  a:
"sperimentali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali con i loro Centri  di  referenza  ed  in
particolare di quello per  l'influenza  aviaria  di  Padova"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa
di 190.000 euro per l'anno 2005 e  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2006"; 
al comma 2,  dopo  la  parola:  "Centro"  e'  inserita  la  seguente:
"nazionale"; 
al comma 3, le parole: "di lotta  ed  emergenza  contro  le  malattie
animali" sono soppresse e le parole: "nonche'  del"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nonche' il"; 
al comma 4, nella lettera a), dopo la parola: "indire"  e'  soppresso
il segno di interpunzione: "," e le parole: "di  sessanta  dirigenti"
sono sostituite dalle seguenti: "di un  numero  massimo  di  sessanta
dirigenti"; nella lettera b), le  parole:  "di  cinquanta  operatori"
sono sostituite dalle seguenti: "di un numero  massimo  di  cinquanta
operatori"; 
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
"4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno  2006
e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la  spesa
annua massima di 5.140.000 euro"; 
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
"5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5  sono  valutati  in  euro
93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006. 
5-ter. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove  occorra  e
comunque con un  limite  temporale  non  superiore  a  sei  mesi,  la
sospensione parziale o totale  dell'attivita'  venatoria  sull'intero
territorio nazionale". 
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 2. - (Modalita' di costituzione di scorte nazionali di  farmaci
antivirali  e  altro  materiale  profilattico).  -  1.  Al  fine   di
fronteggiare il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto  di
medicinali ed  altro  materiale  profilattico  da  destinare  per  la
prevenzione del rischio epidemico  anche  per  i  cittadini  italiani
residenti nelle aree di infezione, si puo' far fronte,  su  richiesta
del Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 
468. 
2.  Con  successivo  accordo  da  stipulare  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' di  costituzione
di analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro  materiale
profilattico in quote pari a quelle  acquisite  dal  Ministero  della
salute;   tali   modalita'   costituiscono   finalita'    prioritarie
nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione". 
All'articolo 3, al comma 2, le parole: "e' potenziato di 96 unita' di
personale" sono sostituite dalle seguenti: "e' potenziato fino ad  un
numero massimo di 96 unita' di personale  e  nel  limite  massimo  di
spesa di cui al comma 4", e,  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "euro
4.500.000" e' inserita la seguente: "annui". 
All'articolo 4: 
al comma  1,  dopo  le  parole:  "euro  15.200.000"  e'  inserita  la
seguente: "annui"; 
al comma 2,  nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "di  profilassi
internazionale"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  per   quelle   di
valutazione  finalizzate  alla  registrazione  ed  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei medicinali  veterinari"  e,
nel secondo periodo, dopo le parole: "legge n.  311  del  2004"  sono
inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,". 
All'articolo 5: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni  congelate  avicole  ed
altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo  non  superiore  a
17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da  destinare
ad aiuti alimentari"; 
al comma 3, le parole: ", per l'importo di 12 milioni di euro,"  sono
soppresse; dopo le parole: "dell'interno" sono inserite le  seguenti:
", quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri," e le parole: ", nonche' mediante corrispondente
riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione  di  spesa  recata
dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378" sono soppresse; 
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle  politiche
agricole  e  forestali  puo'  disporre,  d'intesa  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti delle  risorse  di  cui  al
comma 3-ter, a favore degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese  di
macellazione  avicola  e  degli  esercenti  attivita'  di   commercio
all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi: 
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari; 
b)  sospensione  dei  pagamenti  di  ogni  contributo  o  premio   di
previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a  carico  dei
dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; 
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e
di finanziamento, ivi comprese quelle poste in  essere  dall'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),  in  scadenza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di  2
milioni di euro per l'anno 2006 e  di  8  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto  a  2
milioni di euro annui a decorrere dal 2006,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  36  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a
6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007,  mediante
corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2005, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali. 
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il
Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,  e'  autorizzato  a
concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e
la ristrutturazione  delle  imprese  coinvolte  nella  situazione  di
emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli
e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne  avicola  o
di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15,  comma
2, primo periodo, del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,
relativa   al   Fondo   di   solidarieta'   nazionale   -   incentivi
assicurativi".