Art. 8.
                     Adempimenti amministrativi

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei
rifiuti  individuati  all'articolo  1  sono  tenuti  a registrare nel
registro  di cui al citato articolo 12, con le modalita' indicate dal
decreto  ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e successive modifiche,
i  rifiuti  in  ingresso,  conferiti  sia direttamente sia attraverso
bettoline,  nonche'  i  rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di
recupero,  rimanendo  esclusi  dalla  registrazione  i  prodotti e le
materie prime ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
  2.  I  prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle
accise,  saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le
procedure  previste  dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Fino  all'accertamento  di  cui  sopra,  i  serbatoi  utilizzati  per
l'attivita' disciplinata dal presente decreto non sono assoggettati a
verifica fiscale.
  3.   Sono  fatte  salve  le  prescrizioni  tecniche  contenute  nei
provvedimenti  di  autorizzazione,  di  concessione e nelle ordinanze
rilasciate dall'Autorita' portuale o marittima.
 
          Note all'art. 8:
              - L'art.  12  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  -  1. I
          soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
          e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
          annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
          e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
          comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
          essere effettuate:
                a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
                b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
          trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
          del trasporto;
                c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
          una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
          relativa;
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          di rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.
              3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
          commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
          i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
          conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
          operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
          devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
          termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
              3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
          privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
          della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
          direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
          possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
          l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
          organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
          preventivamente alla provincia medesima.
              4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
          tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
              5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
          qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
          richiesta.
              6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
          di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
          sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
          stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
          che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
          registri.
              6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
          consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
          decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
          decreto-legge  9  settembre  1988,  n. 397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e
          all'art.  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95.».
              - Per  i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile
          1998, n. 148, si vedano le note alle premesse.
              - Per  i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.