Art. 6.
           (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente
                  della Repubblica n. 361 del 1957)
   1.  All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica   n.  361  del  1957,  le  parole:  "di  cui  all'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14".
   2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature e", ovunque
ricorrono, sono soppresse.
   3.  All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   4.  L'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' abrogato.
   5.  All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  le  parole:  "o  le candidature nei collegi
uninominali" sono soppresse;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole: "o le candidature nei collegi
uninominali", "delle candidature nei collegi uninominali e" e "; alle
candidature   nei   collegi   uninominali  deve  essere  allegata  la
dichiarazione  di  collegamento  e  la  relativa  accettazione di cui
all'articolo 18" sono soppresse;
   c) al terzo comma, le parole: ", e, per le candidature nei collegi
uninominali,  la  iscrizione  nelle  liste  elettorali  di comuni del
collegio  o,  in  caso  di  collegi ricompresi in un unico comune, di
sezioni elettorali di tali collegi" sono soppresse;
   d) al quinto comma, il terzo periodo e' soppresso;
   e)  al  sesto  comma,  le  parole: "ne' piu' di una candidatura di
collegio uninominale" sono soppresse;
   f)  al  settimo comma, le parole: "o della candidatura nei collegi
uninominali"  e:  "o  la  candidatura  nei  collegi uninominali" sono
soppresse.
   6.  All'articolo  21,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 361 del 1957, le parole: "delle candidature nei
collegi  uninominali  e"  e:  "a  ciascuna  candidatura  nei  collegi
uninominali e" sono soppresse.
   7.  All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  alinea,  le  parole: "delle candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   b)  al  primo  comma,  numero  1),  le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   c)  al  primo  comma,  numero  2),  le parole: "le candidature nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   d)  al  primo  comma,  numero  3),  le parole: "le candidature nei
collegi  uninominali  e"  sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e dichiara non valide le liste contenenti un numero
di  candidati  inferiore  a quello stabilito al comma 3 dell'articolo
18-bis";
   e)  al  primo comma, numero 4), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
   f)  al  primo comma, numero 5), le parole: "dichiara non valide le
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse;
   g) al primo comma, il numero 7) e' abrogato;
   h)  al secondo comma, le parole: "di ciascun candidato nei collegi
uninominali e" sono soppresse;
   i)   al  terzo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi
uninominali e" sono soppresse.
   8.  All'articolo  23,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "dei candidati
nei collegi uninominali e" sono soppresse.
   9.  All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1) e' abrogato;
   b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati  di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle  liste  non  collegate  e  ai  relativi  contrassegni  di lista,
nonche',  per  ciascuna  coalizione,  l'ordine dei contrassegni delle
liste  della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista  sono
riportati  sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
progressivo risultato dal suddetto sorteggio";
   c)   al  numero  3),  le  parole:  "e  di  candidato  nei  collegi
uninominali" sono soppresse;
   d)  al  numero  4),  le  parole:  "i  nominativi dei candidati nei
collegi  uninominali  e  le  liste  ammessi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "le liste ammesse";
   e)  al  numero  5),  la  parola:  "distinti"  e  le  parole:  "dei
nominativi  dei  candidati  nei  singoli  collegi uninominali e" sono
soppresse  e  le  parole:  "alla  trasmissione di essi ai sindaci dei
comuni   del   collegio"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "alla
trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione".
   10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma, le parole: "all'art. 18 e" e: "del candidato
nel collegio uninominale o" sono soppresse;
   b)  all'ultimo  comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano,
le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi  uninominali  e" e: "delle
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.
   11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "di ogni candidato nel collegio
uninominale e" sono soppresse.
   12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al numero 4), le parole: "tre copie del manifesto contenente i
nominativi dei candidati nel collegio uninominale e" sono soppresse;
   b)   al   numero  6),  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio
uninominale e" sono soppresse;
   c)  al  numero  8),  le  parole:  "due urne" sono sostituite dalle
seguenti: "un'urna";
   d)  al  numero  9),  le  parole:  "due  cassette  o  scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "una cassetta o scatola".
   13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  quarto  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nei  collegi
uninominali  e"  sono  soppresse  e le parole: "Le urne devono essere
fissate  sul  tavolo  stesso e sempre visibili" sono sostituite dalle
seguenti:  "L'urna  deve  essere  fissata  sul tavolo stesso e sempre
visibile";
   b) al settimo comma, le parole: ", nonche' due copie del manifesto
contenente i candidati nei collegi uninominali" sono soppresse.
   16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, l'ottavo comma e' abrogato.
   17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361 del 1957, le parole: "e dei candidati nei collegi
uninominali"  e:  "del  collegio  uninominale  o"  sono soppresse; le
parole:   "del  collegio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della
circoscrizione".
   18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:  "e  dei candidati" sono
soppresse.
   19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.
   20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361  del 1957, le parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:
"la scheda".
   21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361 del 1957, le parole: "una scheda" sono sostituite
dalle seguenti: "la scheda".
   22.  All'articolo  64,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del 1957, le parole: "le urne e le scatole" sono
sostituite dalle seguenti: "l'urna e la scatola".
   23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite
dalle seguenti: "dell'urna".
   24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  numero  2),  terzo  periodo, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse;
   b)  al  numero  3),  le  parole:  "nelle rispettive cassette" sono
sostituite dalle seguenti: "nella cassetta".
   25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e
2 sono abrogati;
   b)  al  comma  3,  le parole: "Compiute le operazioni di scrutinio
delle  schede  per  l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Compiute  le  operazioni  di cui
all'articolo 67"; le parole: "per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"  e: "contenente le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale" sono soppresse;
   c) al comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso.
   26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  numero  2),  le  parole:  "e dei voti per i
candidati nel collegio uninominale" sono soppresse;
   b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "per i singoli candidati nei
collegi  uninominali  o  per  le singole liste per l'attribuzione dei
seggi  in ragione proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "per
le singole liste".
   27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma e' abrogato;
   b)  al  terzo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio
uninominale e" sono soppresse.
   28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite
dalle  seguenti:  "della  circoscrizione" e le parole: "dei candidati
nel collegio uninominale e" sono soppresse.
   29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  primo  comma,  le  parole:  "dei  candidati  nel  collegio
uninominale e" sono soppresse;
   b) al secondo comma, le parole: "o ai candidati" sono soppresse.
   30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al primo comma, secondo periodo, le parole: "dei candidati nel
collegio uninominale e" sono soppresse;
   b)  al  terzo  comma, le parole: "delle cassette, delle urne" sono
sostituite dalle seguenti: "della cassetta, dell'urna".
   31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle
seguenti: "della circoscrizione";
   b)  al  quinto  e  al  sesto  comma, le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
   32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  361  del  1957, le parole: "dei candidati nei collegi
uninominali e" sono soppresse.
   33.  All'articolo  104,  sesto  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
   34.  All'articolo  112,  primo  comma,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le parole: "dei candidati nei
collegi uninominali e" sono soppresse.
   35.  Il  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 536, recante
"Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati" e'
abrogato.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 15, 16, 17, 20,
          21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 59, 62,
          63,  64,  64-bis, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 104 e
          112  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 marzo
          1957, n. 361, come modificati dalla presente legge:
              «Art.   15.  - Il  deposito  del  contrassegno  di  cui
          all'art.  14  deve  essere effettuato non prima delle ore 8
          del  44°  e  non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente
          quello  della  votazione,  da  persona  munita  di mandato,
          autenticato  da  notaio,  da  parte  del  presidente  o del
          segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
              Agli  effetti  del  deposito,  l'apposito  Ufficio  del
          Ministero  dell'interno  rimane  aperto,  anche  nei giorni
          festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
              Il  contrassegno  deve  essere  depositato  in triplice
          esemplare.».
              «Art.  16.  - Il Ministero dell'interno, nei due giorni
          successivi  alla  scadenza  del  termine  stabilito  per il
          deposito,  restituisce  un  esemplare  del  contrassegno al
          depositante,    con    l'attestazione   della   regolarita'
          dell'avvenuto deposito.
              Qualora  i  partiti  o  gruppi  politici  presentino un
          contrassegno  che  non  sia  conforme  a1le  norme  di  cui
          all'art.   14,   il   Ministero   dell'interno   invita  il
          depositante  a  sostituirlo  nel  termine  di  48 ore dalla
          notifica dell'avviso.
              Sono   sottoposte  all'Ufficio  centrale  nazionale  le
          opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del
          Ministero  a  sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai
          depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di
          contrassegno   che  ritengano  facilmente  confondibile:  a
          quest'ultimo   effetto,  tutti  i  contrassegni  depositati
          possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi
          abbia    presentato   un   contrassegno   a   norma   degli
          articoli precedenti.
              Le  opposizioni  devono  essere presentate al Ministero
          dell'interno  entro  48  ore  dalla  sua decisione e, nello
          stesso  termine,  devono  essere  notificate ai depositanti
          delle   liste   che  vi  abbiano  interesse.  Il  Ministero
          trasmette  gli  atti  all'Ufficio  centrale  nazionale, che
          decide  entro  le  successive  48  ore, dopo aver sentito i
          depositanti delle liste che vi abbiano interesse.».
              «Art.  17. - All'atto  del  deposito  del  contrassegno
          presso   il  Ministero  dell'interno  i  partiti  o  gruppi
          politici  organizzati  debbono  presentare la designazione,
          per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo
          e  di  uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
          effettuare  il  deposito,  al  rispettivo  Ufficio centrale
          circoscrizionale,  della lista dei candidati e dei relativi
          documenti.  La  designazione  e'  fatta  con un unico atto,
          autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
          ciascun  Ufficio  centrale circoscrizionale le designazioni
          suddette  entro  il  36°  giorno  antecedente  quello della
          votazione.
              Con  le stesse modalita' possono essere indicati, entro
          il  33°  giorno  antecedente  quello della votazione, altri
          rappresentanti  supplenti,  in  numero non superiore a due,
          incaricati  di  effettuare il deposito di cui al precedente
          comma,  qualora  i rappresentanti precedentemente designati
          siano   entrambi   impediti   di   provvedervi,  per  fatto
          sopravvenuto.  Il  Ministero  dell'interno ne da' immediata
          comunicazione  all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
          nuova designazione si riferisce.».
              «Art.  20.  - Le  liste  dei  candidati  devono  essere
          presentate,  per  ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria
          della  Corte  di  appello  o  del  Tribunale indicati nella
          Tabella  A,  allegata  al presente testo unico, dalle ore 8
          del  35°  giorno  alle  ore  20  del 34° giorno antecedenti
          quello  della  votazione;  a  tale  scopo,  per  il periodo
          suddetto,  la  Cancelleria  della  Corte  di  appello o del
          Tribunale  rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
          festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
              Insieme  con  le  liste  dei  candidati  devono  essere
          presentati  gli  atti  di accettazione delle candidature, i
          certificati   di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  dei
          candidati  e  la dichiarazione di presentazione della lista
          dei   candidati   firmata,  anche  in  atti  separati,  dal
          prescritto numero di elettori.
              Tale    dichiarazione   deve   essere   corredata   dei
          certificati,  anche  collettivi,  dei  sindaci  dei singoli
          comuni,  ai  quali  appartengono  i  sottoscrittori, che ne
          attestino   l'iscrizione   nelle   liste  elettorali  della
          circoscrizione.
              I   sindaci   devono,   nel  termine  improrogabile  di
          ventiquattro   ore   dalla   richiesta,   rilasciare   tali
          certificati.
              La  firma  degli  elettori  deve  avvenire  su appositi
          moduli  riportanti  il  contrassegno  di  lista,  il  nome,
          cognome,  data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
          nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
          deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.
          14  della  legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato
          il  comune  nelle  cui  liste l'elettore dichiara di essere
          iscritto.  Per  tale  prestazione  e' dovuto al notaio o al
          cancelliere  l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
          autenticata.
              Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
          candidati.
              Nella  dichiarazione  di  presentazione della lista dei
          candidati  deve  essere  specificato con quale contrassegno
          depositato   presso  il  Ministero  dell'interno  la  lista
          intenda distinguersi.
              La  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei
          candidati  deve  contenere,  infine,  la indicazione di due
          delegati  effettivi  e di due supplenti, autorizzati a fare
          le designazioni previste dall'art. 25.».
              «Art.  21. - La Cancelleria della Corte d'appello o del
          tribunale  circoscrizionale  accerta  l'identita' personale
          del  depositante  e,  nel  caso in cui si tratti di persona
          diversa  da  quelle  designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
          esplicita  menzione  nel verbale di ricevuta degli atti, di
          cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
              Nel  medesimo  verbale,  oltre  alla  indicazione della
          lista  dei  candidati  presentata  e delle designazioni del
          contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine
          progressivo  attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna
          lista secondo l'ordine di presentazione.».
              «Art.  22. - L'Ufficio  centrale circoscrizionale entro
          il  giorno  successivo  alla scadenza del termine stabilito
          per la presentazione delle liste dei candidati:
                1)  ricusa  le liste presentate da persone diverse da
          quelle  designate all'atto del deposito del contrassegno ai
          sensi dell'art. 17;
                2)  ricusa  le liste contraddistinte con contrassegno
          non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
          degli articoli 14, 15 e 16;
                3)  verifica  se  le  liste siano state presentate in
          termine   e  siano  sottoscritte  dal  numero  di  elettori
          prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
          queste  condizioni;  riduce  al  limite prescritto le liste
          contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a  quello
          stabilito  al  comma  2  dell'art.  18-bis, cancellando gli
          ultimi  nomi  e  dichiara non valide le liste contenenti un
          numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
          dell'art. 18-bis;
                4)  cancella  dalle liste i nomi dei candidati, per i
          quali manca la prescritta accettazione;
                5)  cancella dalle liste i nomi dei candidati che non
          abbiano  compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al
          giorno  delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato
          presentato   il   certificato   di   nascita,  o  documento
          equipollente,  o  il  certificato  d'iscrizione nelle liste
          elettorali di un comune della Repubblica;
                6)  cancella  i  nomi dei candidati compresi in altra
          lista gia' presentata nella circoscrizione;
                7) (abrogato).
              I   delegati   di   ciascuna   lista  possono  prendere
          cognizione,  entro  la stessa giornata, delle contestazioni
          fatte   dall'ufficio   centrale  circoscrizionale  e  delle
          modificazioni da questo apportate alla lista.
              L'ufficio   centrale   circoscrizionale   si   riunisce
          nuovamente  il  giorno  successivo  alle  ore  12 per udire
          eventualmente   i   delegati   delle   liste  contestate  o
          modificate  ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
          formali e deliberare in merito.».
              «Art.   23.   - Le   decisioni   dell'Ufficio  centrale
          circoscrizionale,  di  cui  all'articolo  precedente,  sono
          comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
              Contro  le  decisioni  di  eliminazione  di  liste o di
          candidati,  i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla
          comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
              Il  ricorso deve essere depositato entro detto termine,
          a   pena   di  decadenza,  nella  Cancelleria  dell'Ufficio
          centrale circoscrizionale.
              Il  predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette,
          a   mezzo   di   corriere  speciale,  all'Ufficio  centrale
          nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
              Ove   il   numero   dei  ricorsi  presentati  lo  renda
          necessario,  il primo presidente della Corte di cassazione,
          a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale,
          aggrega  all'Ufficio  stesso,  per  le operazioni di cui al
          presente articolo, altri consiglieri.
              L'Ufficio  centrale  nazionale  decide  nei  due giorni
          successivi.
              Le   decisioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale  sono
          comunicate  nelle  24  ore  ai  ricorrenti  ed  agli Uffici
          centrali circoscrizionali.».
              «Art.  24. - - L'ufficio centrale circoscrizionale, non
          appena  scaduto  il  termine stabilito per la presentazione
          dei  ricorsi,  o,  nel  caso  in  cui  sia stato presentato
          reclamo,   non   appena  ricevuta  la  comunicazione  della
          decisione   dell'ufficio   centrale  nazionale,  compie  le
          seguenti operazioni:
                1) (abrogato);
                2)  stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla
          presenza  dei  delegati  di  lista,  il  numero d'ordine da
          assegnare  alle  coalizioni e alle liste non collegate e ai
          relativi  contrassegni  di  lista,  nonche',  per  ciascuna
          coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
          coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati
          sulle  schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine
          progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
                3)  comunica  ai  delegati  di  lista  le  definitive
          determinazioni adottate;
                4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo
          della  circoscrizione  le  liste  ammesse,  con  i relativi
          contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
          di  votazione  con  i  colori  del  contrassegno depositato
          presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
          la  stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
          al numero 5);
                5)  provvede,  per  mezzo  della prefettura capoluogo
          della   circoscrizione   alla   stampa   -   su   manifesti
          riproducenti   i  rispettivi  contrassegni  -  delle  liste
          nonche'  alla  trasmissione  di  esse ai sindaci dei comuni
          della   circoscrizione   per   la  pubblicazione  nell'albo
          pretorio  ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
          giorno  precedente  la  data  delle  elezioni. Tre copie di
          ciascun  manifesto  devono  essere consegnate ai presidenti
          dei   singoli   uffici   elettorali   di   sezione;  una  a
          disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
          sala della votazione.».
              «Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e
          autenticata   da   un   notaio   o   da  un  Sindaco  della
          circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
          essi  autorizzate  in  forma  autentica,  hanno  diritto di
          designare,  all'Ufficio  di ciascuna sezione ed all'Ufficio
          centrale  circoscrizionale, due rappresentanti della lista:
          uno  effettivo  e  l'altro  supplente, scegliendoli fra gli
          elettori   della  circoscrizione  che  sappiano  leggere  e
          scrivere.  L'atto di designazione dei rappresentanti presso
          gli  uffici  elettorali  di  sezione e' presentato entro il
          venerdi'  precedente  l'elezione,  al segretario del comune
          che  ne  dovra'  curare la trasmissione ai presidenti delle
          sezioni  elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
          presidenti  delle  sezioni  il  sabato pomeriggio oppure la
          mattina  stessa  delle  elezioni, purche' prima dell'inizio
          della votazione.
              L'atto   di   designazione  dei  rappresentanti  presso
          l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le
          ore   12   del  giorno  in  cui  avviene  l'elezione,  alla
          Cancelleria   della   Corte   d'appello   o  del  Tribunale
          circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
              Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista
          devono  dimostrare  la  loro qualifica esibendo la ricevuta
          rilasciata  dalla  Cancelleria  della Corte d'appello o del
          Tribunale  all'atto del deposito delle liste dei candidati.
          Nel  caso che alla designazione dei rappresentanti di lista
          provvedano  delegati  dei delegati, a norma del primo comma
          del  presente  articolo,  il  notaio,  nell'autenticarne la
          firma,  da'  atto  dell'esibizione  fattagli della ricevuta
          rilasciata all'atto del deposito delle liste.».
              «Art.  26.  -  -  Il  rappresentante  di  ogni lista di
          candidati  ha  diritto  di  assistere a tutte le operazioni
          dell'Ufficio  elettorale,  sedendo  al  tavolo dell'Ufficio
          stesso  o  in  prossimita',  ma  sempre  in  luogo  che gli
          permetta  di  seguire le operazioni elettorali, e puo' fare
          inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
              Il   presidente,   uditi   gli  scrutatori,  puo',  con
          ordinanza   motivata,   fare   allontanare   dall'aula   il
          rappresentante  che eserciti violenza o che, richiamato due
          volte,   continui   a   turbare   gravemente   il  regolare
          procedimento delle operazioni elettorali.».
              «Art.  30.  -  Nelle  ore  antimeridiane del giorno che
          precede  le  elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare
          al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
                1)  il  plico  sigillato  contenente  il  bollo della
          sezione;
                2)  un  esemplare  della  lista  degli elettori della
          sezione,    autenticata    dalla   Commissione   elettorale
          mandamentale,  e  un estratto di tale lista, autenticato in
          ciascun  foglio  dal Sindaco e dal segretario comunale, per
          l'affissione nella sala della votazione;
                3)  l'elenco  degli  elettori della sezione che hanno
          dichiarato  di  voler  votare  nel  luogo di cura dove sono
          degenti, a norma dell'art. 51;
                4)  tre  copie  del manifesto contenente le liste dei
          candidati   della   circoscrizione:   una  copia  rimane  a
          disposizione  dell'Ufficio  elettorale  e  le  altre devono
          essere affisse nella sala della votazione;
                5) i verbali di nomina degli scrutatori;
                6)  le  designazioni  dei  rappresentanti  di  lista,
          ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
                7)  i  pacchi  delle schede che al sindaco sono stati
          trasmessi  sigillati  dalla  Prefettura,  con l'indicazione
          sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
                8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
                9)  una cassetta o scatola per la conservazione delle
          schede autenticate da consegnare agli elettori;
                10)   un  congruo  numero  di  matite  copiative  per
          l'espressione del voto.».
              «Art.  40. - - L'ufficio di presidente, di scrutatore e
          di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
              Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente
          coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o
          d'impedimento.
              Tutti  i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti
          di  lista,  sono  considerati,  per  ogni effetto di legge,
          pubblici   ufficiali   durante   l'esercizio   delle   loro
          funzioni.».
              «Art.  41.  - Alle ore sedici del giorno che precede le
          elezioni,  il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a
          farne  parte  gli scrutatori e il segretario e invitando ad
          assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle
          liste dei candidati.
              Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o
          ne  sia  mancata  la  designazione, il presidente chiama in
          sostituzione  alternativamente  l'anziano e il piu' giovane
          tra  gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere
          e  non  siano rappresentanti di liste di candidati, e per i
          quali  non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui
          all'art. 38.».
              «Art.  42. - La sala delle elezioni deve avere una sola
          porta  d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita'
          di assicurare un accesso separato alle donne.
              La  sala  dev'essere  divisa in due compartimenti da un
          solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
              Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
          porta  d'ingresso,  e'  riservato  agli  elettori,  i quali
          possono  entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale
          soltanto  per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
          necessario.
              Il  tavolo  dell'Ufficio  deve essere collocato in modo
          che   i   rappresentanti  lista  possano  girarvi  attorno,
          allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere
          fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
              Ogni  sala,  salva comprovata impossibilita' logistica,
          deve   avere  quattro  cabine,  di  cui  una  destinata  ai
          portatori  di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
          da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
          la segretezza del voto.
              Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
          ai  tavoli,  ad  una  distanza minore di due metri dal loro
          spigolo  piu'  vicino,  devono  essere  chiuse  in  modo da
          impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
              L'estratto  delle  liste degli elettori e due copie del
          manifesto  contenente le liste dei candidati, devono essere
          visibilmente  affissi,  durante  il  corso delle operazioni
          elettorali,   in   modo  che  possano  essere  letti  dagli
          intervenuti.».
              «Art.   45.   -  -  Appena  accertata  la  costituzione
          dell'Ufficio,  il  presidente,  dopo  aver preso nota sulla
          lista  sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
          all'art.  30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
              Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
          agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
          degli elettori iscritti nella sezione.
              Lo    scrutatore    scrive    il   numero   progressivo
          sull'appendice  di  ciascuna  scheda ed appone la sua firma
          sulla faccia posteriore della scheda stessa.
              Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
          del  numero  indicato  nel bollo. Subito dopo il presidente
          imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
              Durante  le  operazioni  di  cui  al presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
              Nel  processo  verbale  si  fa  menzione della serie di
          schede firmate da ciascun scrutatore.
              Il  presidente  depone le schede nell'apposita cassetta
          e,  sotto  la  sua personale responsabilita', provvede alla
          custodia  delle  schede  rimaste  nel pacco, di cui al n. 7
          dell'art. 30.
              Successivamente,  il  presidente  rimanda  le ulteriori
          operazioni  alle ore otto del giorno seguente, affidando la
          custodia  delle  urne,  della  scatola contenente le schede
          firmate e dei documenti alla Forza pubblica.».
              «Art.  48.  -  -  Il  presidente,  gli  scrutatori e il
          segretario   del   seggio  votano,  previa  esibizione  del
          certificato  elettorale,  nella  sezione  presso  la  quale
          esercitano  il  loro  ufficio, anche se siano iscritti come
          elettori   in   altra  sezione  o  in  altro  comune  della
          circoscrizione.  I  rappresentanti delle liste votano nella
          sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche'
          siano  elettori  della  circoscrizione. I candidati possono
          votare  in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione
          dove  sono proposti, presentando il certificato elettorale.
          Votano,  inoltre,  nella sezione presso la quale esercitano
          il  loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori
          in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
          nazionale,  gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
          in  servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto,
          previa esibizione del certificato elettorale.
              Gli  elettori di cui al comma precedente sono iscritti,
          a  cura  del presidente in calce alla lista della sezione e
          di essi e' presa nota nel verbale.».
              «Art.  53.  -  Negli ospedali e case di cura minori, il
          voto  degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante
          le  ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della
          sezione  elettorale  nella  cui  circoscrizione e' posto il
          luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del
          seggio,  designato  dalla  sorte,  e del segretario ed alla
          presenza   dei  rappresentanti  di  lista,  se  sono  stati
          designati,  che  ne  facciano richiesta. Il presidente cura
          che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.
              Dei  nominativi  di tali elettori viene presa nota, con
          le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente
          in  apposita  lista  aggiunta  da  allegare  a quella della
          sezione.
              Le   schede   votate  sono  raccolte  e  custodite  dal
          presidente  in  un plico, o in due plichi distinti nel caso
          di   elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato
          contemporanee,  e  sono immediatamente portate alla sezione
          elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
          votazioni,  previo  riscontro  del  loro  numero con quello
          degli   elettori  che  sono  stati  iscritti  nell'apposita
          lista.».
              «Art.  59.  --  Una  scheda  valida per la scelta della
          lista rappresenta un voto di lista.».
              «Art.  62. - Se l'elettore non vota entro la cabina, il
          presidente    dell'Ufficio   deve   ritirare   la   scheda,
          dichiarandone  la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso
          al voto.».
              «Art.  63.  -  Se  un  elettore riscontra che la scheda
          consegnatagli  e'  deteriorata,  ovvero  egli  stesso,  per
          negligenza   o   ignoranza,   l'abbia   deteriorata,   puo'
          richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la
          prima,  la  quale  e'  messa  in  un  plico,  dopo  che  il
          presidente   vi   abbia   scritto   "scheda   deteriorata",
          aggiungendo la sua firma.
              Il  presidente  deve  immediatamente  sostituire  nella
          cassetta  la  seconda  scheda  consegnata  all'elettore con
          un'altra,  che  viene  prelevata  dal  pacco  delle  schede
          residue  e  contrassegnata  con  lo stesso numero di quella
          deteriorata,  nonche'  col  bollo  e  con  la  firma  dello
          scrutatore.  Nella  colonna  della lista indicata nel primo
          comma  dell'art.  58,  e'  annotata la consegna della nuova
          scheda.».
              «Art.  64.  -  1. Le operazioni di votazione proseguono
          fino  alle  ore  22  in  tutte  le  sezioni elettorali; gli
          elettori  che  a  tale ora si trovano ancora nei locali del
          seggio  sono  ammessi  a  votare  anche  oltre  il  termine
          predetto.
              2.  Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7
          del  giorno  successivo e, dopo aver provveduto a sigillare
          l'urna  e  la  scatola  recanti  le schede ed a chiudere il
          plico  contenente  tutte  le  carte, i verbali ed il timbro
          della sezione, scioglie l'adunanza.
              3.  Successivamente,  fatti uscire dalla sala tutti gli
          estranei  all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura
          e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi.
          A  tal  fine,  coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che
          tutte  le  finestre  e  gli  accessi della sala, esclusa la
          porta  o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi
          applica  opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e
          provvede,  quindi,  a  chiudere  saldamente dall'esterno la
          porta  o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi
          precauzionali.
              4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la
          custodia   esterna  della  sala  alla  quale  nessuno  puo'
          avvicinarsi.
              5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di
          trattenersi  all'esterno della sala durante il tempo in cui
          questa rimane chiusa.».
                «Art.  64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo,
          il   presidente,   ricostituito   l'Ufficio   e  constatata
          l'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli accessi
          della  sala  e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara
          riaperta  la  votazione  che prosegue fino alle ore 15; gli
          elettori  che  a  tale ora si trovano ancora nei locali del
          seggio  sono  ammessi  a  votare  anche  oltre  il  termine
          predetto.».
              «Art.  67.  -  Dopo che gli elettori abbiano votato, ai
          sensi  degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato
          il  tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
          scrutinio:
                1) dichiara chiusa la votazione;
                2)  accerta  il  numero  dei votanti risultanti dalla
          lista  elettorale  autenticata dalla Commissione elettorale
          mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53,
          dalla  lista  di  cui  all'art.  52  e  dai  tagliandi  dei
          certificati  elettorali.  Le liste devono essere firmate in
          ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
          devono  essere  chiuse  in un plico sigillato con lo stesso
          bollo   dell'Ufficio.  Sul  plico  appongono  la  firma  il
          presidente    ed   almeno   due   scrutatori,   nonche'   i
          rappresentanti  delle  liste dei candidati che lo vogliano,
          ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso
          al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
                3)  estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
          riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
          aver  ricevuto  la  scheda,  non  l'abbiano restituita o ne
          abbiano  consegnata una senza appendice o senza il numero o
          il  bollo  o  la  firma  dello scrutatore, corrispondano al
          numero  degli  elettori iscritti che non hanno votato. Tali
          schede,  nonche'  quelle  rimaste  nel  pacco consegnato al
          presidente  dal  Sindacato,  ed i tagliandi dei certificati
          elettorali  vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2,
          consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.
              Queste  operazioni  devono  essere eseguite nell'ordine
          indicato.  Di  esse e del loro risultato si fa menzione nel
          processo verbale.».
              «Art. 68. - l. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3.  Compiute  le  operazioni  di  cui  all'art.  67, il
          presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
          Uno   scrutatore   designato   mediante   sorteggio  estrae
          successivamente  ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
          presidente.  Questi  enuncia  ad  alta voce il contrassegno
          della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi
          la  scheda  ad  altro  scrutatore  il quale, insieme con il
          segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
              3-bis.  Il  segretario  proclama ad alta voce i voti di
          lista.  Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
          stati  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
          state  tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
              4.  E'  vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
          precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
          o scatola, dopo spogliato il voto.
              5. (abrogato).
              6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
          componenti del seggio.
              7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
          corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
          presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
          delle  cifre  segnate  nelle  varie colonne del verbale col
          numero   degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti  validi
          assegnati,  delle schede nulle, delle schede bianche, delle
          schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
          contestati,  verificando  la  congruita' dei dati e dandone
          pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
              8.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
          nell'ordine  indicato;  del  compimento  e del risultato di
          ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.».
              «Art.  71.  -  Il  presidente,  udito  il  parere degli
          scrutatori:
                1)  pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare
          dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami
          anche  orali,  le  difficolta' e gli incidenti intorno alle
          operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
                2)  decide,  in  via provvisoria, sull'assegnazione o
          meno  dei  voti  contestati  per  qualsiasi  causa  e,  nel
          dichiarare  il  risultato  dello  scrutinio,  da'  atto del
          numero   dei   voti   di   lista  contestati  ed  assegnati
          provvisoriamente   e   di  quello  dei  voti  contestati  e
          provvisoriamente  non  assegnati,  ai  fini  dell'ulteriore
          esame  da  compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale
          ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
              I  voti  contestati  debbono essere raggruppati, per le
          singole  liste,  a  seconda dei motivi di contestazione che
          debbono essere dettagliatamente descritti.
              Le  schede  corrispondenti ai voti nulli o contestati a
          qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
          ultimi  provvisoriamente  assegnati  o  non assegnati, e le
          carte  relative  ai  reclami ed alle proteste devono essere
          immediatamente  vidimate  dal  presidente  e  da almeno due
          scrutatori.».
              «Art. 72. - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il
          presidente del seggio procede alla formazione:
                a) del  plico  contenente  le schede corrispondenti a
          voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa
          e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
                b) del  plico  contenente  le schede corrispondenti a
          voti nulli;
                c) del  plico  contenente  le schede deteriorate e le
          schede  consegnate senza appendice o numero o bollo o firma
          dello scrutatore;
                d) del  plico  contenente  le schede corrispondenti a
          voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
              I  predetti  plichi  debbono recare l'indicazione della
          sezione,  il  sigillo  col bollo dell'Ufficio, le firme dei
          rappresentanti  di lista presenti e quelle del presidente e
          di almeno due scrutatori.
              I  plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere
          allegati,  con  una  copia  delle  tabelle di scrutinio, al
          verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
              Il  plico di cui alla lettera d) deve essere depositato
          nella  Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma
          dell'art.  75,  e  conservato per le esigenze inerenti alla
          verifica dei poteri.».
              «Art.  73.  -  Le  operazioni  di  cui  all'art.  67 e,
          successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
          subito  dopo  la chiusura della votazione, proseguite senza
          interruzione  ed  ultimate  entro  le  ore  14  del  giorno
          seguente.
              Se  per  causa  di  forza  maggiore l'Ufficio non possa
          ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
          presidente  deve,  alle  ore  14 del martedi' successivo al
          giorno  delle  elezioni,  chiudere  la cassetta contenente,
          secondo  i casi, le schede non distribuite o le schede gia'
          spogliate,  l'urna  contenente  le  schede non spogliate, e
          chiudere  in  un  plico  le  schede  residue, quelle che si
          trovassero  fuori  della  cassetta  o  dell'urna,  le liste
          indicate  nel  n.  2  dell'art.  67  e tutte le altre carte
          relative alle operazioni elettorali.
              Alla  cassetta,  all'urna ed al plico devono apporsi le
          indicazioni   della  circoscrizione  e  della  sezione,  il
          sigillo  col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti
          di  lista  che  vogliano  aggiungere il proprio, nonche' le
          firme del presidente e di almeno due scrutatori.
              La  cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e
          con   le   carte  annesse,  vengono  subito  portati  nella
          Cancelleria  del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
          la  sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene
          personalmente responsabile.
              In  caso  di  inadempimento, si applica la disposizione
          del penultimo comma dell'art. 75.».
              «Art.  74.  -  Il verbale delle operazioni dell'Ufficio
          elettorale  di  sezione e' redatto dal segretario in doppio
          esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta
          stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti
          delle liste presenti.
              Nel   verbale  deve  essere  presa  nota  di  tutte  le
          operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi
          menzione  di  tutti  i  reclami  presentati, delle proteste
          fatte,  dei  voti  contestati (siano stati o non attribuiti
          provvisoriamente   alle   liste)   e  delle  decisioni  del
          presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.
              Il verbale e' atto pubblico.».
              «Art.  75.  - Il presidente dichiara il risultato dello
          scrutinio  e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa
          compilare   un'estratto,   contenente   i  risultati  della
          votazione  e  dello  scrutinio,  che  provvede  a rimettere
          subito  alla  Prefettura,  tramite il Comune. Il verbale e'
          poi  immediatamente  chiuso  in  un  plico,  che dev'essere
          sigillato  col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente,
          da  almeno  due scrutatori e dai rappresentanti delle liste
          presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.
              Il  presidente  o,  per  sua  delegazione  scritta, due
          scrutatori,   recano   immediatamente  il  plico  chiuso  e
          sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede
          e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art.
          72  alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
          ha sede la sezione.
              La  Cancelleria  del  Tribunale  provvede all'immediato
          inoltro  alla  Cancelleria  della  Corte  d'appello  o  del
          Tribunale  del  capoluogo della circoscrizione dei plichi e
          dei  documenti previsti dal comma precedente, nonche' della
          cassetta,  dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di
          cui all'art. 73.
              L'altro  esemplare  del suddetto verbale e' depositato,
          nella  stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha
          sede  la  sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha
          diritto di prenderne conoscenza.
              Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto
          del  verbale  relativo  alla formazione e all'invio di esso
          nei  modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da
          due  membri  almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore,
          il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme,
          vi  appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma
          e redige verbale della consegna.
              Le  persone  incaricate  del trasferimento degli atti e
          documenti  di  cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
          sono  personalmente  responsabili  del recapito di essi; e'
          vietato  ogni  stanziamento  o  tramite  non previsto dalle
          citate disposizioni.
              Qualora  non  si  sia adempiuto a quanto prescritto nel
          2°,  3°  e  4°  comma  del presente articolo, il Presidente
          della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare
          i  verbali,  le  urne,  le  schede  e  le  carte ovunque si
          trovino.
              Le  spese  tutte per le operazioni indicate in questo e
          negli  articoli precedenti  sono  anticipate  dal  Comune e
          rimborsate dallo Stato.».
              «Art.   79.   -   L'Ufficio  centrale  circoscrizionale
          pronuncia   provvisoriamente   sopra   qualunque  incidente
          relativo   alle  operazioni  ad  esso  affidate,  salvo  il
          giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
              Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76,
          circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
          assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale
          di  deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei
          voti,  sui  reclami,  le  proteste e gli incidenti avvenuti
          nelle  sezioni,  di  variare  i  risultati dei verbali e di
          occuparsi  di  qualsiasi  altro  oggetto che non sia di sua
          competenza.
              Non  puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio
          centrale  circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni
          volta   il   certificato  d'iscrizione  nelle  liste  della
          circoscrizione.
              Nessun elettore puo' entrare armato.
              L'aula  deve  essere  divisa in due compartimenti da un
          solido   tramezzo:   il   compartimento   in  comunicazione
          immediata   con  la  porta  d'ingresso  e'  riservato  agli
          elettori;  l'altro  e' esclusivamente riservato all'Ufficio
          centrale  circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste
          dei candidati.
              Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti
          delle  sezioni.  Per  ragioni di ordine pubblico egli puo',
          inoltre,  disporre  che si proceda a porte chiuse: anche in
          tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art.
          26,  hanno  diritto  di  entrare  e di rimanere nell'aula i
          rappresentanti delle liste dei candidati.»
              «Art.   81.  -  Di  tutte  le  operazioni  dell'Ufficio
          centrale  circoscrizionale,  si  deve  redigere  in duplice
          esemplare   il   processo   verbale   che,  seduta  stante,
          dev'essere  firmato  in  ciascun  foglio e sottoscritto dal
          presidente,  dagli  altri magistrati, dal cancelliere e dai
          rappresentanti di lista presenti.
              2.
              3.
              Uno  degli  esemplari  del  verbale,  con  i  documenti
          annessi,  nonche'  tutti  i  verbali  delle  sezioni  con i
          relativi  atti  e documenti ad essi allegati, devono essere
          inviati  subito  dal  presidente dell'Ufficio centrale alla
          Segreteria  della Camera dei deputati, la quale ne rilascia
          ricevuta.
              5.
              Il  secondo  esemplare  del verbale e' depositato nella
          Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.»
              «Art.  104.  - Chiunque concorre all'ammissione al voto
          di  chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha
          o  concorre  a  permettere  a  un  elettore non fisicamente
          impedito  di  farsi assistere da altri nella votazione e il
          medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
          conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi
          a  due  anni  e  con  la multa sino a lire 2.000.000. Se il
          reato  e'  commesso  da coloro che appartengono all'Ufficio
          elettorale,  i colpevoli sono puniti con la reclusione fino
          a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
              Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti
          od  omissioni  contrari  alla  legge,  rende impossibile il
          compimento   delle  operazioni  elettorali,  o  cagiona  la
          nullita'  delle  elezioni,  o  ne altera il risultato, o si
          astiene  dalla  proclamazione dell'esito delle votazioni e'
          punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
          da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
              Chiunque,    appartenendo    all'ufficio    elettorale,
          contravviene  alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con
          la reclusione da tre a sei mesi.
              Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola
          la   trasmissione,   prescritta   dalla   legge,  di  liste
          elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od
          urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone
          il   trafugamento   anche  temporaneo,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  tre a sette anni e con la multa da lire due
          milioni a lire quattro milioni.
              Il  segretario  dell'Ufficio  elettorale che rifiuta di
          inserire  nel  processo  verbale  o di allegarvi proteste o
          reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi
          a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
              I   rappresentanti   delle   liste   di  candidati  che
          impediscono   il   regolare   compimento  delle  operazioni
          elettorali  sono  puniti  con la reclusione da due a cinque
          anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
              Chiunque  al  fine di votare senza averne diritto, o di
          votare  un'altra  volta,  fa  indebito  uso del certificato
          elettorale  e'  punito  con la pena della reclusione da sei
          mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
              Chiunque,  al  fine di impedire il libero esercizio del
          diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e'
          punito  con  la reclusione da uno a tre anni e con la multa
          sino a lire 4.000.000.»
              «Art.  112.  - Per i reati commessi in danno dei membri
          degli  Uffici  elettorali,  compresi  i  rappresentanti  di
          lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107,
          108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.».