Art. 3.
                        Requisiti soggettivi

  1.  In  attesa  delle  norme  per  la  determinazione dei requisiti
soggettivi  per  l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma 2, lettera g), del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento,
il  titolare  dell'impresa,  nel  caso di impresa individuale, i soci
amministratori  delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle  societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi, e gli amministratori di
societa'  commerciali  legalmente  costituite  appartenenti  a  Stati
membri   della  Unione  europea  ovvero  a  Stati  che  concedano  il
trattamento di reciprocita':
    a) devono  essere  cittadini  italiani, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro
Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
    b) devono  essere  domiciliati,  residenti  ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
    c) devono   essere   iscritti  nel  registro  delle  imprese,  ad
eccezione delle imprese individuali;
    d) non  devono  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di  cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    e) non  devono  aver  riportato  condanne con sentenza passata in
giudicato,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione, nonche' della
sospensione della pena:
      1) a  pena  detentiva  per  reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
    f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
    g) non  devono  essere  sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo  3  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
    h) non  devono  essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire  informazioni  che  possono  essere  richieste  ai  sensi del
presente articolo.
 
          Note all'art. 3:
              - L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' riportato nelle note all'art. 1.
              - L'art.  18  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  18  (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
          Stato:
                a) le   funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          necessarie  all'attuazione del presente decreto da adottare
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                b) la   definizione  dei  criteri  generali  e  delle
          metodologie  per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
          l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento dei
          rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
          movimentazione;
                c) l'individuazione  delle  iniziative e delle misure
          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
          di  deposito  cauzionale  sui  beni  immessi al consumo, la
          produzione    dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre   la
          pericolosita' degli stessi;
                d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano   le   maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
          particolari  possibilita'  di  recupero sia per le sostanze
          impiegate   nei   prodotti   base   sia  per  la  quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi;
                e) la   definizione  dei  piani  di  settore  per  la
          riduzione,  il  riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
          dei flussi di rifiuti;
                f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti;
                g) l'individuazione  delle iniziative e delle azioni,
          anche   economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed  il
          recupero   di   materia  prima  dai  rifiuti,  nonche'  per
          promuovere  il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
          ed  il loro impiego da parte della Pubblica amministrazione
          e dei soggetti economici;
                h) l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei
          servizi di gestione dei rifiuti;
                i) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
          elaborazione  dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
          coordinamento dei piani stessi;
                l) l'indicazione  dei  criteri generali relativi alle
          caratteristiche  delle  aree non idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
                m) l'indicazione    dei    criteri    generali    per
          l'organizzazione     e    l'attuazione    della    raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani;
                n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a) l'adozione  delle  norme  tecniche per la gestione
          dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche
          tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle
          condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33;
                b) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
          di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
          prodotti contenenti amianto;
                c) la  determinazione  dei limiti di accettabilita' e
          delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi;
                d) la   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
          qualiquantitativi   per   l'assimilazione,  ai  fini  della
          raccolta  e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali ai
          rifiuti urbani;
                e) la  definizione  del  modello  e dei contenuti del
          formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
          5;
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
                g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
          capacita'  tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio delle
          attivita' di gestione dei rifiuti;
                h) la   riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti;
                i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
          definizione del formulario di cui all'art. 15;
                l) l'individuazione  delle  tipologie  di rifiuti che
          per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica;
                m) l'adozione  di un modello uniforme del registro di
          cui  all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso;
                n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
          44;
                o) l'aggiornamento   degli   allegati   al   presente
          decreto;
                p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
          agronomico   come   fertilizzante,  ai  sensi  della  legge
          19 ottobre   1984,   n.   74,   e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  del  prodotto  di qualita' ottenuto mediante
          compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
          raccolta differenziata;
                p-bis) l'autorizzazione  allo  smaltimento di rifiuti
          nelle   acque   marine  in  conformita'  alle  disposizioni
          stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
          internazionali  vigenti  in materia; tale autorizzazione e'
          rilasciata  dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
          delle   politiche   agricole,  su  proposta  dell'autorita'
          marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
          con il carico di rifiuti da smaltire.
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
          sensi  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
          Ministro   dell'ambiente,   di   concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano.
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
          2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, con decreti del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri dell'industria
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
          quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
          dei trasporti e della navigazione.».
              - L'art.  3,  della  legge  27 dicembre  1956, n. 1423,
          recante: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone
          pericolose  per  la  sicurezza e per la pubblica moralita»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
          327, e' il seguente:
              «Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1 che non
          abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
          articoli seguenti,   la   misura   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza
              Alla  sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
          dimora abituale o in una o piu' province.
              Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale.».