Art. 13 
                  Forme pensionistiche individuali 
 
  1. Ferma restando l'applicazione delle norme del  presente  decreto
legislativo in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e  trattamento
tributario,  le  forme  pensionistiche   individuali   sono   attuate
mediante: 
    a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12; 
    b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati  con  imprese
di assicurazioni autorizzate dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. 
  2. L'adesione avviene, su  base  individuale,  anche  da  parte  di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2. 
  3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono
corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite
dalla COVIP e dalla  stessa  preventivamente  approvato  nei  termini
temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni  circa
le modalita' di  partecipazione,  il  trasferimento  delle  posizioni
individuali verso altre forme pensionistiche, la  comparabilita'  dei
costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e  delle
condizioni contrattuali nonche' le modalita' di  comunicazione,  agli
iscritti e alla COVIP, delle attivita' della  forma  pensionistica  e
della  posizione  individuale.  Il  suddetto  regolamento  e'   parte
integrante  dei  contratti  medesimi.  Le  condizioni  generali   dei
contratti devono essere comunicate dalle imprese  assicuratrici  alla
COVIP,  prima  della  loro  applicazione.  Le  risorse  delle   forme
pensionistiche  individuali  costituiscono  patrimonio   autonomo   e
separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La  gestione
delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma  1,  lettera
b), avviene secondo  le  regole  d'investimento  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi  di
cui all'articolo 6, comma 11, lettera c). 
  4. L'ammontare dei  contributi,  definito  anche  in  misura  fissa
all'atto  dell'adesione,  puo'  essere  successivamente  variato.   I
lavoratori  possono  destinare  a   tali   forme   anche   le   quote
dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del  datore  di
lavoro alle quali abbiano diritto. 
  5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa  si
considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di
base. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo del citato decreto legislativo  n.  209  del
          2005 e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre
          2005, n. 239, S.O.