Art. 2.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  il presente decreto si applica, per le regioni e
le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della  direttiva 2004/6/CE, fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Storace, Ministro della salute
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  dell'eco-nomia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 2:
              - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              -  Per la direttiva 2004/6/CE, vedi note alle premesse.