Art. 7. Quantita' impiegabile 1. La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, e' individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti che l'impianto puo' sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.