Art. 2. Principi generali 1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in materia di: a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni; b) tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni; c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose. 3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio settore di attivita'. 4. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente commercializzate.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante: «Attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.