Art. 6. Messa in riserva 1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei rifiuti e della materia prima. 2. Gli impianti devono essere provvisti di: a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne; b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne; c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra' terminare con pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni. 3. La quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso ciascun impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della quantita' dei rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto stesso. 4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia.