Art. 5. Individuazione dei rifiuti 1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate ai sensi del presente regolamento. 2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero. 3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, e' necessario che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformita' del rifiuto conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.