Art. 12.
           (Stato di previsione del Ministero della difesa
                      e disposizioni relative)
   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2006, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
   2.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio  come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21,
comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e' stabilito come segue:
   a)  ufficiali  ausiliari  di  cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 134;
   2) Marina n. 645;
   3) Aeronautica n. 157;
   4) Carabinieri n. 410;
   b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
   1) Esercito n. 5;
   2) Marina n. 225;
   3) Aeronautica n. 90;
   c)  ufficiali  ausiliari  delle forze di completamento di cui alla
lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 49;
   2) Marina n. 12;
   3) Aeronautica n. 15.
   3.  La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno
2006, in n. 102 unita'.
   4.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
2006, in n. 1.290 unita'.
   5.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli
equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma  dell'articolo  2  del  regio  decreto-legge 1° luglio 1938, n.
1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unita'.
   6.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,   della   legge   10   giugno   1964,  n.  447,  e  successive
modificazioni, e' fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unita'.
   7.  Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed
organismi  internazio-nali" (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si  applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilita' generale dello Stato.
   8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi ed organismi
internazionali"  (interventi) dello stato di previsione del Ministero
della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare
internazionali  emanate  dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni
caso   garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di
assegnazione  e  di  esecuzione  dei  lavori, ai sensi della legge 13
settembre  1982,  n.  646,  e  successive  modificazioni.  Alle spese
medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
   9.  Negli  elenchi  nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal "Fondo a
disposizione"  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese  generali  di  funzionamento  di bilancio e affari finanziari"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese
generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
   10.  Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme
sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie
difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il
funzionamento dell'Agenzia medesima.