Art. 4. 
   (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica) 
  1. L'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533,  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato "decreto legislativo n. 533 del 1993", e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 1. -  1.  Il  Senato  della  Repubblica  e'  eletto  su  base
regionale. Salvo i seggi  assegnati  alla  circoscrizione  Estero,  i
seggi sono ripartiti tra le regioni a norma  dell'articolo  57  della
Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale
della  popolazione,  riportati  dalla  piu'   recente   pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale  di  statistica,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, da emanare,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 
  2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'  effettuata
in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio  di
coalizione regionale. 
  3. La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico  collegio
uninominale. 
  4. La regione Trentino-Alto Adige  e'  costituita  in  sei  collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991,  n.  422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione e'  attribuita  con
metodo del recupero proporzionale". 
  2. L'articolo  8  del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono
presentare candidature per l'elezione  del  Senato  della  Repubblica
debbono depositare presso il Ministero dell'interno  il  contrassegno
con  il  quale  dichiarano  di  volere  distinguere  le   candidature
medesime, con l'osservanza delle  norme  di  cui  agli  articoli  14,
14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni". 
  3. L'articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. La dichiarazione di  presentazione  delle  liste  dei
candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati
effettivi e di due supplenti. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:  a)
da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle  liste
elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000  abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non piu' di  2.500  elettori  iscritti  nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da  non
piu' di 5.000 elettori iscritti  nelle  liste  elettorali  di  comuni
compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso  di
scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la  scadenza
di oltre centoventi giorni, il numero  delle  sottoscrizioni  di  cui
alle lettere a), b) e c) e' ridotto alla meta'. 
  3. Nessuna sottoscrizione e'  richiesta  per  i  partiti  o  gruppi
politici costituiti in gruppo  parlamentare  in  entrambe  le  Camere
all'inizio della legislatura in corso al momento  della  convocazione
dei comizi.  Nessuna  sottoscrizione  e'  altresi'  richiesta  per  i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni  di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo  unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per il  Parlamento  europeo,  con  contrassegno
identico a quello depositato ai sensi  dell'articolo  14  del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  361
del 1957. In tali casi, la  presentazione  della  lista  deve  essere
sottoscritta dal presidente o dal segretario  del  partito  o  gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti  di  cui  all'articolo  17,
primo  comma,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361   del   1957.   Il   Ministero
dell'interno provvede  a  comunicare  a  ciascun  ufficio  elettorale
regionale che la designazione dei rappresentanti comprende  anche  il
mandato di sottoscrivere  la  dichiarazione  di  presentazione  delle
liste. La firma del sottoscrittore  deve  essere  autenticata  da  un
notaio o da un cancelliere di tribunale.  Nessuna  sottoscrizione  e'
altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di
minoranze linguistiche che abbiano conseguito  almeno  un  seggio  in
occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o  per  il
Senato della Repubblica. 
  4. Ogni lista, all'atto della  presentazione,  e'  composta  da  un
elenco di candidati, presentati secondo  un  determinato  ordine.  La
lista e' formata complessivamente  da  un  numero  di  candidati  non
inferiore a  un  terzo  e  non  superiore  ai  seggi  assegnati  alla
circoscrizione. 
  5. Le  liste  dei  candidati  e  la  relativa  documentazione  sono
presentate  per  ciascuna  regione  alla  cancelleria   della   corte
d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con
l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361". 
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo n.  533  del  1993  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: 
    "1. L'ufficio elettorale regionale,  appena  scaduto  il  termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel  caso  in  cui  sia
stato presentato ricorso,  appena  ricevuta  la  comunicazione  della
decisione  dell'Ufficio  centrale  nazionale,  compie   le   seguenti
operazioni: 
    a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni  e
alle liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di  lista,
nonche', per ciascuna coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle
liste  della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista  sono
riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo  l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio; 
    b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate; 
    c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali  del
Governo: 
      1)  alla  stampa  delle  schede   di   votazione,   recanti   i
contrassegni delle liste, i  quali  devono  essere  riprodotti  sulle
schede  medesime  con  i  colori  depositati  presso   il   Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 
      2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con  i
relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai
sindaci  dei  comuni  della  circoscrizione,  i   quali   ne   curano
l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici  entro  il
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura  del
Ministero  dell'interno,  hanno  le  caratteristiche  essenziali  del
modello descritto nelle tabelle A e  B  allegate  al  presente  testo
unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di  tutte  le  liste
regolarmente  presentate  nella  circoscrizione.   Sulle   schede   i
contrassegni  delle  liste   collegate   appartenenti   alla   stessa
coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno  sotto
l'altro, su un'unica  colonna.  L'ordine  delle  coalizioni  e  delle
singole liste non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni  delle
liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo  le
disposizioni di cui al comma 1, lettera  a).  I  contrassegni  devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre". 
  5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993
sono sostituite dalle tabelle A  e  B  di  cui  all'allegato  2  alla
presente legge. 
  6. L'articolo 14  del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita,  sulla
scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente  il
contrassegno della lista prescelta". 
  7. L'articolo 16  del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  16  -  1.  L'ufficio  elettorale  regionale,   compiute   le
operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: 
    a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni  lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole  sezioni  elettorali  della  circoscrizione.  Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna  coalizione
di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste che la compongono; 
    b) individua quindi: 
      1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
regionale almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul  piano
regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi; 
      2) le singole liste non collegate che  abbiano  conseguito  sul
piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonche'
le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la
percentuale di  cui  al  numero  1),  abbiano  conseguito  sul  piano
regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi". 
  8. L'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una  prima
attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di  liste  e  le
liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale  fine  divide
il  totale  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali  di   ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma  1,
lettera b), per il numero dei  seggi  da  attribuire  nella  regione,
ottenendo   cosi'   il   quoziente    elettorale    circoscrizionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria  del  quoziente.   Divide   poi   la   cifra   elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista  per
il  quoziente  elettorale  circoscrizionale.  La  parte  intera   del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati  alle  coalizioni
di liste o singole liste per le quali queste ultime  divisioni  hanno
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,  a  quelle  che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale  circoscrizionale;  a
parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 
  2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la  coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi espressi nell'ambito  della  circoscrizione  abbia  conseguito
almeno il  55  per  cento  dei  seggi  assegnati  alla  regione,  con
arrotondamento all'unita' superiore. 
  3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia  dato  esito
positivo, l'ufficio elettorale regionale  individua,  nell'ambito  di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16,  comma
1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito  sul  piano
circoscrizionale almeno il 3 per  cento  dei  voti  validi  espressi.
Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra  le
liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del  comma  1.  A  tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma  delle  cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse  al  riparto  per  il
numero di seggi gia' individuato ai  sensi  del  comma  1,  ottenendo
cosi' il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte  frazionaria  del
quoziente.  Divide  poi  la  cifra  elettorale  circoscrizionale   di
ciascuna lista ammessa al riparto  per  il  quoziente  elettorale  di
coalizione. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta  rappresenta
il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime  divisioni  hanno  dato  i  maggiori
resti e, in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste  che  abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale;  a  parita'
di quest'ultima si procede a  sorteggio.  A  ciascuna  lista  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2),  sono  attribuiti  i
seggi gia' determinati ai sensi del comma 1. 
  4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia  dato  esito
negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla  coalizione  di
liste o alla singola lista che abbia ottenuto il  maggior  numero  di
voti un numero di seggi ulteriore necessario per  raggiungere  il  55
per cento  dei  seggi  assegnati  alla  regione,  con  arrotondamento
all'unita' superiore. 
  5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste
o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale  regionale  divide
il totale delle cifre  elettorali  di  tali  coalizioni  di  liste  o
singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare  tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di  ciascuna
coalizione di liste o singola lista  per  tale  quoziente.  La  parte
intera del risultato cosi' ottenuto rappresenta il numero  dei  seggi
da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I  seggi
che rimangono ancora da  attribuire  sono  rispettivamente  assegnati
alle coalizioni di liste e alle singole liste  per  le  quali  queste
ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di  parita'
di  resti,  a  quelle  che  abbiano  conseguito  la  maggiore   cifra
elettorale circoscrizionale. 
  6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto  dei  seggi
ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione  di  liste,  divide  il  totale  delle  cifre   elettorali
circoscrizionali  delle   liste   ammesse   al   riparto   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il  numero  dei
seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare  tale  divisione  non  tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'  ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato cosi'  ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da attribuire  a  ciascuna  lista.  I
seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono   rispettivamente
assegnati alla lista per la quale  queste  ultime  divisioni  abbiano
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,  a  quelle  che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. 
  7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i  candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. 
  8. Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi  possibile
attribuire tutti i seggi  ad  essa  spettanti,  l'ufficio  elettorale
regionale assegna i seggi alla lista  facente  parte  della  medesima
coalizione della  lista  deficitaria  che  abbia  la  maggiore  parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo  un  ordine
decrescente. Qualora due  o  piu'  liste  abbiano  una  uguale  parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio". 
  9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533  del  1993  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis. - 1. Per  l'attribuzione  dei  seggi  spettanti  alla
regione  Molise  l'ufficio  elettorale  regionale  procede  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6". 
  10. L'articolo 19 del  decreto  legislativo  n.  533  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 19. - 1. Il seggio che rimanga vacante per  qualsiasi  causa,
anche  sopravvenuta,  e'  attribuito,  nell'ambito   della   medesima
circoscrizione, al candidato che  nella  lista  segue  immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 
  2.  Qualora  la  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati  in  una  circoscrizione  e  non  sia   quindi   possibile
attribuirle  il  seggio  rimasto  vacante,  questo   e'   attribuito,
nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 8". 
 
          Nota all'art. 4:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo   20 dicembre   1993,   n.  533,  e  successive
          modificazioni  (Testo  unico  delle leggi recanti norme per
          l'elezione  del  Senato della Repubblica - pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 1993, n. 302), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.11. - 1.  L'ufficio  elettorale  regionale, appena
          scaduto  il  termine  stabilito  per  la  presentazione dei
          ricorsi  o,  nel  caso in cui sia stato presentato ricorso,
          appena    ricevuta   la   comunicazione   della   decisione
          dell'Ufficio   centrale   nazionale,   compie  le  seguenti
          operazioni:
                a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla
          presenza  dei  delegati  di  lista,  il  numero d'ordine da
          assegnare  alle  coalizioni e alle liste non collegate e ai
          relativi  contrassegni  di  lista,  nonche',  per  ciascuna
          coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
          coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
          sulle  schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
          progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
                b) comunica   ai  delegati  le  definitive  decisioni
          adottate;
                c)  procede,  per  mezzo  delle  prefetture  - uffici
          territoriali del Governo:
                  1)  alla  stampa delle schede di votazione, recanti
          contrassegni  delle liste, i quali devono essere riprodotti
          sulle  schede  medesime  con  i colori depositati presso il
          Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8;
                  2)  alla  stampa  del  manifesto  con  le liste dei
          candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
          all'invio   del  manifesto  ai  sindaci  dei  comuni  della
          circoscrizione,  i  quali  ne curano l'affissione nell'albo
          pretorio  e  in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
          giorno antecedente quello della votazione.
              3.  Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
          cura  del  Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
          essenziali  del  modello  descritto  nelle  tabelle  A  e B
          allegate   al   presente   testo  unico  e  riproducono  in
          fac-simile  i  contrassegni  di tutte le liste regolarmente
          presentate    nella    circoscrizione.   Sulle   schede   i
          contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
          coalizione  sono riprodotti di seguito, in linea verticale,
          uno  sotto  l'altro,  su  un'unica  colonna. L'ordine delle
          coalizioni  e  delle  singole  liste non collegate, nonche'
          l'ordine   dei   contrassegni   delle   liste  di  ciascuna
          coalizione   sono   stabiliti   con  sorteggio  secondo  le
          disposizioni  di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
          devono  essere  riprodotti  sulle schede con il diametro di
          centimetri tre.
              4.  Le  schede  devono pervenire agli uffici elettorali
          debitamente piegate.
              4-bis.  La scheda elettorale per l'elezione uninominale
          nel   collegio  della  Valle  d'Aosta  deve  recare  doppie
          diciture in lingua italiana ed in lingua francese.».