Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo
24 giugno  2003,  n.  182,  la  notifica del comandante della nave e'
equiparata  al  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti  di cui
all'articolo  15  del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22,
limitatamente   ai   trasporti  dei  rifiuti  delle  navi  effettuati
all'interno   delle   aree  sottoposte  al  controllo  dell'Autorita'
marittima o dell'Autorita' portuale.
  2.  Il  decreto  ministeriale  12 giugno  2002,  n.  161,  e' cosi'
modificato:
    a) il  punto  6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione
dell'attivita'    di   recupero   delle   miscele   acqua-idrocarburi
provenienti  dalla  pulizia  delle  navi  contenenti oli minerali, e'
soppresso;
    b) le   indicazioni   relative   al   punto   6.5  della  tabella
dell'allegato 2 sono soppresse;
    c) nell'allegato  1,  suballegato  1,  e'  aggiunto  il punto 6.6
riportato in allegato 3 al presente regolamento;
    d) nella  tabella  di  cui  all'allegato  2  e'  aggiunta la riga
relativa  a  recupero  rifiuti  portuali,  riportata in allegato 4 al
presente regolamento.
  3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero
svolte  ai  sensi  dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n.  355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47,  devono  inoltrare, entro i sessanta giorni successivi
alla  data di entrata in vigore del presente regolamento, copia della
comunicazione di cui al suddetto articolo 10-bis, integrandola con le
informazioni  di  cui  all'articolo  4 del presente regolamento, alla
provincia  territorialmente  competente,  che  provvede alla verifica
della   sussistenza   dei  presupposti  e  dei  requisiti  richiesti.
L'inoltro  della  documentazione  predetta  consente  la prosecuzione
dell'attivita'.  La  comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque
anni  e  comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 17 novembre 2005
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

           Il Ministro delle attivita' produttive Scajola

                  Il Ministro della salute Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 276
 
          Note all'art. 9:
              - L'art.  6  del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          182,   recante:   «Attuazione   della  Direttiva  200/59/CE
          relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
          prodotti  dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  2003, n. 168, e' il
          seguente:
              «Art.  6  (Notifica).  -  1.  Il  comandante della nave
          diretta  verso  un  porto  situato nel territorio nazionale
          adempie  agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11,
          comma  3,  12  e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
          del   1997   con   la   compilazione   del  modulo  di  cui
          all'allegato III  e  con la trasmissione delle informazioni
          in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
                a) almeno  24  ore  prima  dell'arrivo  nel  porto di
          scalo, se detto porto e' noto;
                b) non  appena  il  porto  di  scalo e' noto, qualora
          conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
                c) prima   della   partenza   dal   porto   di  scalo
          precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
              2.  L'Autorita' competente trasmette le informazioni di
          cui  al  comma  1 all'Autorita' portuale, ove istituita, ai
          gestori  dell'impianto  di raccolta, agli uffici di sanita'
          marittima  ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto
          e di confine.
              3.  Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a
          bordo almeno fino al successivo porto di scalo e sono messe
          a    disposizione    dell'Autorita'   competente,   qualora
          richieste.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  ai  pescherecci  e  alle imbarcazioni da diporto
          omologate  per  un massimo di dodici passeggeri. Le navi in
          servizio  di  linea  con scali frequenti e regolari, che ai
          sensi   dell'art.  7,  comma  1,  non  hanno  l'obbligo  di
          conferire  i  rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare
          ciascuno  dei  porti di approdo, forniscono le informazioni
          di  cui  al  comma  1  in  forma  cumulativa  all'Autorita'
          marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i
          rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
              5.  I  mezzi  che  svolgono  attivita' di raccolta e di
          trasporto  di  rifiuti  nell'ambito e per conto del proprio
          impianto  portuale di raccolta e che ne costituiscono parte
          integrante  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), non
          sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.».
              - L'art.  15  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1. Durante il
          trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
          accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
          devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
                a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
                c) impianto di destinazione;
                d) data e percorso dell'istradamento;
                e) nome ed indirizzo del destinatario.
              2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
          trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
          presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
          in   arrivo   dal  destinatario,  sono  acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  detentore.  Le  copie del formulario
          devono essere conservate per cinque anni.
              3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
          pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
              4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
          gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
          che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
          giorno   o   di  trenta  litri  al  giorno  effettuati  dal
          produttore dei rifiuti stessi
              5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
          di  cui  al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
          devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro
          o  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
          agricoltura,   e   devono   essere  annotati  sul  registro
          IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari di
          identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
          diritto o imposizione tributaria.».
              - Si  riporta  il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1,
          punto  6,  del  decreto  ministeriale n. 161 del 2002, come
          modificato dal presente decreto:
          «6. Reflui liquidi a carattere organico
              6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*].
              6.1.1   Provenienza:   produzione  di  sali  sodici  di
          antibiotici sterili nell'industria farmaceutica.
              6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
          sostanze  pericolose:  miscela  di  solventi  organici  non
          alogenati   costituita   da   metilacetato  70-85%,  alcool
          metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%.
              6.1.3  Attivita' di recupero: distillazione e rettifica
          per la purificazione dei singoli solventi [R2].
              6.1.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti  ottenuti:  metilacetato,  alcol  metilico e alcol
          isopropilico nelle forme usualmente commercializzate.
              6.2 Tipologia: soluzione di acqua e DMF [070201*].
              6.2.1   Provenienza:   industria   delle   finte  pelli
          poliuretaniche ottenuto mediante coagulazione e spalmatura.
              6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
          sostanze  pericolose:  soluzione  acquosa  a  < 6,5 pH > 9,
          contenente  N,N,dimetilformammide " 30%, tracce di glicoli,
          dioctilftalato,    tensioattivi,   siliconi   coloranti   e
          carbossimetilcellulosa.
              6.2.3  Attivita'  di  recupero:  recupero  del solvente
          tramite distillazione mediante rettifica frazionata [R2].
              6.2.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti  ottenuti:  DMF con elevato grado di purezza nelle
          forme usualmente commercializzate.
              6.3  Tipologia:  solventi  e diluenti esausti [070101*]
          [070604*] [140602*] [140603*].
              6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia
          metalli  ed  operazioni di sverniciatura, lavaggio macchine
          per   la   verniciatura   e   produzione   di   similpeile,
          tintolavanderia; industria elettronica.
              6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
          sostanze  pericolose: soluzioni costituite dall'80% in peso
          da  solventi  o diluenti anche clorurati; soluzioni acquose
          monocomponenti  contenenti il 20% in peso di solvente; tali
          soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo
          e  toluolo) " 50%, oli o grassi e vernici < 15%, Pb > 5.000
          ppm,  Cu  <  500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd < 50 ppm; soluzioni
          acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.
              6.3.3 Attivita' di recupero:
                a) rigenerazione mediante distillazione [R2];
                b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi
          che richiedono un minor grado di purezza del solvente [R2].
              6.3.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti   ottenuti:   solventi  e  diluenti  nelle  fbrine
          usualmente commercializzate.
              6.4   Tipologia:  soluzioni  residue  di  bassobollenti
          clorurati [070707*].
              6.4.1  Provenienza:  produzione  di  CVM  (vinilcloruro
          monomero).
              6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle
          sostanze   pericolose:   soluzioni   organiche  a  base  di
          cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%, 1-ldicloroetano <
          19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di
          vinile  monomero  < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro
          di  etile < 3%, 2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene <
          5%,  cloruro  di  metilene  <  0,5%, lcloropropano < 0,08%,
          1-2dicloroetilene   trans   <   4,4%,  cloroprene  <  0,9%,
          1-2dicloroetilene    cis    <    1,6%,    benzene   < 1,8%,
          1-1-ltricloroetano     <    0,1%,    trielina    <    0,9%,
          1-1-2tricloroetano    < 1,5%,   percioroetilene   "   0,3%,
          1-1-2-2-tetracloroetano  <  0,1%,  1-1-l-2tetracloroetano <
          0,03%,  pentacloroetano  < 0,05%; contenenti PCB, PCT " o =
          25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb.
              6.4.3    Attivita'    di    recupero:   produzione   di
          percloroetilene  e tetracloruro di carbonio in sostituzione
          del cloro [R2].
              6.4.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti   ottenuti:   percloroetilene  e  tetracloruro  di
          carbonio nelle forme usualmente commercializzate.
              6.5 Abrogato.
              - Si   riporta   l'Allegato   2   del   citato  decreto
          ministeriale  n. 161 del 2002, come modificato dal presente
          decreto:
   ---->   Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 23 della G.U.  <----