Art. 2. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Storace, Ministro della salute Scajola, Ministro delle attivita' produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2: - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». - Per la direttiva 2004/6/CE, vedi note alle premesse.