Art. 10 
                 Misure compensative per le imprese 
 
  1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari  al  quattro
per cento  dell'ammontare  del  TFR  annualmente  destinato  a  forme
pensionistiche complementari; per le imprese con meno di  50  addetti
tale importo e' elevato al sei per cento. 
  2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento  del  contributo
al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge  29  maggio
1982, n. 297, nella stessa percentuale  di  TFR  maturando  conferito
alle   forme    pensionistiche    complementari,    ferma    restando
l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo  4  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 
  3.  Le  modalita'  di  funzionamento  del  Fondo  di  garanzia  per
facilitare  l'accesso  al  credito  per  le  imprese  a  seguito  del
conferimento  del  TFR  alle  forme   pensionistiche   complementari,
istituito dall'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, sono stabilite con il  decreto  previsto  nel  medesimo
comma, nel rispetto  delle  prescrizioni  contenute  in  un  apposito
accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze con l'Associazione  bancaria  italiana,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria
a tal fine prevista. 
  4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti
al conferimento del TFR alle forme pensionistiche  complementari,  e'
assicurata  anche  mediante  una  riduzione  del  costo  del  lavoro,
attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di
TFR maturando  conferito,  nei  limiti  e  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203. 
  5. Le misure di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  previa
verifica della loro compatibilita' con la  normativa  comunitaria  in
materia. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  27  dicembre  2006,  n.  296,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 28 maggio  1982,  n.
          297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
          materia pensionistica), e' il seguente: 
              "Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E'  istituito  presso
          l'istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo  di
          garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo  scopo
          di sostituirsi al datore di lavoro in  caso  di  insolvenza
          del  medesimo  nel  pagamento  del  trattamento  di'   fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto. 
              2. Trascorsi quindici giorni dal deposito  dello  stato
          passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 1997  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 1999 dello  stesso  decreto,
          per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il  suo  credito,  ovvero  dalla  pubblicazione
          della sentenza di omologazione del  concordato  preventivo,
          il lavoratore o i suoi aventi diritto  possono  ottenere  a
          domanda il pagamento, a carico del fondo,  del  trattamento
          di  fine  rapporto  di  lavoro  e  dei   relativi   crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte. 
              3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti  di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, la domanda di cui al comma precedente  puo'  essere
          presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o  dopo
          la sentenza che decide il giudizio insorto per  l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare. 
              4. Ove l'impresa sia sottoposta a  liquidazione  coatta
          amministrativa la domanda puo' essere presentata  trascorsi
          quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  di  cui
          all'art. 209 del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse. 
              4-bis. L'intervento dei Fondo di garanzia  opera  anche
          nel caso in cui datore di  lavoro  sia  un'impresa,  avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita secondo il diritto di un altro Stato  membro  ed
          in tale Stato sottoposta ad una  procedura  concorsuale,  a
          condizione che il dipendente abbia abitualmente  svolto  la
          sua attivita' in Italia. 
              5. Qualora il  datore  di  lavoro,  non  soggetto  alle
          disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  non
          adempia, in caso di risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
          alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia  in
          misura parziale, il lavoratore  o  i  suoi  aventi  diritto
          possono chiedere al fondo il pagamento del  trattamento  di
          fine  rapporto,  sempreche',  a  seguito   dell'esperimento
          dell'esecuzione forzata per la  realizzazione  del  credito
          relativo a  detto  trattamento,  le  garanzie  patrimoniali
          siano risultate in  tutto  o  in  parte  insufficienti.  Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto. 
              6. Quanto previsto  nei  commi  precedenti  si  applica
          soltanto nei casi in cui la  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
          intervenute successivamente  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              7. I pagamenti di  cui  al  secondo,  terzo,  quarto  e
          quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal  fondo
          entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il  fondo
          e' surrogato di diritto al  lavoratore  o  ai  suoi  aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776  dei  codice
          civile per le somme da esso pagate. 
              8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge  30
          aprile 1969, n. 153, a decorrere dal  periodo  di  paga  in
          corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo  si  osservano
          le stesse disposizioni  vigenti  per  l'accertamento  e  la
          riscossione dei contributi dovuti  al  Fondo  pensioni  dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al  di
          fuori della finalita' istituzionale del  fondo  stesso.  Al
          fine di assicurare il pareggio della  gestione,  l'aliquota
          contributiva puo' essere modificata, in  diminuzione  o  in
          aumento, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito il consiglio di  amministrazione  dell'INPS,  sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo. 
              9. Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le  denunce
          previste dall'art. 4,  primo  comma,  del  decreto-legge  6
          luglio 1978, n. 352, convertito, con  modificazione,  nella
          legge 4 agosto 1978, n. 467,  con  l'indicazione  dei  dati
          necessari  all'applicazione  delle  norme   contenute   nel
          presente    articolo    nonche'    dei    dati     relativi
          all'accantonamento  effettuato  nell'anno   precedente   ed
          all'accantonamento complessivo  risultante  a  credito  del
          lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
          commi secondo, terzo e  quarto  dell'art.  4  del  predetto
          decreto-legge. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano al rapporto di lavoro domestico. 
              10. Per i giornalisti e  per  i  dirigenti  di  aziende
          industriali, il fondo di garanzia  per  il  trattamento  di
          fine rapporto e'  gestito,  rispettivamente,  dall'istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani  "Giovanni
          Amendola" e dall'istituto nazionale  di  previdenza  per  i
          dirigenti di aziende industriali.". 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva  80/987/CEE
          in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso  di
          insolvenza del datore di lavoro), e' il seguente: 
              "Art.  4   (Copertura   degli   oneri   relativi   alle
          disposizioni di cui agli articoli 1, 2  e  3).  -  1.  Agli
          oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e  3,
          valutati in lire 125 miliardi per  il  1992,  in  lire  130
          miliardi per il 1993 e in lire 135 miliardi  per  il  1994,
          posti a carico del Fondo di garanzia di cui alla  legge  n.
          297 del 1982, si provvede  ai  sensi  dell'art.  2,  ottavo
          comma, della medesima legge.  Per  l'anno  1992  l'aliquota
          contributiva prevista da detto  comma  ottavo,  e'  elevata
          dello 0,05%  e  per  gli  anni  successivi  si  provvede  a
          determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale
          del Fondo.". 
              - Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
          fiscale e disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria), e' il seguente: 
              "Art. 8 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il
          TFR  a  forme  pensionistiche  complementari).  -   1.   E'
          istituito un Fondo di garanzia per agevolare  l'accesso  al
          credito delle aziende che conferiscono  il  trattamento  di
          fine rapporto  a  forme  pensionistiche  complementari.  Il
          predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello  Stato,
          per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro
          per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007,  424  milioni
          di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed  il  2010  e
          243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei  costi  di
          gestione. La garanzia del Fondo  copre  l'intero  ammontare
          dei  finanziamenti  concessi  a  fronte  dei   conferimenti
          effettuati  dalle  imprese  nel  periodo  2006-2010  e  dei
          relativi  interessi.  I   criteri   e   le   modalita'   di
          funzionamento e di gestione del Fondo  sono  stabiliti  con
          decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive. Con lo stesso decreto sono  stabilite
          anche  le  modalita'  di  recupero  dei  crediti  erariali,
          prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione  a
          ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43. 
              2. In relazione ai maggiori oneri finanziari  sostenuti
          dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle
          forme pensionistiche  complementari,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2006, e' riconosciuto,  in  funzione  compensativa,
          l'esonero dal versamento dei contributi  sociali  da  parte
          degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione  di  cui
          all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.  88,  per  ciascun
          lavoratore, nella misura  dei  punti  percentuali  indicati
          nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale
          di  TFR  maturando  conferito  alle  forme   pensionistiche
          complementari. L'esonero contributivo di  cui  al  presente
          comma   si    applica,    prioritariamente    considerando,
          nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
          maternita' e per disoccupazione e in ogni  caso  escludendo
          il contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 2  della
          legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di  cui
          all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
          Qualora l'esonero  di  cui  al  presente  comma  non  trovi
          capienza  con  riferimento  ai  contributi   effettivamente
          dovuti dal datore di lavoro,  per  il  singolo  lavoratore,
          alla gestione di cui all'art. 24 della citata legge  n.  88
          del 1989, l'importo differenziale e' trattenuto,  a  titolo
          di   esonero   contributivo,   dal   datore    di    lavoro
          sull'ammontare   complessivo    dei    contributi    dovuti
          all'I.N.P.S.  medesimo.  L'onere  derivante  dal   presente
          articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006,
          53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2008.".