Art. 3. Requisiti soggettivi 1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocita': a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia; c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali; d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della pena: 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 3: - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note all'art. 1. - L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione; c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli stessi; d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi; e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione e dei soggetti economici; h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti; i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi; l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale. 2. Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi; d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5; f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti; h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui all'art. 15; l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica; m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44; o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto; p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.». - L'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327, e' il seguente: «Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.».