Art. 5.
                     Individuazione dei rifiuti

  1.  L'allegato  1  definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e,
per  ciascuna  tipologia,  i relativi metodi di recupero ammessi alle
procedure semplificate ai sensi del presente regolamento.
  2.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo al
recupero.
  3.  Nel  caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello
costiero  destinatario  del  carico, di cui il rifiuto costituisce il
residuo,  e'  necessario  che  il  titolare  dell'impianto  ricevente
verifichi  la  conformita'  del  rifiuto  conferito anche mediante la
caratterizzazione  dello stesso con appositi campionamenti ed analisi
effettuati secondo metodiche ufficiali.