Art. 19 
                         Compiti della COVIP 
 
  1.  Le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  presente
decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e  8,
nonche' i fondi che assicurano  ai  dipendenti  pubblici  prestazioni
complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli
stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero  determinate
le modalita'  di  erogazione,  ad  eccezione  delle  forme  istituite
all'interno di enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano  i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria  o
in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto  a
cura della COVIP. 
  2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  e  ferma  restando  la  vigilanza  di  stabilita'
esercitata dalle  rispettive  autorita'  di  controllo  sui  soggetti
abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la  COVIP  esercita,  anche
mediante  l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
particolare,  la  vigilanza  su   tutte   le   forme   pensionistiche
complementari. In tale ambito: 
    a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il  rispetto
dei principi di trasparenza, comparabilita' e portabilita', le  forme
pensionistiche  complementari  devono  soddisfare  per  poter  essere
ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere
iscritte all'albo di cui al comma 1; 
    b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, verificando la ricorrenza  dei  requisiti  di  cui  al
comma 3 dell'articolo  4  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal
presente decreto e valutandone anche la  compatibilita'  rispetto  ai
provvedimenti  di   carattere   generale   da   essa   emanati;   nel
disciplinare,   con   propri   regolamenti,    le    procedure    per
l'autorizzazione dei fondi pensione  all'esercizio  dell'attivita'  e
per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche'
delle  relative  modifiche,  la  COVIP  individua   procedimenti   di
autorizzazione  semplificati,   prevedendo   anche   l'utilizzo   del
silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione  preventiva.
Tali procedimenti  semplificati  devono  in  particolar  modo  essere
utilizzati nelle ipotesi  di  modifiche  statutarie  e  regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana  e
prudente gestione, la COVIP puo' richiedere  di  apportare  modifiche
agli  statuti   e   ai   regolamenti   delle   forme   pensionistiche
complementari, fissando un  termine  per  l'adozione  delle  relative
delibere; 
    c)  verifica  il  rispetto  dei  criteri  di   individuazione   e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e  13
dell'articolo 6; 
    d) definisce, sentite le  autorita'  di  vigilanza  sui  soggetti
abilitati  a  gestire   le   risorse   delle   forme   pensionistiche
complementari, i  criteri  di  redazione  delle  convenzioni  per  la
gestione delle  risorse,  cui  devono  attenersi  le  medesime  forme
pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; 
    e) verifica le linee di indirizzo della gestione e  vigila  sulla
corrispondenza delle convenzioni per la  gestione  delle  risorse  ai
criteri di cui all'articolo 6, nonche' alla lettera d); 
    f) indica criteri omogenei per la determinazione del  valore  del
patrimonio  delle  forme  pensionistiche  complementari,  della  loro
redditivita',  nonche'  per  la  determinazione   della   consistenza
patrimoniale delle  posizioni  individuali  accese  presso  le  forme
stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni  a
tutte le  forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del  termine
massimo entro il quale le contribuzioni versate  devono  essere  rese
disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per  la  tenuta
delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro  giornale,
nel quale annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
contributi e di  pagamento  delle  prestazioni,  nonche'  ogni  altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il  prospetto  della
composizione e del valore del patrimonio  della  forma  pensionistica
complementare  attraverso  la  contabilizzazione  secondo  i  criteri
definiti in base al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il  rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto  e  il
prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali  agli  effetti
di cui all'articolo 2621 del codice civile; 
    g) detta disposizioni volte  a  garantire  la  trasparenza  delle
condizioni   contrattuali   di   tutte   le   forme    pensionistiche
complementari,  al  fine  di  tutelare  l'adesione  consapevole   dei
soggetti destinatari e garantire il diritto alla  portabilita'  della
posizione   individuale   tra   le   varie    forme    pensionistiche
complementari, avendo anche riguardo  all'esigenza  di  garantire  la
comparabilita'   dei   costi;   disciplina,   tenendo   presenti   le
disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio,  le
modalita'  di  offerta  al  pubblico  di  tutte  le  predette   forme
pensionistiche,  dettando  disposizioni  volte  all'applicazione   di
regole comuni per tutte le forme  pensionistiche  complementari,  sia
per la fase inerente alla raccolta  delle  adesioni  sia  per  quella
concernente l'informativa periodica agli aderenti  circa  l'andamento
amministrativo   e    finanziario    delle    forme    pensionistiche
complementari, anche al fine di  eliminare  distorsioni  che  possano
arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine  elabora  schemi  per
gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti  e  le
note informative da indirizzare ai potenziali  aderenti  a  tutte  le
forme pensionistiche  complementari,  nonche'  per  le  comunicazioni
periodiche  da  inoltrare   agli   aderenti   alle   stesse;   vigila
sull'attuazione delle predette  disposizioni  nonche',  in  generale,
sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei  rapporti  con  gli
aderenti, nonche' sulle modalita' di  pubblicita',  con  facolta'  di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione
delle disposizioni stesse; 
    h) detta disposizioni volte a disciplinare le  modalita'  con  le
quali le forme pensionistiche complementari sono  tenute  ad  esporre
nel  rendiconto  annuale  e,  sinteticamente,   nelle   comunicazioni
periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione  delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio  dei  diritti  derivanti
dalla titolarita' dei valori in portafoglio,  siano  stati  presi  in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; 
    i) esercita il controllo  sulla  gestione  tecnica,  finanziaria,
patrimoniale, contabile  delle  forme  pensionistiche  complementari,
anche mediante ispezioni presso le stesse,  richiedendo  l'esibizione
dei documenti e degli atti che ritenga necessari; 
    l) riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative
in materia di previdenza complementare; 
    m) pubblica e diffonde informazioni  utili  alla  conoscenza  dei
problemi previdenziali; 
    n) programma ed organizza  ricerche  e  rilevazioni  nel  settore
della previdenza complementare anche in rapporto alla  previdenza  di
base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono  tenute
a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione
la COVIP puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
  3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' disporre  che  le
siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa  stessa
stabiliti: 
    a)  le  segnalazioni  periodiche,  nonche'  ogni  altro  dato   e
documento richiesti; 
    b) i verbali delle riunioni e  degli  accertamenti  degli  organi
interni di controllo delle forme pensionistiche complementari. 
  4. La COVIP puo' altresi': 
    a) convocare presso di se' gli organi  di  amministrazione  e  di
controllo delle forme pensionistiche complementari; 
    b) richiedere la convocazione  degli  organi  di  amministrazione
delle forme pensionistiche  complementari,  fissandone  l'ordine  del
giorno. 
  5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto  di  ottenere
le   notizie   e   le   informazioni   richieste    alle    pubbliche
amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti  dalla
COVIP nell'esercizio delle proprie  attribuzioni  sono  tutelati  dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni,
ad eccezione del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti
coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP
nell'esercizio  della  vigilanza  sono  incaricati  di  un   pubblico
servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno  l'obbligo
di riferire alla  COVIP  tutte  le  irregolarita'  constatate,  anche
quando configurino fattispecie di reato. 
  6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la  COVIP,  le
autorita'  preposte  alla  vigilanza  sui  gestori  soggetti  di  cui
all'articolo 6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
al fine di favorire  lo  scambio  di  informazioni  e  di  accrescere
l'efficacia dell'azione di controllo. 
  7. Entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP  trasmette  al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   una   relazione
sull'attivita' svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo  e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.  Entro
il 30 giugno successivo il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
eventuali osservazioni. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  30/01/2006,  n.  24
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo del citato decreto legislativo n. 58 del
          1998 si veda nota all'art. 17. 
              - Il testo dell'art.  2621  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              "Art.  2621  (False  comunicazioni  sociali).  -  Salvo
          quanto  previsto  dall'art.  2622,  gli  amministratori,  i
          direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
          l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
          conseguire per se' o per altri un  ingiusto  profitto,  nei
          bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle  altre   comunicazioni
          sociali  previste  dalla  legge,  dirette  ai  soci  o   al
          pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
          ancorche'   oggetto   di   valutazioni   ovvero    omettono
          informazioni la cui comunicazione e'  imposta  dalla  legge
          sulla situazione  economica,  patrimoniale,  o  finanziaria
          della societa' o del gruppo al quale  essa  appartiene,  in
          modo idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  sulla
          predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino  ad  un
          anno e sei mesi. 
              La punibilita' e'  estesa  anche  al  caso  in  cui  le
          informazioni  riguardino  beni  posseduti  od  amministrati
          dalla societa' per conto di terzi. 
              La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni
          non alterano in modo sensibile  la  rappresentazione  della
          situazione  economica,  patrimoniale  o  finanziaria  della
          societa'  o  del  gruppo  al  quale  essa  appartiene.   La
          punibilita'  e'  comunque  esclusa  se  le  falsita'  o  le
          omissioni  determinano   una   variazione   del   risultato
          economico  di  esercizio,  al  lordo  delle  imposte,   non
          superiore al 5% o una variazione del patrimonio  netto  non
          superiore all'1 per cento. 
              In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di
          valutazioni  estimative  che,  singolarmente   considerate,
          differiscono in misura non superiore al  10  per  cento  da
          quella corretta.".