Art. 15 
                     Vicende del fondo pensione 
 
  1.  Nel  caso  di  scioglimento  del  fondo  pensione  per  vicende
concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione,  si  provvede  alla
intestazione diretta  della  copertura  assicurativa  in  essere  per
coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.  Per  gli
altri destinatari si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
14. 
  2. Nel caso di cessazione  dell'attivita'  o  di  sottoposizione  a
procedura concorsuale del datore di lavoro che  abbia  costituito  un
fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP,  un
commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 
  3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate
entro sessanta  giorni  alla  COVIP,  che  ne  da'  comunicazione  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  4. Nel caso di  vicende  del  fondo  pensione  capaci  di  incidere
sull'equilibrio del fondo  medesimo,  individuate  dalla  COVIP,  gli
organi del fondo e comunque i  suoi  responsabili  devono  comunicare
preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti  necessari
alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione. 
  5. Ai  fondi  pensione  si  applica  esclusivamente  la  disciplina
dell'amministrazione  straordinaria  e  della   liquidazione   coatta
amministrativa,  con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi   degli
articoli 70, e seguenti, del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993,  n.  385,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
attribuendosi le relative competenze esclusivamente al  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.