Art. 13.
     (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
                e forestali e disposizioni relative)
   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno
finanziario  2006,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
   3.  Per  l'attuazione  del  decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154,  e  del  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  nell'ambito  della  parte  corrente e nell'ambito del conto
capitale  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  per  l'anno  finanziario 2006, le variazioni
compensative  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e di cassa,
occorrenti  per  la  modifica della ripartizione dei fondi tra i vari
settori   d'intervento   del   Programma   nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura.
   4.  Per  l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno   medesimo   delle   somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unita' previsionali di
base  di  conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e
cassa,  nell'unita'  previsionale  di  base  "Interventi  nel settore
agricolo  e  forestale"  di  pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento  delle politiche di sviluppo" dello stato di previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, in attuazione
della  legge  23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione
degli    interventi    nei    settori    agricolo,    agroalimentare,
agro-industriale e forestale.
   6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.  228,  recante  norme  per l'orientamento e la modernizzazione del
settore  agricolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  gli appositi fondi
iscritti  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a
ripartire,   con   propri  decreti,  le  somme  iscritte  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche
agricole e forestali.
   8.  Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di
responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali delle
somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello
Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
   9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti
unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita'
"Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  per l'anno finanziario 2006
delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato dalle
amministrazioni  e  dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo
forestale  dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni
ed  intese  per  il  raggiungimento di finalita' comuni in materia di
lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente,
tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali statali affidate al
Corpo medesimo.
   10.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti
unita'  previsionali  di  base afferenti il centro di responsabilita'
"Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  per l'anno finanziario 2006
delle  somme  versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e
da  altri  enti  pubblici e privati destinate alle attivita' sportive
del personale del Corpo forestale dello Stato.