Art. 16 
                     Contributo di solidarieta' 
 
  1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione  ordinaria  nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte  le  quote  ed  elementi
retributivi di cui all'articolo 12 della legge  30  aprile  1969,  n.
153, e successive modificazioni,  anche  se  destinate  a  previdenza
complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a
carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota
di accantonamento al TFR, destinate  a  realizzare  le  finalita'  di
previdenza pensionistica complementare  di  cui  all'articolo  1,  e'
applicato il contributo di solidarieta' previsto nella misura del  10
per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  giugno  1991,  n.
166. 
  2. A valere sul gettito del contributo di solidarieta'  di  cui  al
comma 1: 
    a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota  pari
all'1 per cento, l'apposito fondo  di  garanzia  istituito,  mediante
evidenza  contabile  nell'ambito  della  gestione  delle  prestazioni
temporanee dell'INPS,  contro  il  rischio  derivante  dall'omesso  o
insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro  sottoposti  a
procedura di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa ovvero  di  amministrazione  controllata,  come
previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27  gennaio
1992, n. 80; 
    b)  e'  destinato  al  finanziamento  della  COVIP  l'importo  di
ulteriori 3 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2005,  a
incremento dell'importo previsto dall'articolo  13,  comma  2,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo  59,  comma
39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e' autorizzata,
a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni  di  euro  annui  a
favore dell'INPS. 
 
          Note all'art. 16:
              -  Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
          153  (Revisione  degli ordinamenti pensionistici e norme in
          materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
              "Art.   12   (Determinazione   del  reddito  da  lavoro
          dipendente   ai  fini  contributivi).  -  1.  Costituiscono
          redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
          cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, maturati nel periodo
          di riferimento.
              2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e
          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  salvo  quanto specificato nei
          seguenti commi.
              3.  Le somme e i valori di cui al comma 1, dell'art. 48
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
          trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
          h), dello stesso art. 48.
              4. Sono esclusi dalla base imponibile:
                a) le  somme  corrisposte  a titolo di trattamento di
          fine rapporto;
                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
                c) i  proventi  e  le indennita' conseguite, anche in
          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
                d) le  somme poste a carico di gestioni assistenziali
          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
          successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di
          cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze
          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
                e) nei  limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.
          2  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, le
          erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi aziendali,
          ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali sono incerti la
          corresponsione   o  l'ammontare  e  la  cui  struttura  sia
          correlata    dal   contratto   collettivo   medesimo   alla
          misurazione  di  incrementi  di  produttivita', qualita' ed
          altri  elementi  di  competitivita' assunti come indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
                f) i  contributi  e  le  somme a carico del datore di
          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
          cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno
          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
          comma  5,  lettera  b), del decreto legislativo 14 dicembre
          1995, n. 579;
                g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
          3,  lettera d),  del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base
          imponibile e' tassativa.
              6.  Le  somme  versate  alle  casse  edili  per  ferie,
          gratifica   natalizia   e  riposi  annui  sono  soggette  a
          contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
          ammontare.  Le  somme  a  carico del datore di lavoro e del
          lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
          soggette  a  contribuzione di previdenza e assistenza nella
          misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
              7.  Per la determinazione della base imponibile ai fini
          del  calcolo  delle  contribuzioni  dovute  per  i  soci di
          cooperative  di  lavoro  si applicano le norme del presente
          articolo.
              8.  Sono  confermate  le  disposizioni  in  materia  di
          retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
          modificazioni    e   integrazioni,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  in  materia  di retribuzione minima o massima
          imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
          previste  per  determinate categorie di lavoratori e quelle
          in  materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
          redditi  di  cui  all'art. 46 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              9.  Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
          di  retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
          contratto   aventi   effetto   retroattivo  e  i  premi  di
          produzione  sono  in ogni caso assoggettati a contribuzione
          nel mese di corresponsione.
              10.  La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
          per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
          previdenza e di assistenza sociale interessate.".
              -  Il  testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo
          1991,    n.    103   (Disposizioni   urgenti   in   materia
          previdenziale),  convertito, con modificazioni, dalla legge
          1° giugno 1991, n. 166, e' il seguente:
              "Art.  9-bis.  (Interpretazione  autentica). - 1. Salvo
          quanto  disposto  dai  commi  seguenti,  dalla retribuzione
          imponibile  di  cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,
          n.  153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o
          accantonate,  anche con il sistema della mancata trattenuta
          da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore,
          a   finanziamento   di   casse,  fondi,  gestioni  o  forme
          assicurative  previsti da contratti collettivi o da accordi
          o  da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  Tale disposizione si applica anche ai
          periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
          di  conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti
          contributivi  sulle  predette contribuzioni e somme restano
          salvi   e   conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima
          legge di conversione.
              2.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore di norme in
          materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi
          contributivi  cui  assoggettare le contribuzioni versate ad
          enti,  fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o
          assistenza  integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi
          stessi,  a  decorrere  dal  periodo di paga successivo alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al
          comma   1  e'  dovuto  un  contributo  di  solidarieta'  ad
          esclusivo  carico  dei  datori  di  lavoro nella misura del
          dieci  per cento in favore delle gestioni pensionistiche di
          legge cui sono iscritti i lavoratori.
              3.  Al  contributo di solidarieta' di cui al comma 2 si
          applicano   le  disposizioni  in  materia  di  riscossione,
          termini   di   prescrizione   e  sanzioni  vigenti  per  le
          contribuzioni   dei  regimi  pensionistici  obbligatori  di
          pertinenza.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  alle  somme  versate o accantonate dai datori di
          lavoro  e  dai  lavoratori  presso casse, fondi, gestioni o
          forme   assicurative   previsti   da  accordi  o  contratti
          collettivi  per  la  mutualizzazione  di oneri derivanti da
          istituti  contrattuali.  Le  somme erogate ai lavoratori in
          applicazione  degli istituti contrattuali di cui sopra sono
          assoggettate  a contribuzione previdenziale e assistenziale
          per  il  loro  intero  ammontare al momento della effettiva
          corresponsione.
              -  Il  testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
          n. 80 del 1992, e' il seguente:
              "Art.   5   (Disposizioni   in  materia  di  previdenza
          complementare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore di
          norme  in  materia  di  previdenza complementare, contro il
          rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
          parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure
          di  cui  all'art.  1  dei  contributi  dovuti  per forme di
          previdenza   complementare   di   cui  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge   29 marzo 1991,   n.  103,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  1° giugno  1991,  n. 166, per
          prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti,
          e'  istituito  presso l'istituto nazionale della previdenza
          sociale un apposito Fondo di garanzia.
              2.  Nel  caso  in cui, a seguito dell'omesso o parziale
          versamento  dei  contributi  di cui al comma 1 ad opera del
          datore   di   lavoro,   non  possa  essere  corrisposta  la
          prestazione   alla   quale   avrebbe   avuto   diritto,  il
          lavoratore,  ove  il  suo credito sia rimasto in tutto o in
          parte   insoddisfatto  in  esito  ad  una  delle  procedure
          indicate  al  comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia
          di integrare presso la gestione di previdenza complementare
          interessata i contributi risultanti omessi.
              3.  Il  Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per
          l'equivalente  dei  contributi  omessi, versati a norma del
          comma 2.
              4.   La   garanzia   prevista  dalle  disposizioni  che
          precedono  opera  nei confronti degli obblighi contributivi
          inerenti  periodi successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo.
              5.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sentito  il consiglio di
          amministrazione  dell'I.N.P.S.,  vengono determinate: a) le
          modalita'  di  funzionamento  e  di  gestione  del Fondo di
          garanzia  di  cui al comma 1; b) la parte del contributo di
          solidarieta'   di  cui  al  comma  2  dell'art.  9-bis  del
          decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, che deve
          essere destinata al finanziamento del Fondo.
              6.  A  partire  dal  1° gennaio 1993, se necessario, si
          procedera'   all'elevazione  della  misura  del  contributo
          medesimo,  in relazione alle esigenze di gestione del Fondo
          di garanzia di cui al comma 1.".
              - Il testo dell'art. 13, comma 2, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              "2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
          prevista  dall'art.  16  del  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
          articolo,  e'  autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a
          decorrere  dall'anno  1996.  All'onere  per gli anni 1996 e
          1997  si  provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle
          proiezioni  per  i  medesimi  anni:  per lire 3.500 milioni
          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e
          della   previdenza   sociale   e  per  lire  1.500  milioni
          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero della pubblica
          istruzione,   iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995.".
              -  Il  testo dell'art. 59, comma 39, della citata legge
          n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "39.  La  spesa  autorizzata  dal  comma 2 dell'art. 13
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, per il funzionamento
          della  commissione  di  vigilanza prevista dall'art. 16 del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
          dal  comma 1 del medesimo art. 13 della citata legge n. 335
          del  1995,  e'  incrementata,  per  l'anno 1998, di lire un
          miliardo  e,  per gli anni successivi, di L. 5 miliardi. Ai
          predetti  incrementi  si  provvede  mediante corrispondente
          utilizzo   del   gettito   assicurato  dal  versamento  del
          contributo  di solidarieta' previsto dall'art. 12, comma 1,
          del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  definite  le modalita' di
          trasferimento  delle  relative  somme  alla  commissione di
          vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al
          rispettivo gettito del predetto contributo.".