Art. 23 
                Entrata in vigore e norme transitorie 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore  il  1°  gennaio
2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli
16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in  vigore
il giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  del  presente
decreto  legislativo  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. I contratti di  assicurazione  di  carattere  previdenziale
stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007  continuano  ad  essere
disciplinati dalle disposizioni vigenti alla  data  di  pubblicazione
del presente decreto legislativo. 
  2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita'
tacite  di   conferimento   del   TFR   alle   forme   pensionistiche
complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono
in possesso dei requisiti di accesso al  Fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo  in  cui  sussista
tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende
possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalita'  esplicite  di
cui all'art. 8, comma 7, e in questo caso l'azienda  beneficia  delle
agevolazioni  previste  al  predetto  articolo  10,  con   esclusione
dell'accesso al predetto Fondo di garanzia. 
  3. Entro sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo,
la COVIP emana le direttive, a tutte le forme  pensionistiche,  sulla
base dei contenuti del presente  decreto  legislativo.  Entro  il  31
dicembre 2007: 
    a) tutte le forme pensionistiche  devono  adeguarsi,  sulla  base
delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; 
    b) le imprese  di  assicurazione,  per  le  forme  pensionistiche
individuali attuate prima della predetta data mediante  contratti  di
assicurazione sulla vita, provvedono: 
      1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di  cui
all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi  posti  a
copertura dei relativi impegni secondo  criteri  di  proporzionalita'
dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; 
      2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13,
comma 3. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo  le  forme  pensionistiche
complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno
ricevuto la relativa  autorizzazione  o  approvazione  anche  tramite
procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere
nuove  adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento   tramite
conferimento del TFR. 
  5. Per i soggetti che risultino  iscritti  a  forme  pensionistiche
complementari alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi  e
contributi versati  e  il  regime  di  tassazione  delle  prestazioni
erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i
medesimi soggetti, relativamente alle  prestazioni  maturate  fino  a
tale data, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  previgenti  ad
eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del  TUIR.  Per
le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le  quali
gli  uffici  finanziari   non   hanno   provveduto   a   tale   data,
all'iscrizione a ruolo  per  le  maggiori  imposte  dovute  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico,
non  si  da'  luogo  all'attivita'  di  riliquidazione  prevista  dal
medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo  20  del  medesimo
testo unico. 
  6.  Fino  all'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004,  n.
243,  ai  dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  si  applica  esclusivamente  ed  integralmente  la   previgente
normativa. 
  7.Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che
entro  tale  data   risultino   iscritti   a   forme   pensionistiche
complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421: 
    a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4  e  5
dell'articolo 8; 
    b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31  dicenbre
2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; 
    c) alle prestazioni pensionistiche  maturate  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  ferma
restando la possibilita' di richiedere la liquidazione  della  intera
prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore
attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data  del
31 dicembre 2007 sul montante accumulato  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' concessa  la  facolta'  al
singolo iscritto di optare  per  l'applicazione  del  regime  di  cui
all'articolo 11. 
  8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo si applicano,  per  quanto  riguarda  le
modalita'  di  conferimento  del  TFR,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 7, e  il  termine  di  sei  mesi  ivi  previsto
decorre dal 1° gennaio 2008. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
       Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2005 
 
                                 CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle 
                              politiche sociali 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in  G.U.  30/1/2006,  n.  24
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  27  dicembre  2006,  n.  296,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art. 20, comma 1, secondo periodo,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, e' il seguente: 
              (omissis). 
              "Gli  uffici  finanziari   provvedono   a   riliquidare
          l'imposta in base  all'aliquota  media  di  tassazione  dei
          cinque anni precedenti a  quello  in  cui  e'  maturato  il
          diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo  o  rimborsando
          le maggiori o le minori imposte entro il  31  dicembre  del
          terzo anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
          dichiarazione del  sostituto  d'imposta.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 19, comma 1-bis.". 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  2,  lettera  p),  della
          citata legge n. 243 del 2004, e' il seguente: 
              "2. Il Governo, nell'esercizio della delega di  cui  al
          comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione  e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                (omissis); 
                p) applicare i principi e i criteri direttivi di  cui
          al comma 1 e al presente comma e le  disposizioni  relative
          agli incentivi al posticipo del  pensionamento  di  cui  ai
          commi da 12 a 17,  con  le  necessarie  armonizzazioni,  al
          rapporto di lavoro con le amministrazioni di  cui  all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e  successive  modificazioni,  previo  confronto   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative dei datori e dei prestatori di  lavoro,  le
          regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
          conto   delle   specificita'   dei   singoli   settori    e
          dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
          lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
          amministrativo pubblico;". 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nota all'art. 3. 
              - Per il testo della citata legge n. 421 del  1992,  si
          veda nota all'art. 20.