Art. 21 
                       Abrogazioni e modifiche 
 
  1. La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  52  del  TUIR  e'
sostituita dalla seguente: 
    "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)
del comma 1 dell'articolo  50,  comunque  erogate,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23,  comma
6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". 
  2. La lettera e-bis) del comma 1  dell'articolo  10  del  TUIR,  e'
sostituita dalla seguente: 
    "e-bis)  i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo  8  del  medesimo
decreto;". 
  3. Sono abrogate le seguenti disposizioni  del  TUIR  e  successive
modificazioni: 
    a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10; 
    b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17; 
    c) l'articolo 20; 
    d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52. 
  4. Il  comma  3  dell'articolo  105  del  TUIR  e'  sostituito  dal
seguente: "3. L'ammontare  del  TFR  annualmente  destinato  a  forme
pensionistiche complementari  e'  deducibile  nella  misura  prevista
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252". 
  5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "1-quater.   Sulla    parte    imponibile    delle    prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera
h-bis) del TUIR e' operata  una  ritenuta  con  l'aliquota  stabilita
dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252". 
  6. Sono abrogati  altresi'  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma  2
dell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  7. Sono abrogati  i  commi  5  e  6  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 
  8. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,  comma  5,  e'
abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  27  dicembre  2006,  n.  296,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  testo  dell'art.  52  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.   52   [48-bis]   (Determinazione   dei   redditi
          assimilati a quelli di lavoro dipendente). - Ai fini  della
          determinazione dei redditi assimilati a  quelli  di  lavoro
          dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 51  salvo
          quanto di seguito specificato: 
                a) [ai fini della determinazione del reddito  di  cui
          alla lettera a) del comma  1  dell'art.  50,  i  contributi
          versati alle forme  pensionistiche  complementari  previste
          dal  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124   dai
          lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e  lavoro
          non concorrono a formare il reddito fino ad un importo  non
          superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni  di  lire,
          dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della   contribuzione
          previdenziale obbligatoria]; 
                a-bis) ai fini della determinazione  del  reddito  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.  50,  i  compensi
          percepiti dal personale dipendente del  Servizio  sanitario
          nazionale     per     l'attivita'      libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a  seguito  di  autorizzazione   del   direttore   generale
          dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella  misura
          del 75 per cento; 
                b) ai fini della determinazione delle  indennita'  di
          cui  alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  50,   non
          concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
          ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
          che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114  e  135
          della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,  purche'
          l'erogazione di tali  somme  e  i  relativi  criteri  siano
          disposti  dagli   organi   competenti   a   determinare   i
          trattamenti dei soggetti stessi. Gli  assegni  vitalizi  di
          cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 50, sono
          assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
          da fonti riferibili a trattenute effettuate  al  percettore
          gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte  e'
          determinata,  per  ciascun  periodo  d'imposta,  in  misura
          corrispondente al  rapporto  complessivo  delle  trattenute
          effettuate, assoggettate a ritenute  fiscali,  e  la  spesa
          complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
          separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
          stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; 
                c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
          h) e i) del comma  1  dell'art.  50  non  si  applicano  le
          disposizioni del predetto art. 51. Le  predette  rendite  e
          assegni si  presumono  percepiti,  salvo  prova  contraria,
          nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
          titoli. [Le rendite costituiscono reddito  per  il  60  per
          cento   dell'ammontare   lordo   percepito   nel    periodo
          d'imposta]; 
                d) per le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 50, comunque erogate,
          si applicano le disposizioni dell'art. 11 e quelle  di  cui
          all'art. 23, comma 6 del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
                d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma  1
          dell'art. 50, percepiti dai soggetti  che  hanno  raggiunto
          l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la  pensione
          di vecchiaia e che possiedono  un  reddito  complessivo  di
          importo non superiore a lire  18  milioni  al  netto  della
          deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis  per  l'unita'
          immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
          eccede complessivamente  nel  periodo  d'imposta  lire  sei
          milioni; 
                d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui  alla
          lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 50, erogate in  forma
          capitale a seguito di riscatto della posizione  individuale
          ai sensi dell'art. 10, comma 1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  diverso  da  quello
          esercitato a seguito di pensionamento o di  cessazione  del
          rapporto di lavoro per mobilita'  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, non si applicano  le
          disposizioni del richiamato art. 51. Le stesse assumono  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   se
          determinabili.". 
              - Il testo dell'art. 10, comma 1,  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  10  (Oneri  deducibili).  -   1.   Dal   reddito
          complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
                a) i canoni, livelli, censi ed altri  oneri  gravanti
          sui redditi degli immobili  che  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo,  compresi  i  contributi  ai  consorzi
          obbligatori per legge  o  in  dipendenza  di  provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati; 
                b) le spese mediche e quelle di assistenza  specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione, sostenute dai soggetti  indicati  nell'art.  3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
          a carico del contribuente anche  le  spese  rimborsate  per
          effetto di contributi o di premi di  assicurazione  da  lui
          versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta  o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi  che  concorrono  a   formarlo;   si   considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate per effetto  di  contributi  o  premi  che,  pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito; 
                c) gli assegni periodici corrisposti al  coniuge,  ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
                d) gli assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 
          433 del codice civile; 
                d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,  se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; 
                e)  i  contributi  previdenziali   ed   assistenziali
          versati in ottemperanza a disposizioni  di  legge,  nonche'
          quelli versati facoltativamente alla gestione  della  forma
          pensionistica obbligatoria di  appartenenza,  ivi  compresi
          quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  Sono
          altresi' deducibili i contributi versati al  fondo  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.
          565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della  legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti; 
                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
          dall'art. 8 del medesimo decreto; 
                e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi  del
          Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
          non superiore a lire 2.000.000 per gli anni  2001  e  2002.
          Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato  in
          lire 3 milioni, aumentato a lire  3.500.000  per  gli  anni
          2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per  i
          contributi versati nell'interesse  delle  persone  indicate
          nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
          la deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto  dalle
          persone stesse, fermo restando  l'importo  complessivamente
          stabilito; 
                f) le somme corrisposte ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere  funzioni  presso  gli  uffici   elettorali,   in
          ottemperanza alle disposizioni dell'art.  119  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; 
                g) i contributi, le donazioni e le oblazioni  erogati
          in favore delle organizzazioni non  governative  idonee  ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un importo  non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato; 
                h)  le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione; 
                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto  centrale  per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; 
                l) le erogazioni liberali in denaro di  cui  all'art.
          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 
          21, comma 1, della  legge  22  novembre  1988,  n.  517,  e
          all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre  1993,  n.  409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti; 
                l-bis) il cinquanta per cento delle  spese  sostenute
          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
                l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  il
          pagamento degli oneri difensivi  dei  soggetti  ammessi  al
          patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
          da persone fisiche; 
                l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
          a favore di universita', fondazioni  universitarie  di  cui
          all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e di istituzioni universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.". 
              - Il testo dell'art. 10, comma 2,  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 10 (Oneri deducibili). 
              "2. Le spese di cui alla lettera b) del  comma  1  sono
          deducibili anche se sono state  sostenute  per  le  persone
          indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
          si applica altresi' per gli oneri di cui  alla  lettera  e)
          del  comma  1  relativamente  alle  persone  indicate   nel
          medesimo art.  433  del  codice  civile  se  fiscalmente  a
          carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di  lire
          3.000.000, i medesimi oneri  versati  per  gli  addetti  ai
          servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.". 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1,  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 17 [16] (Tassazione separata). - 1. L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi: 
                a) trattamento di fine rapporto di cui all'art.  2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate, commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi  di  cui
          all''art. 2122 del codice civile; altre indennita' e  somme
          percepite una volta tanto in  dipendenza  della  cessazione
          dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di  preavviso,
          le somme risultanti dalla capitalizzazione  di  pensioni  e
          quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non  concorrenza
          ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le  somme
          e i valori comunque percepiti, al netto delle spese  legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure   esecutive,   a   seguito    di    provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria o di transazioni  relativi  alla
          risoluzione del rapporto di lavoro; 
                a-bis) (abrogata); 
                b) emolumenti arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
          dell'art. 49; 
                c)  indennita'  percepite  per  la   cessazione   dei
          rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di
          cui al comma 2 dell'art. 53, se il  diritto  all'indennita'
          risulta da atto di  data  certa  anteriore  all'inizio  del
          rapporto nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori
          comunque percepiti, al netto delle spese legali  sostenute,
          anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di  procedure
          esecutive,  a  seguito  di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
                c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  trattamento
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis   del
          decreto-legge 10  giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1994,   n.   489,
          corrisposti anticipatamente; 
                d)  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone; 
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili; 
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma
          dell'art. 4 della legge  23  marzo  1981,  n.  91,  se  non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); 
                g) plusvalenze, compreso  il  valore  di  avviamento,
          realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  di  aziende
          possedute da piu' di cinque anni e  redditi  conseguiti  in
          dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,  di  imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni; 
                g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art. 67 realizzate a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della cessione; 
                h) indennita' per perdita  dell'avviamento  spettanti
          al conduttore in caso  di  cessazione  della  locazione  di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione  e  indennita'  di  avviamento  delle   farmacie
          spettanti al precedente titolare; 
                i) indennita' spettanti  a  titolo  di  risarcimento,
          anche in forma assicurativa, dei  danni  consistenti  nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni; 
                l) redditi compresi  nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore normale dei beni assegnati ai  soci  delle  societa'
          indicate nell'art. 5 nei  casi  di  recesso,  esclusione  e
          riduzione del capitale o agli eredi in caso  di  morte  del
          socio,  e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza   di
          liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse,  se
          il periodo di tempo intercorso tra  la  costituzione  della
          societa' e la comunicazione del recesso o  dell'esclusione,
          la deliberazione di riduzione del capitale,  la  morte  del
          socio o l'inizio della liquidazione e' superiore  a  cinque
          anni; 
                m) [redditi compresi nelle  somme  attribuite  o  nel
          valore normale dei  beni  assegnati  ai  soci  di  societa'
          soggette all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione della societa', la comunicazione del  recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni]; 
                n) redditi compresi nelle somme o nel valore  normale
          dei beni attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti  e  dei
          titoli di cui alle lettere a), b), f)  e  g)  del  comma  1
          dell'art. 44, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni; 
                n-bis) somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso  di
          imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per  i
          quali si e' fruito della detrazione in periodi  di  imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1,  lettera  c),
          quinto e sesto periodo.". 
              - Il testo dell'art. 52, comma 1,  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.   52   [48-bis]   (Determinazione   dei   redditi
          assimilati a quelli di lavoro dipendente).  -  1.  Ai  fini
          della determinazione dei redditi  assimilati  a  quelli  di
          lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 51
          salvo quanto di seguito specificato: 
                a) [ai fini della determinazione del reddito  di  cui
          alla lettera a) del comma  1  dell'art.  50,  i  contributi
          versati alle forme  pensionistiche  complementari  previste
          dal  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124   dai
          lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e  lavoro
          non concorrono a formare il reddito fino ad un importo  non
          superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni  di  lire,
          dell'imponibile  rilevante  ai  fini  della   contribuzione
          previdenziale obbligatoria]; 
                a-bis) ai fini della determinazione  del  reddito  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.  50,  i  compensi
          percepiti dal personale dipendente del  Servizio  sanitario
          nazionale     per     l'attivita'      libero-professionale
          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
          a  seguito  di  autorizzazione   del   direttore   generale
          dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella  misura
          del 75 per cento; 
                b) ai fini della determinazione delle  indennita'  di
          cui  alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  50,   non
          concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
          ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
          che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114  e  135
          della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,  purche'
          l'erogazione di tali  somme  e  i  relativi  criteri  siano
          disposti  dagli   organi   competenti   a   determinare   i
          trattamenti dei soggetti stessi. Gli  assegni  vitalizi  di
          cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 50, sono
          assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
          da fonti riferibili a trattenute effettuate  al  percettore
          gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte  e'
          determinata,  per  ciascun  periodo  d'imposta,  in  misura
          corrispondente al  rapporto  complessivo  delle  trattenute
          effettuate, assoggettate a ritenute  fiscali,  e  la  spesa
          complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
          separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
          stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; 
                c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
          h) e i) del comma  1  dell'art.  50  non  si  applicano  le
          disposizioni del predetto art. 51. Le  predette  rendite  e
          assegni si  presumono  percepiti,  salvo  prova  contraria,
          nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
          titoli. [Le rendite costituiscono reddito  per  il  60  per
          cento   dell'ammontare   lordo   percepito   nel    periodo
          d'imposta]; 
                d) per le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 50, erogate in  forma
          periodica non si applicano le disposizioni  del  richiamato
          art. 51.  Le  stesse  si  assumono  al  netto  della  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di
          quelli di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1,
          dell'art. 44, se determinabili; 
                d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma  1
          dell'art. 50, percepiti dai soggetti  che  hanno  raggiunto
          l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la  pensione
          di vecchiaia e che possiedono  un  reddito  complessivo  di
          importo non superiore a lire  18  milioni  al  netto  della
          deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis  per  l'unita'
          immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
          eccede complessivamente  nel  periodo  d'imposta  lire  sei
          milioni; 
                d-ter) (( abrogata); 
              - Il testo dell'art. 105 del citato decreto del decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  105  [70]  (Accantonamenti   di   quiescenza   e
          previdenza). -  1.  Gli  accantonamenti  ai  fondi  per  le
          indennita' di fine rapporto e ai fondi  di  previdenza  del
          personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117  del
          codice civile,  se  costituiti  in  conti  individuali  dei
          singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle  quote
          maturate nell'esercizio in  conformita'  alle  disposizioni
          legislative e contrattuali  che  regolano  il  rapporto  di
          lavoro dei dipendenti stessi. 
              2. I maggiori accantonamenti necessari per  adeguare  i
          fondi a sopravvenute modificazioni normative e  retributive
          sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno  effetto  le
          modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso  e
          nei due successivi. 
              3. L'ammontare del TFR annualmente  destinato  a  forme
          pensionistiche complementari  e'  deducibile  nella  misura
          prevista dall'art. 10, comma 1, del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252. 
              4. Le disposizioni dei commi 1 e 2  valgono  anche  per
          gli  accantonamenti  relativi  alle  indennita'   di   fine
          rapporto di cui all'art. 17, comma  1,  lettere  c),  d)  e
          f).". 
              -  Il  testo  dell'art.  24  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600   del   1973,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a  quelli  di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  devono  operare   all'atto   del
          pagamento  degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,   una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche sulla parte imponibile  di  detti  redditi,
          determinata a norma dell'art.  48-bis  del  predetto  testo
          unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui  predetti
          redditi non trovi  capienza,  in  tutto  o  in  parte,  sui
          contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto  a
          versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
          della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili,  tutte
          le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi  2,
          3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di  cui  all'art.
          16, comma 1, lettera  c),  del  medesimo  testo  unico,  la
          ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
          per cento. 
              1-bis. Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
              1-ter.  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  in  materia  di
          redditi  assimilati  a   quelli   di   lavoro   dipendente,
          corrisposti a soggetti non residenti, deve  essere  operata
          una ritenuta a titolo d'imposta nella  misura  del  30  per
          cento. 
              1-quater.  Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'art. 50,  comma  1,
          lettera  h-bis)  del  TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.". 
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47
          (Riforma  della   disciplina   fiscale   della   previdenza
          complementare, a norma dell'art. 3 della  legge  13  maggio
          1999, n. 133), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          marzo 2000, n. 57, S.O. 
              - Il testo dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600  (Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi), come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
          1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87,  comma  1,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,  o  imprese  agricole,  le   persone   fisiche   che
          esercitano arti e professioni, nonche' il condominio  quale
          sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e  valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel  caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis.  I  soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero di cui all'art. 48,  concernente  determinazione
          del reddito di lavoro dipendente, comma  8-bis,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          devono in ogni caso operare le relative ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli  indicati   alle
          successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun  periodo
          di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito, al  netto  delle
          deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1  e  2,  del
          medesimo testo unico,  rapportate  al  periodo  stesso.  Le
          deduzioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del citato testo
          unico sono  riconosciute  se  il  percipiente  dichiara  di
          avervi diritto, indica le  condizioni  di  spettanza  e  si
          impegna   a   comunicare   tempestivamente   le   eventuali
          variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi
          di imposta successivi; 
                b) sulle mensilita' aggiuntive e sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                c)  sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad   anni
          precedenti di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso testo  unico,  intendendo  per  reddito  complessivo
          netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro  dipendente
          corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito   nel   biennio
          precedente, al netto delle deduzioni di cui  agli  articoli
          11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; 
                d) sulla parte imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
          del citato testo unico con i criteri  di  cui  all'art.  17
          dello stesso testo unico; 
                d-bis) (abrogata); 
                e) sulla parte imponibile delle somme i valori di cui
          all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 
          16,  comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo   unico,
          corrisposti  agli  eredi  del  lavoratore  dipendente,  con
          l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
          commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  e  successive   modificazioni,   e   delle
          detrazioni eventualmente spettanti  a  norma  dell'art.  15
          dello stesso testo unico, e successive  modificazioni,  per
          oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha  effettuato
          trattenute, nonche', limitatamente agli  oneri  di  cui  al
          comma 1, lettere  c)  e  f),  dello  stesso  articolo,  per
          erogazioni in  conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad
          accordi e regolamenti  aziendali.  In  caso  di  incapienza
          delle retribuzioni  a  subire  il  prelievo  delle  imposte
          dovute in sede di conguaglio  di  fine  anno  entro  il  28
          febbraio   dell'anno   successivo,   il   sostituito   puo'
          dichiarare per iscritto al sostituto  di  volergli  versare
          l'importo  corrispondente  alle  ritenute  ancora   dovute,
          ovvero, di autorizzarlo  a  effettuare  il  prelievo  sulle
          retribuzioni dei periodi  di  paga  successivi  al  secondo
          dello stesso periodo di imposta. Sugli importi  di  cui  e'
          differito il pagamento si applica  l'interesse  in  ragione
          dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto  e  versato
          nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
          riferisce. L'importo che al termine del  periodo  d'imposta
          non e' stato trattenuto  per  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro o per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere
          comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
          versamento  entro  il  15  gennaio  dell'anno   successivo.
          [Qualora le comunicazioni delle indennita' e  dei  compensi
          di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del  citato  testo
          unico pervengano al  sostituto  oltre  il  termine  del  12
          gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
          terra' conto ai fini delle  operazioni  di  conguaglio  del
          periodo  d'imposta  successivo].  Se  alla  formazione  del
          reddito di lavoro  dipendente  concorrono  somme  o  valori
          prodotti  all'estero  le  imposte  ivi  pagate   a   titolo
          definitivo sono ammesse in detrazione  fino  a  concorrenza
          dell'imposta  relativa   ai   predetti   redditi   prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica anche nell'ipotesi in  cui  le  somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti non obbligati ad  effettuare  le  ritenute.  [Alla
          consegna della suddetta certificazione unica il  sostituito
          deve anche comunicare  al  sostituto  quale  delle  opzioni
          previste al comma precedente intende adottare  in  caso  di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte].  La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 
              5. [Le disposizioni dei precedenti commi  si  applicano
          anche  alle  persone  fisiche   che   esercitano   arti   e
          professioni, ai sensi dell'art. 49, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   quando
          corrispondono somme e valori  di  cui  all'art.  48,  dello
          stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
          del loro reddito di lavoro autonomo. 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          n. 80 del 1992, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente: 
              "Art.  5  (Disposizioni  in   materia   di   previdenza
          complementare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore di
          norme in materia di  previdenza  complementare,  contro  il
          rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
          parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure
          di cui all'art.  1  dei  contributi  dovuti  per  forme  di
          previdenza  complementare  di  cui   all'art.   9-bis   del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 1°  giugno  1991,  n.  166,  per
          prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti,
          e' istituito presso l'Istituto nazionale  della  previdenza
          sociale un apposito Fondo di garanzia. 
              2. Nel caso in cui, a seguito  dell'omesso  o  parziale
          versamento dei contributi di cui al comma 1  ad  opera  del
          datore  di  lavoro,  non  possa   essere   corrisposta   la
          prestazione  alla   quale   avrebbe   avuto   diritto,   il
          lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in  tutto  o  in
          parte  insoddisfatto  in  esito  ad  una  delle   procedure
          indicate al comma 1, puo' richiedere al Fondo  di  garanzia
          di integrare presso la gestione di previdenza complementare
          interessata i contributi risultanti omessi. 
              3. Il Fondo e' surrogato di diritto al  lavoratore  per
          l'equivalente dei contributi omessi, versati  a  norma  del
          comma 2. 
              4.  La  garanzia  prevista   dalle   disposizioni   che
          precedono opera nei confronti degli  obblighi  contributivi
          inerenti periodi successivi alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo. 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato).