Art. 2.
                          Principi generali

  1.  Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti
di  cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono
costituire  un  pericolo  per la salute dell'uomo e recare pregiudizi
all'ambiente ed in particolare non devono:
    a) creare  rischi  per  l'acqua,  l'aria, il suolo, la flora e la
fauna;
    b) causare inconvenienti da rumori e odori;
    c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
  2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
di  cui  all'articolo  1  operano nel rispetto delle norme vigenti in
particolare in materia di:
    a) tutela  delle  acque  di  cui al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni;
    b) tutela   della  qualita'  dell'aria  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988,  n. 203, e successive
modificazioni;
    c) etichettatura,  imballaggio  e  manipolazione  delle  sostanze
pericolose.
  3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e  i  metodi  di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme
vigenti  in  materia  di  disciplina urbanistica, tutela della salute
umana  e  dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro,
industrie  insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi di
incidenti  rilevanti,  con particolare riguardo al proprio settore di
attivita'.
  4.  Le  attivita',  i  procedimenti  e  i metodi di recupero devono
garantire   l'ottenimento   di   materie  prime  o  di  prodotti  con
caratteristiche  merceologiche  conformi  alla  normativa  tecnica di
settore nelle forme usualmente commercializzate.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,
          recante:    «Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203, recante: «Attuazione delle direttive numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203,  concernenti  norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria  relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale   del   16 giugno   1988,   n.  140,  supplemento
          ordinario.