Art. 2 
                             Destinatari 
 
  1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in  modo
individuale o collettivo: 
    a) i lavoratori  dipendenti,  sia  privati  sia  pubblici,  anche
secondo il criterio di  appartenenza  alla  medesima  impresa,  ente,
gruppo  di  imprese,  categoria,  comparto  o  raggruppamento,  anche
territorialmente delimitato, o diversa  organizzazione  di  lavoro  e
produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle  tipologie
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276; 
    b)  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi  professionisti,  anche
organizzati per aree professionali e per territorio; 
    c)  i  soci  lavoratori  di  cooperative,  anche  unitamente   ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; 
    d) i soggetti destinatari del decreto  legislativo  16  settembre
1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  possono
essere istituite: 
    a) per i soggetti di cui  al  comma  1,  lettere  a),  c)  e  d),
esclusivamente  forme  pensionistiche  complementari  in  regime   di
contribuzione definita; 
    b) per i soggetti di cui al comma  1,  lettera  b),  anche  forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al  livello
del  reddito  ovvero   a   quello   del   trattamento   pensionistico
obbligatorio. 
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, S.O.
              -  Il  testo del decreto legislativo 16 settembre 1996,
          n.  565  (Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2,
          comma  33, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.