Art. 6.
                          Messa in riserva

  1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti
di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per
il deposito dei rifiuti e della materia prima.
  2. Gli impianti devono essere provvisti di:
    a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
    b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
    c) adeguato  sistema  di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra'
terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee
dimensioni.
  3.  La  quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva
presso  ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento
della  quantita'  dei  rifiuti  che,  ai  sensi  dell'articolo  7 del
presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero
in un anno nell'impianto stesso.
  4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o
stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I
rifiuti  devono  essere  sottoposti  alle  attivita'  di recupero con
cadenza  almeno  semestrale  che  puo' essere estesa di ulteriori due
mesi  qualora  ricorrano  motivate situazioni tecniche riguardanti la
gestione  dell'impianto,  delle  quali  deve  essere  data tempestiva
notizia alla provincia.