Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura. 4. Per l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento delle politiche di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agro-industriale e forestale. 6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 8. Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il centro di responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.