Art. 9. Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, la notifica del comandante della nave e' equiparata al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorita' marittima o dell'Autorita' portuale. 2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e' cosi' modificato: a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attivita' di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi contenenti oli minerali, e' soppresso; b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono soppresse; c) nell'allegato 1, suballegato 1, e' aggiunto il punto 6.6 riportato in allegato 3 al presente regolamento; d) nella tabella di cui all'allegato 2 e' aggiunta la riga relativa a recupero rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento. 3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attivita'. La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 novembre 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro della salute Storace Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 276
Note all'art. 9: - L'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il seguente: «Art. 6 (Notifica). - 1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato III e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi: a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto e' noto; b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo; c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore. 2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorita' competente, qualora richieste. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico. 5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.». - L'art. 15 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.». - Si riporta il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6, del decreto ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente decreto: «6. Reflui liquidi a carattere organico 6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*]. 6.1.1 Provenienza: produzione di sali sodici di antibiotici sterili nell'industria farmaceutica. 6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: miscela di solventi organici non alogenati costituita da metilacetato 70-85%, alcool metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%. 6.1.3 Attivita' di recupero: distillazione e rettifica per la purificazione dei singoli solventi [R2]. 6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metilacetato, alcol metilico e alcol isopropilico nelle forme usualmente commercializzate. 6.2 Tipologia: soluzione di acqua e DMF [070201*]. 6.2.1 Provenienza: industria delle finte pelli poliuretaniche ottenuto mediante coagulazione e spalmatura. 6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzione acquosa a < 6,5 pH > 9, contenente N,N,dimetilformammide " 30%, tracce di glicoli, dioctilftalato, tensioattivi, siliconi coloranti e carbossimetilcellulosa. 6.2.3 Attivita' di recupero: recupero del solvente tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2]. 6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: DMF con elevato grado di purezza nelle forme usualmente commercializzate. 6.3 Tipologia: solventi e diluenti esausti [070101*] [070604*] [140602*] [140603*]. 6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia metalli ed operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine per la verniciatura e produzione di similpeile, tintolavanderia; industria elettronica. 6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo e toluolo) " 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb > 5.000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%. 6.3.3 Attivita' di recupero: a) rigenerazione mediante distillazione [R2]; b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi che richiedono un minor grado di purezza del solvente [R2]. 6.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: solventi e diluenti nelle fbrine usualmente commercializzate. 6.4 Tipologia: soluzioni residue di bassobollenti clorurati [070707*]. 6.4.1 Provenienza: produzione di CVM (vinilcloruro monomero). 6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni organiche a base di cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-ldicloroetano < 19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro di etile < 3%, 2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene < 5%, cloruro di metilene < 0,5%, lcloropropano < 0,08%, 1-2dicloroetilene trans < 4,4%, cloroprene < 0,9%, 1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene < 1,8%, 1-1-ltricloroetano < 0,1%, trielina < 0,9%, 1-1-2tricloroetano < 1,5%, percioroetilene " 0,3%, 1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%, 1-1-l-2tetracloroetano < 0,03%, pentacloroetano < 0,05%; contenenti PCB, PCT " o = 25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb. 6.4.3 Attivita' di recupero: produzione di percloroetilene e tetracloruro di carbonio in sostituzione del cloro [R2]. 6.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: percloroetilene e tetracloruro di carbonio nelle forme usualmente commercializzate. 6.5 Abrogato. - Si riporta l'Allegato 2 del citato decreto ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente decreto: ----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 23 della G.U. <----