Art. 10 Misure compensative per le imprese 1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 3. Le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista. 4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in materia. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e' il seguente: "Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di' fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 1997 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 1999 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. 4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. 4-bis. L'intervento dei Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. 5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. 6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 dei codice civile per le somme da esso pagate. 8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. 9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. 10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.". - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), e' il seguente: "Art. 4 (Copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3). - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in lire 125 miliardi per il 1992, in lire 130 miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi per il 1994, posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982, si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della medesima legge. Per l'anno 1992 l'aliquota contributiva prevista da detto comma ottavo, e' elevata dello 0,05% e per gli anni successivi si provvede a determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale del Fondo.". - Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), e' il seguente: "Art. 8 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari). - 1. E' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalita' di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.".