Art. 5.
                (Disposizioni speciali per le regioni
                Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
   1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal seguente:
   "TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E
TRENTINO-ALTO ADIGE.
   "Art.  20.  -  1.  L'elezione uninominale nel collegio della Valle
d'Aosta  e  nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige
e'  regolata  dalle  disposizioni  dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, e dalle norme seguenti:
   a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta
con  dichiarazione  sottoscritta  da non meno di 300 e da non piu' di
600  elettori  del collegio. In caso di scioglimento del Senato della
Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'.
La  dichiarazione  di  candidatura e' effettuata, insieme al deposito
del  relativo  contrassegno,  presso  la cancelleria del tribunale di
Aosta;
   b)   nella   regione   Trentino-Alto  Adige  la  dichiarazione  di
presentazione  del  gruppo  di  candidati deve essere sottoscritta da
almeno  1.750  e  da  non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste
elettorali  dei  comuni  compresi  nella regione. Ciascun gruppo deve
comprendere  un  numero  di  candidati  non  inferiore  a  tre  e non
superiore   al   numero   dei  collegi  della  regione.  In  caso  di
scioglimento  del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza
di  oltre  centoventi  giorni,  il  numero delle sottoscrizioni della
candidatura e' ridotto della meta'. Per le candidature individuali la
dichiarazione  di  presentazione  deve  essere sottoscritta da almeno
1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
del  collegio.  La  presentazione  dei  gruppi  di  candidati e delle
candidature  individuali  e'  effettuata,  insieme  al  deposito  del
relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di
Trento;
   c)  i  modelli  di  scheda  per l'elezione nei collegi uninominali
delle  due  regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate
alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
   d)  il  tribunale  di  Aosta,  costituito  in  ufficio  elettorale
regionale  ai  sensi  dell'articolo  7,  esercita le sue funzioni con
l'intervento di tre magistrati.
   Art.  20-bis.  -  1.  A  pena  di  nullita'  dell'elezione, nessun
candidato  puo'  accettare  la  candidatura  in  piu'  di un collegio
uninominale.
   Art.   21.  -  1.  L'ufficio  elettorale  regionale  procede,  con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a)  effettua  lo  spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
   b)  somma  i  voti  ottenuti  da  ciascun  candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali.
   2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformita'
ai  risultati  accertati,  proclama  eletto  per  ciascun collegio il
candidato  che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso
di parita' di voti, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di
eta'.
   Art.  21-bis.  -  1.  Per  l'assegnazione dei seggi spettanti alla
regione  Trentino-Alto  Adige  non assegnati nei collegi uninominali,
l'ufficio  elettorale  regionale  procede  alla  determinazione della
cifra  elettorale  di  ciascun  gruppo  di  candidati  e  della cifra
individuale  dei  singoli  candidati  di ciascun gruppo non risultati
eletti ai sensi dell'articolo 21.
   2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma
dei  voti  ottenuti  dai  candidati  presenti nei collegi uninominali
della  regione  con  il  medesimo  contrassegno, sottratti i voti dei
candidati  gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra
individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per
cento  il  numero  dei  voti validi ottenuti da ciascun candidato non
risultato  eletto  ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto
per il totale dei voti validi espressi nel collegio.
   3.  Per  l'assegnazione  dei seggi, l'ufficio elettorale regionale
divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno,
due,  ...  sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere,
scegliendo  quindi,  fra  i  quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in
numero   eguale   ai   senatori  da  eleggere,  disponendoli  in  una
graduatoria   decrescente.  I  seggi  sono  assegnati  ai  gruppi  in
corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita'
di  quoziente  il  seggio  e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la
minore  cifra  elettorale.  Se  ad  un  gruppo spettano piu' seggi di
quanti  sono  i  suoi  candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti
secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
   4.  L'ufficio  elettorale  regionale  proclama  quindi  eletti, in
corrispondenza  ai  seggi  attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del
gruppo  medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale,
esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.
   Art.  21-ter.  -  1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il
seggio  di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in
uno  dei  collegi  uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente
del  Senato  della  Repubblica  ne  da'  immediata  comunicazione  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e al Ministro dell'interno
perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
   2.  I  comizi  sono  convocati  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, purche'
intercorra  almeno  un  anno  fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
   3.  Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
   4.  Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in
un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e'
autorizzato  a  prorogare  tale  termine  di non oltre quarantacinque
giorni;  qualora  il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il  15  dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni.
   5.  Il  senatore  eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato
con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato
della Repubblica.
   6.  Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di
ineleggibilita'  previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano   cessate   entro  i  sette  giorni  successivi  alla  data  di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
   7.  Quando,  per  qualsiasi  causa,  resti  vacante  un  seggio di
senatore  attribuito  con  calcolo proporzionale nella circoscrizione
regionale  del  Trentino-Alto  Adige,  l'ufficio elettorale regionale
proclama  eletto  il  candidato  del medesimo gruppo con la piu' alta
cifra individuale".