Art. 8.
                 (Stato di previsione del Ministero
                dell'interno e disposizioni relative)
   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2006, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
   2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate
extratributarie)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili
del  fuoco,  soccorso  pubblico  e  difesa  civile"  dello  stato  di
previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per le spese relative
all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione,
completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di
servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Vigili  del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.
   3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del
centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche  tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione del
Ministero    dell'interno,    occorrenti   per   l'attuazione   delle
disposizioni  recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10,
comma   11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
   5.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2006,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
   6.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del Fondo edifici di culto,
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici  di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme
prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.