Art. 7.
                        Quantita' impiegabile

  1.  La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1,
comma  2,  e'  individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse
operazioni  di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque,
non  deve  mai  eccedere  la quantita' di rifiuti che l'impianto puo'
sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.