Art. 2 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 

 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2006,
in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.  2).  Per
l'anno 2006 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione  transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; le competenze relative  all'attivita'  di  controllo  della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del  bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
e', altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  ai
bilanci  delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con   le
ripartizioni di cui al presente comma. 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 60.000 milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati  per
l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  10.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per  l'anno  finanziario
2006, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  al  trasferimento  ad  altre  unita'
previsionali  di  base  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme
iscritte,  per  competenza  e   cassa,   nell'ambito   della   unita'
previsionale di base  "Interessi  sui  titoli  del  debito  pubblico"
(oneri  del  debito   pubblico)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Tesoro"  del  medesimo  stato  di   previsione   in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,  9  e  9-bis
della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva  per  le
spese obbligatorie e d'ordine" e  "Altri  fondi  di  riserva"  (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti  di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   sono
stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.600 milioni  di
euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e  10.000  milioni  di
euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive   modificazioni,   sono   considerate   spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco  n.  1,  annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo  e
secondo,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,   sono   iscritte,
nell'ambito delle unita'  previsionali  di  base  di  pertinenza  dei
centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate, le spese
descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2  e  3,  annessi  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  10. Le spese per le quali puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  sono  indicate
nell'elenco n. 4, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  11. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale  di
consumo su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita'  di
accertamento e controllo) dello  stato  di  previsione  dell'entrata.
Corrispondentemente  la  spesa  per   contributi   da   corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del  Consiglio,  del  21  aprile
1970) nonche' per importi di  compensazione  monetaria,  e'  imputata
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie  Unione
europea" (interventi) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria generale dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2006,
sul conto di tesoreria denominato: "Ministero  del  tesoro  -  FEOGA,
Sezione garanzia". 
  12. Gli importi di compensazione monetaria accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006
ai fini della correlativa spesa da imputare  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie   Unione
europea" (interventi) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria generale dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  13.  Le  somme  di  pertinenza  dei   centri   di   responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato"  e  "Politiche  di  sviluppo  e  di
coesione" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate
nel  conto  dei  residui   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti  e  Fondo
da ripartire per oneri del  personale  gia'  dipendente  da  istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in enti pubblici  non  economici,  iscritti  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base "Fondi da  ripartire  per  oneri  di  personale"
(oneri comuni); Fondo occorrente  per  l'attuazione  dell'ordinamento
regionale delle regioni  a  statuto  speciale,  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  attuazione   ordinamento
regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire  per  il
funzionamento del comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale,
iscritto nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le  aree
sottoutilizzate, iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base  "Aree
sottoutilizzate"  (investimenti);   Fondo   da   ripartire   per   la
costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti  pubblici,  iscritto
nell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e
monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi).  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  ripartire,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate  nel  conto  dei
residui dei predetti Fondi. 
  14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20  maggio
1985,  n.  222,  l'utilizzazione   dello   stanziamento   dell'unita'
previsionale di base  "8  per  mille  IRPEF  Stato"  (interventi)  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze per l'anno finanziario 2006  e'  stabilita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla richiesta di parere alle competenti  Commissioni  parlamentari.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione   all'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di  pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata  per  essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24  della  legge
11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e', altresi', autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del  medesimo  articolo
24 della predetta legge n. 157 del 1992. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,   alla   assegnazione   all'unita'
previsionale di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti)  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il  fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e', altresi', autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del  medesimo  articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione   all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  finanziario  2006
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
destinate ad alimentare il fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato. 
  18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione
all'unita'  previsionale  di   base   "Fondo   sanitario   nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche'  le
eventuali  successive  variazioni,   dello   specifico   stanziamento
concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni  centrali  e
regionali per sopperire ai minori finanziamenti  decisi  dalla  Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito  dell'unita'
previsionale   di   base   "Progetti    immediatamente    eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
competenza  e   cassa,   conseguenti   alla   ripartizione   tra   le
amministrazioni   interessate   del   fondo   iscritto    nell'unita'
previsionale  di  base   "Calamita'   naturali   e   danni   bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di  cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 
  21.  Le  somme  dovute  dagli  istituti   di   credito   ai   sensi
dell'articolo 5 della  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  sono  versate
nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da  conti
di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e  concorsi  vari"  di
pertinenza  del  centro  di   responsabilita'   "Tesoro"   (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere  correlativamente  iscritte,  in  termini  di
competenza e cassa, con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di  pertinenza  del
centro di responsabilita' "Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  22. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di  responsabilita'
"Tesoro" dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per l'anno  finanziario  2006,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e  donna  in
accordo con l'Unione europea. 
  23. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione  dei
referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni) di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2006  alle
competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione  del
medesimo Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  dei  Ministeri
della giustizia, degli affari esteri e  dell'interno  per  lo  stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a  competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi  per  lavoro  straordinario,  a  compensi  agli
estranei all'amministrazione, a missioni, a  premi,  a  indennita'  e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  24. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, a trasferire  per  l'anno  2006  alle
unita' previsionali di base del titolo III  (Rimborso  di  passivita'
finanziarie)  degli  stati  di   previsione   delle   amministrazioni
interessate, le somme iscritte, per competenza e  cassa,  nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   "Rimborsi    anticipati    o
ristrutturazione  di  passivita'"  di  pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Tesoro" dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi  alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei  mutui  con
onere a totale o parziale carico dello Stato. 
  25.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2006,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Spese  generali  di  funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione. 
  26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a  impegnare
e a pagare le spese, ai sensi  del  regio  decreto-legge  8  dicembre
1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928,  n.  3474,  in
conformita' degli stati di previsione annessi a quello del  Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 
  27. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita'  previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze le somme affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
canoni di concessioni su  demanio  idrico,  ai  fini  della  relativa
restituzione alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni. 
  28. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e cassa, tra  l'unita'  previsionale  di  base  4.1.2.1
"Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base  4.1.2.18
"Federalismo  fiscale"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni
annuali  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire,  alla  pertinente
unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del  predetto
Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che
gestiscono il Fondo  integrativo  speciale  per  la  ricerca  (FISR),
istituito in attuazione del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.
204. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, le somme iscritte nell'ambito  dell'unita'  previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini  dell'utilizzazione  dei  fondi
relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai  contratti  di
programma stipulati con  le  amministrazioni  pubbliche  nonche'  per
agevolazioni concesse  in  applicazione  di  specifiche  disposizioni
legislative. 
  31. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni  di  bilancio,  anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa'  per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, e successive modificazioni. 
  32. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, in termini di  residui,  competenza  e
cassa,  le  variazioni  compensative  di  bilancio   occorrenti   per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni. 
  33. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate delle somme versate in entrata dal Centro  nazionale  per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (CNIPA)  per  essere
destinate al  cofinanziamento  di  progetti  strategici  nel  settore
informatico   e   di   innovazione   tecnologica   nelle    pubbliche
amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri  per
la societa' dell'informazione ai sensi  dell'articolo  26,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della  legge
16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al  CNIPA
d'intesa con le amministrazioni medesime. 
  34. Per l'anno 2006, una quota delle entrate,  nel  limite  di  100
milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei  beni  immobili  dello
Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi  dell'articolo  29
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  al  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per provvedere alla spesa per i  canoni  di  locazione
degli immobili stessi.