Art. 25. 
(Competenze in materia di trasparenza delle  condizioni  contrattuali
delle banche, degli intermediari finanziari,  delle  assicurazioni  e
                         dei fondi pensione) 

 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 116, comma 2,  alinea,  le  parole:  "sentita  la
Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB  e
la Banca d'Italia"; 
    b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole:  "La
Banca d'Italia"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  d'intesa  con  la
CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole:  "della  Banca  d'Italia"
sono aggiunte le seguenti: ", adottate d'intesa con la CONSOB"; 
    c) all'articolo 127, comma 3, dopo le  parole:  "Banca  d'Italia"
sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB". 
    2. Le  competenze  stabilite  dall'articolo  109,  comma  4,  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo  ai  prodotti
assicurativi di cui al punto III della lettera A)  della  tabella  di
cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo  sono  esercitate
dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB. 
    3. Le competenze in materia di trasparenza e di  correttezza  dei
comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge
23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla  COVIP  compatibilmente
con le disposizioni per la  sollecitazione  del  pubblico  risparmio.
Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su
tutte le forme pensionistiche complementari attribuite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre  1990,
n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione  delle
imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge  12  agosto
1982, n. 576, incluse quelle relative ai  prodotti  assicurativi  con
finalita' previdenziali. 
    4. All'articolo 1, comma 2, lettera h),  della  legge  23  agosto
2004,  n.  243,  all'alinea,  le  parole:  "l'unitarieta'   e"   sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 25:
              -  Si  riportano  i testi degli articoli 116, 117 e 127
          del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante
          "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia",
          cosi' come modificati dalla presente legge:
              "Art.  116  (Pubblicita). - 1. In ciascun locale aperto
          al  pubblico  sono  pubblicizzati  i  tassi di interesse, i
          prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
          altra  condizione  economica  relativa alle operazioni e ai
          servizi  offerti,  ivi  compresi gli interessi di mora e le
          valute  applicate  per  l'imputazione  degli interessi. Non
          puo' essere fatto rinvio agli usi.
              2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la  CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai
          titoli di Stato:
                a) criteri  e  parametri  per la determinazione delle
          eventuali  commissioni  massime addebitabili alla clientela
          in occasione del collocamento;
                b) criteri   e   parametri   volti   a  garantire  la
          trasparente determinazione dei rendimenti;
                c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza
          e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
              3. Il CICR:
                a) individua  le operazioni e i servizi da sottoporre
          a pubblicita';
                b) detta   disposizioni   relative   alla  forma,  al
          contenuto,   alle   modalita'   della  pubblicita'  e  alla
          conservazione   agli  atti  dei  documenti  comprovanti  le
          informazioni pubblicizzate;
                c) stabilisce  criteri uniformi per l'indicazione dei
          tassi  d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli
          altri  elementi  che  incidono  sul contenuto economico dei
          rapporti;
                d) individua  gli  elementi  essenziali,  fra  quelli
          previsti  dal  comma  1,  che  devono essere indicati negli
          annunci  pubblicitari  e nelle offerte, con qualsiasi mezzo
          effettuati,  con  cui  i  soggetti  indicati  nell'art. 115
          rendono  nota  la  disponibilita'  delle  operazioni  e dei
          servizi.
              4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono
          offerta  al  pubblico  a  norma  dell'art.  1336 del codice
          civile.".
              "Art.  117.  (Contratti). - 1. I contratti sono redatti
          per iscritto e un esemplare e' consegnato ai clienti.
              2.  Il  CICR  puo'  prevedere che, per motivate ragioni
          tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in
          altra forma.
              3.  Nel  caso di inosservanza della forma prescritta il
          contratto e' nullo.
              4.  I  contratti  indicano  il tasso d'interesse e ogni
          altro   prezzo  e  condizione  praticati,  inclusi,  per  i
          contratti  di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
          di mora.
              5.  La  possibilita' di variare in senso sfavorevole al
          cliente   il  tasso  d'interesse  e  ogni  altro  prezzo  e
          condizione deve essere espressamente indicata nel contratto
          con clausola approvata specificamente dal cliente.
              6.  Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
          contrattuali  di  rinvio agli usi per la determinazione dei
          tassi  di  interesse  e  di  ogni altro prezzo e condizione
          praticati  nonche'  quelle  che  prevedono  tassi, prezzi e
          condizioni   piu'  sfavorevoli  per  i  clienti  di  quelli
          pubblicizzati.
              7.  In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi
          di nullita' indicate nel comma 6, si applicano:
                a) il  tasso  nominale  minimo  e  quello massimo dei
          buoni  ordinari  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli
          similari  eventualmente indicati dal Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi precedenti la
          conclusione   del   contratto,   rispettivamente   per   le
          operazioni attive e per quelle passive;
                b) gli  altri  prezzi  e condizioni pubblicizzati nel
          corso  della  durata  del  rapporto  per  le corrispondenti
          categorie   di   operazioni   e  servizi;  in  mancanza  di
          pubblicita' nulla e' dovuto.
              8.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con la CONSOB, puo'
          prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati
          attraverso  una  particolare  denominazione o sulla base di
          specifici   criteri  qualificativi,  abbiano  un  contenuto
          tipico  determinato.  I  contratti e i titoli difformi sono
          nulli.   Resta  ferma  la  responsabilita'  della  banca  o
          dell'intermediario  finanziario  per  la  violazione  delle
          prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la
          CONSOB".
              "Art.  127. (Regole generali). - 1. Le disposizioni del
          presente   titolo   sono  derogabili  solo  in  senso  piu'
          favorevole al cliente.
              2.  Le  nullita'  previste  dal presente titolo possono
          essere fatte valere solo dal cliente.
              3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
          presente  titolo  sono  assunte  su  proposta  della  Banca
          d'Italia,  d'intesa con la CONSOB; la proposta e' formulata
          sentito   l'UIC   per   i  soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario  iscritti  solo  nell'elenco  generale previsto
          dall'art. 106.".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  109  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 174 recante "Attuazione della
          direttiva  92/96/CEE  in  materia  di assicurazione diretta
          sulla vita":
              "Art.  109.  (Informativa  del  contraente).  -  1.  Le
          imprese  operanti  nel  territorio della Repubblica, sia in
          regime  di  stabilimento  che  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione  di  servizi, debbono comunicare al contraente,
          prima  della  conclusione  del  contratto,  le informazioni
          figuranti nell'allegato II, punto A.
              2.  Al  contraente  debbono essere fornite per tutto il
          periodo  di  vigenza del contratto le informazioni elencate
          nell'allegato II, punto B.
              3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
          formulate  per  iscritto  con  chiarezza e precisione; esse
          debbono  essere  redatte  in  lingua italiana, salvo che il
          contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.
              4.  L'ISVAP  puo'  prescrivere  alle imprese di fornire
          informazioni   supplementari  rispetto  a  quelle  elencate
          nell'allegato  II,  qualora  cio'  risulti  necessario alla
          piena  comprensione degli elementi essenziali del contratto
          da parte del contraente.
              5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresi'
          inserire  nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed
          in  ogni  altro  documento  destinato  ad  essere portato a
          conoscenza  del  pubblico la seguente indicazione: "impresa
          autorizzata    all'esercizio    delle   assicurazioni   con
          provvedimento   dell'ISVAP"  seguita  dalla  specificazione
          della  data  del  provvedimento,  nonche'  della data e del
          numero  della  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
          recante  la  pubblicazione  dell'atto.  Nel  caso  di  piu'
          provvedimenti di autorizzazione e' sufficiente indicare gli
          estremi del primo provvedimento".
              (Articolo  abrogato,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006,
          dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 agosto
          2004,  n.  243  recante  "Norme  in materia pensionistica e
          deleghe  al  Governo nel settore della previdenza pubblica,
          per   il   sostegno   alla   previdenza   complementare   e
          all'occupazione  stabile  e  per  il riordino degli enti di
          previdenza ed assistenza obbligatoria":
                1.1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:
                  a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
                  b) eliminare  progressivamente il divieto di cumulo
          tra pensioni e redditi da lavoro;
                  c) sostenere   e  favorire  lo  sviluppo  di  forme
          pensionistiche complementari;
                  d) rivedere  il  principio della totalizzazione dei
          periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
          ipotesi  in  cui  si  raggiungano i requisiti minimi per il
          diritto  alla  pensione  in  uno  dei fondi presso cui sono
          accreditati i contributi.
              2.  Il  Governo,  nell'esercizio della delega di cui al
          comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
          speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) individuare le forme di tutela atte a garantire la
          correttezza   dei   dati   contributivi   e   previdenziali
          concernenti   il   personale   dipendente  dalle  pubbliche
          amministrazioni;
                b) liberalizzare  l'eta'  pensionabile, prevedendo il
          preventivo   accordo   del   datore   di   lavoro   per  il
          proseguimento    dell'attivita'   lavorativa   qualora   il
          lavoratore  abbia conseguito i requisiti per la pensione di
          vecchiaia,  con  l'applicazione  degli  incentivi di cui ai
          commi  da  12  a  17 e fatte salve le disposizioni di legge
          vigenti  in  materia  di  pensionamento di vecchiaia per le
          lavoratrici,  e  facendo  comunque salva la facolta' per il
          lavoratore,  il cui trattamento pensionistico sia liquidato
          esclusivamente   secondo   il   sistema   contributivo,  di
          proseguire   in   modo   automatico  la  propria  attivita'
          lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
                c) ampliare   progressivamente   la  possibilita'  di
          totale  cumulabilita'  tra pensione di anzianita' e redditi
          da    lavoro    dipendente    e   autonomo,   in   funzione
          dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
                d) adottare  misure volte a consentire la progressiva
          anticipazione  della facolta' di richiedere la liquidazione
          del  supplemento  di pensione fino a due anni dalla data di
          decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
                e) adottare   misure   finalizzate   ad  incrementare
          l'entita'   dei   flussi   di   finanziamento   alle  forme
          pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
          contestuale   incentivazione   di   nuova  occupazione  con
          carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
                  1)   il   conferimento,   salva  diversa  esplicita
          volonta'  espressa  dal lavoratore, del trattamento di fine
          rapporto  maturando alle forme pensionistiche complementari
          di  cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124,
          garantendo  che  il  lavoratore  stesso  abbia una adeguata
          informazione  sulla tipologia, le condizioni per il recesso
          anticipato,  i  rendimenti  stimati dei fondi di previdenza
          complementare  per  i  quali e' ammessa l'adesione, nonche'
          sulla  facolta'  di scegliere le forme pensionistiche a cui
          conferire   il   trattamento   di   fine  rapporto,  previa
          omogeneizzazione  delle  stesse in materia di trasparenza e
          tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
          gia'  prevedono  l'accantonamento  del  trattamento di fine
          rapporto  e  altri  accantonamenti previdenziali presso gli
          enti  di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
          per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
          citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
                  2)   l'individuazione   di   modalita'   tacite  di
          conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto ai fondi
          istituiti  o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
          pubbliche  o  a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
          oppure  in  base  ai  contratti e accordi collettivi di cui
          alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3 e al comma 2
          dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          e  successive  modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in
          base  alle  lettere  c)  e c-bis) dell'art. 3, comma 1, del
          medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
          non  esprima  la  volonta'  di  non aderire ad alcuna forma
          pensionistica  complementare  e  non  abbia  esercitato  la
          facolta'  di  scelta  in favore di una delle forme medesime
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  del  relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
          del  comma 1  e  del  presente comma, ovvero entro sei mesi
          dall'assunzione;
                  3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
          diritto  ad un contributo del datore di lavoro da destinare
          alla  previdenza  complementare, detto contributo affluisca
          alla  forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
          alla  quale  egli  intenda trasferirsi ovvero alla quale il
          contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
                  4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
          alla   libera   adesione   e  circolazione  dei  lavoratori
          all'interno  del  sistema  della  previdenza complementare,
          definendo  regole  comuni,  in  ordine  in particolare alla
          comparabilita'  dei costi, alla trasparenza e portabilita',
          al  fine  di  tutelare  l'adesione consapevole dei soggetti
          destinatari;  la  rimozione  dei vincoli posti dall'art. 9,
          comma  2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
          successive  modificazioni,  al fine della equiparazione tra
          forme  pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
          fine  di  favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
          pensione  aperti,  nonche'  il riconoscimento al lavoratore
          dipendente  che si trasferisca volontariamente da una forma
          pensionistica  all'altra  del  diritto al trasferimento del
          contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
          alle quote del trattamento di fine rapporto;
                  5)  che  la  contribuzione  volontaria  alle  forme
          pensionistiche  possa  proseguire anche oltre i cinque anni
          dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
                  6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
          e   indipendenti   per  il  conferimento  dell'incarico  di
          responsabile  dei  fondi  pensione nonche' l'incentivazione
          dell'attivita'   di  eventuali  organismi  di  sorveglianza
          previsti  nell'ambito  delle  adesioni  collettive ai fondi
          pensione  aperti,  anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
                  7)  la  costituzione,  presso  enti  di  previdenza
          obbligatoria,  di forme pensionistiche alle quali destinare
          in  via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
          non altrimenti devolute (1/b);
                  8)   l'attribuzione   ai   fondi   pensione   della
          contitolarita'  con  i  propri  iscritti  del  diritto alla
          contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
          e'  tenuto  il  datore  di  lavoro, e la legittimazione dei
          fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
          coattiva,   a   rappresentare   i   propri  iscritti  nelle
          controversie  aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
          l'eventuale  danno  derivante dal mancato conseguimento dei
          relativi rendimenti;
                  9)   la   subordinazione   del   conferimento   del
          trattamento  di  fine  rapporto,  di cui ai numeri 1) e 2),
          all'assenza   di   oneri   per   le   imprese,   attraverso
          l'individuazione  delle necessarie compensazioni in termini
          di  facilita'  di accesso al credito, in particolare per le
          piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
          del  lavoro  e  di  eliminazione del contributo relativo al
          finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
          rapporto;
                  10)  che  i fondi pensione possano dotarsi di linee
          d'investimento  tali da garantire rendimenti comparabili al
          tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
                  11)    l'assoggettamento   delle   prestazioni   di
          previdenza  complementare a vincoli in tema di cedibilita',
          sequestrabilita'   e   pignorabilita'   analoghi  a  quelli
          previsti per la previdenza di base (1/c);
                f) prevedere    che   i   trattamenti   pensionistici
          corrisposti   da   enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria  debbano essere erogati con calcolo definitivo
          dell'importo   al   massimo   entro   un  anno  dall'inizio
          dell'erogazione;
                g) prevedere    l'elevazione   fino   ad   un   punto
          percentuale    del    limite    massimo    di    esclusione
          dall'imponibile  contributivo delle erogazioni previste dai
          contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
                h) perfezionare    l'omogeneita'   del   sistema   di
          vigilanza     sull'intero    settore    della    previdenza
          complementare,   con   riferimento   a   tutte   le   forme
          pensionistiche    collettive    e    individuali   previste
          dall'ordinamento,     e     semplificare    le    procedure
          amministrative tramite:
                  1)  l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  dell'attivita' di alta vigilanza
          mediante   l'adozione,   di   concerto   con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  di direttive generali in
          materia;
                  2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
          fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
          essa  attribuite,  del  compito  di  impartire disposizioni
          volte   a   garantire   la   trasparenza  delle  condizioni
          contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
          individuali,  ivi comprese quelle di cui all'art. 9-ter del
          decreto   legislativo   21 aprile   1993,   n.  124,  e  di
          disciplinare  e  di  vigilare sulle modalita' di offerta al
          pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
          compatibilmente  con  le disposizioni per la sollecitazione
          del  pubblico  risparmio,  al  fine  di tutelare l'adesione
          consapevole dei soggetti destinatari;
                  3)    la   semplificazione   delle   procedure   di
          autorizzazione   all'esercizio,   di  riconoscimento  della
          personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
          degli   statuti   e  dei  regolamenti  dei  fondi  e  delle
          convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
          la  possibilita'  di utilizzare strumenti quale il silenzio
          assenso  e  di  escludere  l'applicazione  di  procedure di
          approvazione   preventiva   per   modifiche  conseguenti  a
          sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
                i) ridefinire  la disciplina fiscale della previdenza
          complementare    introdotta    dal    decreto   legislativo
          18 febbraio  2000,  n.  47,  in modo da ampliare, anche con
          riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
          delle  piccole  e  medie  imprese, la deducibilita' fiscale
          della     contribuzione     alle    forme    pensionistiche
          complementari,   collettive   e   individuali,  tramite  la
          fissazione  di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in valore
          percentuale  del  reddito  imponibile  e  l'applicazione di
          quello   piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con  la
          previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
          dei  livelli  contributivi dei fondi preesistenti; superare
          il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
          cui   all'art.   7,   comma  6,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
          modificazioni;  rivedere la tassazione dei rendimenti delle
          attivita'   delle   forme  pensionistiche  rendendone  piu'
          favorevole   il  trattamento  in  ragione  della  finalita'
          pensionistica;  individuare il soggetto tenuto ad applicare
          la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
          forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
                l) prevedere   che   tutte  le  forme  pensionistiche
          complementari   siano  tenute  ad  esporre  nel  rendiconto
          annuale  e,  in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
          all'iscritto,   se  ed  in  quale  misura  siano  presi  in
          considerazione  aspetti  sociali, etici ed ambientali nella
          gestione   delle   risorse   finanziarie   derivanti  dalle
          contribuzioni  degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
          diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
                m) realizzare  misure  specifiche volte all'emersione
          del  lavoro  sommerso  di  pensionati  in  linea con quelle
          previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
          emersione  dall'economia  sommersa,  relative ai redditi da
          lavoro  dipendente  e  ai  redditi  di  impresa e di lavoro
          autonomo ad essi connessi;
                n) completare   il   processo   di   separazione  tra
          assistenza   e   previdenza,   prevedendo   che   gli  enti
          previdenziali   predispongano,  all'interno  del  bilancio,
          poste  contabili  riferite  alle  attivita' rispettivamente
          assistenziali  e previdenziali svolte dagli stessi enti, al
          fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
          consentire  la  quantificazione  e  la corretta imputazione
          degli  interventi  di  riequilibrio  a carico della finanza
          pubblica;
                o) ridefinire    la    disciplina   in   materia   di
          totalizzazione   dei   periodi  assicurativi,  al  fine  di
          ampliare  progressivamente  le  possibilita'  di  sommare i
          periodi  assicurativi  previste dalla legislazione vigente,
          con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
          sia  al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
          anno  di  eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
          maturato  almeno  quaranta anni di anzianita' contributiva,
          indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
          presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
          interessati  dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
          anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
          i  contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento del
          trattamento  pensionistico,  secondo  le  proprie regole di
          calcolo.  Tale  facolta'  e'  estesa anche ai superstiti di
          assicurato,   ancorche'   deceduto   prima  del  compimento
          dell'eta' pensionabile;
                p) applicare  i principi e i criteri direttivi di cui
          al  comma  1 e al presente comma e le disposizioni relative
          agli  incentivi  al  posticipo  del pensionamento di cui ai
          commi  da  12  a  17,  con le necessarie armonizzazioni, al
          rapporto  di  lavoro con le amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e   successive   modificazioni,  previo  confronto  con  le
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative  dei  datori e dei prestatori di lavoro, le
          regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
          conto    delle   specificita'   dei   singoli   settori   e
          dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
          lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
          amministrativo pubblico;
                q) eliminare  sperequazioni  tra  le  varie  gestioni
          pensionistiche,  ad  esclusione  di  quelle  degli  enti di
          diritto  privato  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103,  nel  calcolo  della  pensione, al fine di ottenere, a
          parita'   di  anzianita'  contributiva  e  di  retribuzione
          pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
                r) prevedere,  in caso di trasformazione del rapporto
          di  lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto di lavoro a tempo
          parziale,  forme di contribuzione figurativa per i soggetti
          che  presentano  situazioni  di disabilita' riconosciuta ai
          sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
          104,   nonche'  per  i  soggetti  che  assistono  familiari
          conviventi   che   versano  nella  predetta  situazione  di
          disabilita';
                s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale
          da  parte  dei  lavoratori che abbiano maturato i requisiti
          per l'accesso al pensionamento di anzianita';
                t) prevedere  la  possibilita', per gli iscritti alla
          gestione  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,   n.  335,  di  ottenere,  fermo  restando  l'obbligo
          contributivo    nei    confronti    di    tale    gestione,
          l'autorizzazione   alla   prosecuzione   volontaria   della
          contribuzione    presso    altre    forme   di   previdenza
          obbligatoria,   al   fine   di   conseguire   il  requisito
          contributivo  per  il  diritto  a  pensione  a carico delle
          predette forme;
                u) stabilire,  in  via  sperimentale  per  il periodo
          1° gennaio    2007-31 dicembre    2015,   sui   trattamenti
          pensionistici  corrisposti  da  enti  gestori  di  forme di
          previdenza    obbligatorie,   i   cui   importi   risultino
          complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
          cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
          misura  del  4  per  cento, non deducibile dall'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche. Il valore di riferimento e'
          quello   stabilito  dall'art.  38,  comma  1,  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  rivalutato, ai fini in esame,
          fino  all'anno  2007,  nella misura stabilita dall'art. 38,
          comma  5,  lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001
          e,  per  gli  anni  successivi,  in  base  alle  variazioni
          integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
          periodo   concorrono   anche   i   trattamenti  integrativi
          percepiti   dai   soggetti   nei   cui   confronti  trovano
          applicazione   le  forme  pensionistiche  che  garantiscono
          prestazioni  definite  in  aggiunta  o  ad integrazione del
          trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
          di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
          decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e al decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
          pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
          statuto  speciale,  delle province autonome e degli enti di
          cui  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70,  ivi comprese la
          gestione  speciale  ad  esaurimento  di cui all'art. 75 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
          dirette,  prestazioni complementari al trattamento di base.
          L'importo  complessivo  assoggettato al contributo non puo'
          comunque   risultare   inferiore,  al  netto  dello  stesso
          contributo,  all'importo  di  cui  al  primo  periodo della
          presente lettera;
                  v) abrogare     espressamente    le    disposizioni
          incompatibili   con  la  disciplina  prevista  nei  decreti
          legislativi.
              3.   Il   lavoratore   che   abbia  maturato  entro  il
          31 dicembre  2007  i  requisiti  di  eta'  e  di anzianita'
          contributiva  previsti  dalla normativa vigente prima della
          data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
          diritto   all'accesso   al   trattamento  pensionistico  di
          vecchiaia  o  di  anzianita',  nonche'  alla  pensione  nel
          sistema  contributivo, consegue il diritto alla prestazione
          pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere
          all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
              4.  Per  il  lavoratore di cui al comma 3, i periodi di
          anzianita'   contributiva   maturati   fino  alla  data  di
          conseguimento  del diritto alla pensione sono computati, ai
          fini  del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo
          i  criteri  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della presente legge.
              5.  Il  lavoratore  di  cui al comma 3 puo' liberamente
          esercitare  il  diritto  alla  prestazione pensionistica in
          qualsiasi  momento  successivo alla data di maturazione dei
          requisiti  di cui al predetto comma 3, indipendentemente da
          ogni modifica della normativa.
              6.  Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1° gennaio  2008  e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a) il    diritto   per   l'accesso   al   trattamento
          pensionistico  di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
          autonomi  iscritti  all'assicurazione generale obbligatoria
          ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio  2008  al  31 dicembre  2013,  nella  Tabella  A
          allegata  alla presente legge e, per il periodo successivo,
          nel  comma  7.  Il  diritto  al  pensionamento si consegue,
          indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di
          anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni;
                b) per  i  lavoratori  la  cui  pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  una anzianita' contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni,  in  presenza  dei  requisiti  di  eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          31 dicembre  2013,  nella  Tabella A allegata alla presente
          legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
                c) i  lavoratori  di  cui  alle  lettere a) e b), che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal   1° gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre,  possono  accedere  al pensionamento dal
          1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
          il  trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni
          per  gli  uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
          per  gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1° gennaio  del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al
          comma 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                d) per  i  lavoratori  assicurati  presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
          7.
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta'
          anagrafica  di  cui  alla  Tabella A allegata alla presente
          legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i
          lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
          stabilito  il differimento della decorrenza dell'incremento
          dei  requisiti  anagrafici  di  cui  al  primo  periodo del
          presente  comma,  qualora sulla base di specifica verifica,
          da  effettuarsi  nel  corso  dell'anno  2013, sugli effetti
          finanziari  derivanti  dalle  modifiche  dei  requisiti  di
          accesso  al  pensionamento,  risultassero risparmi di spesa
          effettivi  superiori  alle  previsioni e di entita' tale da
          garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a
          quelli  previsti  dall'applicazione congiunta del comma 6 e
          del primo periodo del presente comma.
              8.  Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti di
          anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
          che,  antecedentemente  alla  data del 1° marzo 2004, siano
          stati   autorizzati   alla  prosecuzione  volontaria  della
          contribuzione.  Il  trattamento previdenziale del personale
          di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
          personale  di  cui  alla  legge  27 dicembre 1941, n. 1570,
          nonche'   dei   rispettivi  dirigenti  continua  ad  essere
          disciplinato dalla normativa speciale vigente.
              9.  In  via  sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
          confermata   la   possibilita'  di  conseguire  il  diritto
          all'accesso  al trattamento pensionistico di anzianita', in
          presenza  di  un'anzianita' contributiva pari o superiore a
          trentacinque  anni  e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
          per   le   lavoratrici  dipendenti  e  a  58  anni  per  le
          lavoratrici  autonome,  nei confronti delle lavoratrici che
          optano   per  una  liquidazione  del  trattamento  medesimo
          secondo  le  regole  di  calcolo  del  sistema contributivo
          previste  dal  decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
          Entro  il  31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
          della   predetta   sperimentazione,  al  fine  di  una  sua
          eventuale prosecuzione.
              10.   Il   Governo,   nel   rispetto   delle  finalita'
          finanziarie  di  cui  ai  commi  6  e  7  e  allo  scopo di
          assicurare   l'estensione   dell'obiettivo  dell'elevazione
          dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi
          pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art.
          2,  commi  22  e  23,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335,
          nonche'  agli  altri  regimi e alle gestioni pensionistiche
          per  cui  siano  previsti,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge, requisiti diversi da quelli vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi compresi i
          lavoratori  di  cui  all'art.  78,  comma  23,  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388, e' delegato ad adottare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
          modalita'  di  cui  ai  commi  da  41 a 49 e sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) tenere  conto, con riferimento alle fattispecie di
          cui  all'alinea,  delle  obiettive peculiarita' ed esigenze
          dei settori di attivita';
                b) prevedere  l'introduzione  di  regimi  speciali  a
          favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
                c) prevedere    il    potenziamento    dei   benefici
          agevolativi per le lavoratrici madri;
                d) definire  i  termini  di  decorrenza  di  cui alla
          lettera  c)  del  comma  6, per i trattamenti pensionistici
          liquidati  con  anzianita' contributiva pari o superiore ai
          quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie
          di cui all'alinea del presente comma.
              11.  Il  Governo,  allo scopo di definire, nel rispetto
          delle  finalita'  finanziarie  di  cui  ai  commi  6  e  7,
          soluzioni    alternative,    a    decorrere    dal    2008,
          sull'elevazione    dell'eta'    media    di    accesso   al
          pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi
          6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di
          eta'  anagrafica  e  anzianita'  contributiva,  nonche' sul
          processo  di  armonizzazione del sistema previdenziale, sia
          sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello
          del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
          modalita'  di  cui  ai  commi  da  41 a 49 e sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare   effetti  finanziari  complessivamente
          equivalenti  a quelli determinati dalle disposizioni di cui
          ai commi 6 e 7;
                b) armonizzare  ai  principi  ispiratori del presente
          comma  i regimi pensionistici di cui all'art. 2, commi 22 e
          23,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli altri
          regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i lavoratori di cui
          all'art.  78,  comma  23,  della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze
          dei rispettivi settori di attivita';
                c) prevedere     l'introduzione    di    disposizioni
          agevolative a favore delle categorie che svolgono attivita'
          usuranti;
                d) confermare    in    ogni    caso    l'accesso   al
          pensionamento,  per  i lavoratori dipendenti e autonomi che
          risultino  essere  stati  iscritti  a  forme pensionistiche
          obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i
          14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianita' contributiva;
                e) prevedere    il    potenziamento    dei   benefici
          agevolativi per le lavoratrici madri;
                f) definire  i  termini  di  decorrenza  di  cui alla
          lettera  c)  del  comma  6, per i trattamenti pensionistici
          liquidati  con  anzianita' contributiva pari o superiore ai
          quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie
          di cui all'alinea del presente comma.
              12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
          posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
          oneri  nel  settore  pensionistico, i lavoratori dipendenti
          del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
          indicati  alle  tabelle  di  cui  all'art. 59, commi 6 e 7,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, per l'accesso al
          pensionamento    di    anzianita',    possono    rinunciare
          all'accredito   contributivo   relativo   all'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti   dei   lavoratori   dipendenti   e  alle  forme
          sostitutive  della  medesima. In conseguenza dell'esercizio
          della   predetta   facolta'  viene  meno  ogni  obbligo  di
          versamento  contributivo  da  parte  del datore di lavoro a
          tali  forme  assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
          utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
          e   successiva  alla  data  dell'esercizio  della  predetta
          facolta'.    Con   la   medesima   decorrenza,   la   somma
          corrispondente  alla  contribuzione che il datore di lavoro
          avrebbe  dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
          fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
          interamente al lavoratore.
              13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
          a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di
          cui  al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla
          data  della  prima  scadenza  utile  per  il  pensionamento
          prevista  dalla  normativa  vigente  e successiva alla data
          dell'esercizio   della   predetta   facolta',   sulla  base
          dell'anzianita'   contributiva  maturata  alla  data  della
          medesima  scadenza.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi gli
          adeguamenti  del  trattamento  pensionistico  spettanti per
          effetto  della rivalutazione automatica al costo della vita
          durante il periodo di posticipo del pensionamento.
              14. All'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  in materia di determinazione dei redditi da
          lavoro  dipendente,  e'  aggiunta,  dopo  la lettera i), la
          seguente:
                "i-bis)    le   quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
          rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
          aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
          normativa".
              15.  Le  modalita'  di  attuazione dei commi da 12 a 16
          sono  stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              16.  Entro  il  30 giugno  2007 il Governo procede alla
          verifica   dei  risultati  del  sistema  di  incentivazione
          previsto  dai  commi  da  12  a  15,  al  fine di valutarne
          l'impatto  sulla  sostenibilita'  finanziaria  del  sistema
          pensionistico.  A  tal  fine  il Governo si avvale dei dati
          forniti    dal    Nucleo   di   valutazione   della   spesa
          previdenziale,  di  cui  all'art.  1, comma 44, della legge
          8 agosto  1995,  n. 335, ed effettua una consultazione, nel
          primo  semestre  del  2007, con le organizzazioni sindacali
          dei   datori   di   lavoro   e  dei  prestatori  di  lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
              17.  L'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
          abrogato.
              18.  Le  disposizioni  in  materia  di pensionamenti di
          anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della  presente  legge continuano ad applicarsi, nei limiti
          del  numero  di  10.000  lavoratori  beneficiari, di cui al
          comma 19:
                a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive  modificazioni,  sulla base di accordi sindacali
          stipulati  anteriormente  al 1° marzo 2004 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  di  anzianita'  entro il
          periodo  di  fruizione  dell'indennita' di mobilita' di cui
          all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
                b) ai    lavoratori    destinatari   dei   fondi   di
          solidarieta'  di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  per i quali siano gia'
          intervenuti,  alla  data  del  1° marzo  2004,  gli accordi
          sindacali  previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma
          28.
              19.   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS)   provvede   al   monitoraggio   delle   domande  di
          pensionamento  presentate dai lavoratori di cui al comma 18
          che  intendono  avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
          dei  requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
          data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
          predetto  monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
          di  10.000  domande  di  pensione, il predetto Istituto non
          prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate   ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dalle
          disposizioni di cui al comma 18.
              20.  Tutti  i  maggiori  risparmi  e  tutte le maggiori
          entrate  derivanti  dalle  misure  previste dai commi 1 e 2
          sono  destinati alla riduzione del costo del lavoro nonche'
          a  specifici  incentivi  per  promuovere  lo sviluppo delle
          forme  pensionistiche  complementari anche per i lavoratori
          autonomi.
              21. All'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n.
          335,  e  successive modificazioni, i primi tre periodi sono
          sostituiti  dai  seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui
          al  comma  44  e'  composto  da  non  piu' di 20 membri con
          particolare    competenza    ed   esperienza   in   materia
          previdenziale  nei  diversi  profili  giuridico, economico,
          statistico  ed  attuariale  nominati  per  un  periodo  non
          superiore  a  quattro  anni,  rinnovabile,  con decreto del
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze.  Il
          presidente  del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e'
          nominato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
          politiche  sociali.  Con  decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,  sono  determinate  le
          modalita'  organizzative  e di funzionamento del Nucleo, la
          remunerazione  dei membri in armonia con i criteri correnti
          per  la  determinazione  dei compensi per attivita' di pari
          qualificazione    professionale,    il    numero    e    le
          professionalita'  dei  dipendenti appartenenti al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche  sociali  o  di  altre
          amministrazioni  dello  Stato da impiegare presso il Nucleo
          medesimo  anche  attraverso  l'istituto  del  distacco.  Al
          coordinamento del personale della struttura di supporto del
          Nucleo   e'   preposto  senza  incremento  della  dotazione
          organica  un dirigente di seconda fascia in servizio presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali. Nei
          limiti  delle  risorse di cui alla specifica autorizzazione
          di  spesa  il  Nucleo  puo'  avvalersi  di professionalita'
          tecniche  esterne  per  lo  studio  e  l'approfondimento di
          questioni   attinenti  le  competenze  istituzionali  dello
          stesso".
              22.  Al  fine  del  rispetto  dell'invarianza di spesa,
          conseguentemente  all'incremento  del numero dei componenti
          del   Nucleo   di  valutazione  della  spesa  previdenziale
          disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in
          atto  erogata  ai  componenti  del Nucleo medesimo ai sensi
          dell'art. 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
          successive modificazioni.
              23.   Presso  l'I.N.P.S.  e'  istituito  il  Casellario
          centrale  delle  posizioni previdenziali attive, di seguito
          denominato  "Casellario", per la raccolta, la conservazione
          e  la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
          lavoratori iscritti:
                a) all'assicurazione    generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
          dipendenti,  anche  con riferimento ai periodi di fruizione
          di  trattamenti  di  disoccupazione o di altre indennita' o
          sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
                b) ai  regimi  obbligatori  di previdenza sostitutivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i superstiti o che ne comportino comunque
          l'esclusione o l'esonero;
                c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori
          autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
                d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere
          obbligatorio;
                e) ai   regimi   facoltativi   gestiti   dagli   enti
          previdenziali.
              24.  Entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  gli  enti  e le
          amministrazioni  interessati, sono definite le informazioni
          da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
          nelle  dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
          modalita',  la periodicita' e i protocolli di trasferimento
          delle stesse.
              25. In sede di prima applicazione della presente legge,
          gli  enti  e  le  amministrazioni interessati trasmettono i
          dati  relativi  a  tutte le posizioni risultanti nei propri
          archivi  entro  tre  mesi dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
              26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
          posizioni    assicurative    condivisa    tra    tutte   le
          amministrazioni  dello  Stato  e  gli  organismi gestori di
          forme  di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie, secondo
          modalita'   di   consultazione   e   di   scambio  di  dati
          disciplinate  dal  decreto  di  cui  al  comma  24.  Con le
          necessarie    integrazioni,    il    Casellario    consente
          prioritariamente di:
                a) emettere  l'estratto  conto  contributivo  annuale
          previsto  dall'art.  1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, e successive modificazioni;
                b) calcolare  la  pensione  sulla  base  della storia
          contributiva  dell'assicurato  che,  avendone  maturato  il
          diritto,  chiede,  in base alle norme che lo consentono, la
          certificazione  dei diritti acquisiti o presenta domanda di
          pensionamento.
              27.   Oltre  alle  informazioni  di  cui  al  comma  23
          trasmesse  secondo le modalita' e la periodicita' di cui al
          comma  24,  il  Casellario,  al fine di monitorare lo stato
          dell'occupazione  e  di verificare il regolare assolvimento
          degli  obblighi  contributivi,  provvede a raccogliere e ad
          organizzare in appositi archivi:
                a) i  dati  delle denunce nominative degli assicurati
          relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
          di  lavoro  trasmesse  dai  datori  di  lavoro all'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro  (INAIL) ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                b) le    informazioni    trasmesse    dal   Ministero
          dell'interno,  secondo  le  modalita'  di  cui al comma 24,
          relative  ai  permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
          extracomunitari;
                c) le  informazioni  riguardanti  le minorazioni o le
          malattie   invalidanti,   codificate   secondo  la  vigente
          classificazione   ICD-CM   (Classificazione  internazionale
          delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
          mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche
          o  private,  che  accertino  uno  stato di invalidita' o di
          disabilita'  o  che  eroghino  trattamenti pensionistici od
          assegni   continuativi   al  medesimo  titolo,  secondo  le
          modalita'  di  cui al comma 24 e i principi di cui all'art.
          20  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196. Tali
          informazioni  confluiscono  altresi nel Casellario centrale
          dei  pensionati  di  cui  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica   31 dicembre  1971,  n.  1388,  per  quanto  di
          competenza.
              28.  Le informazioni costantemente aggiornate contenute
          nel   Casellario   costituiscono,   insieme  a  quelle  del
          Casellario   centrale   dei  pensionati,  la  base  per  le
          previsioni   e   per   la   valutazione  preliminare  sulle
          iniziative   legislative   e   regolamentari   in   materia
          previdenziale.  Il  Casellario  elabora  i  dati in proprio
          possesso  anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata
          da   parte   del   Nucleo   di   valutazione   della  spesa
          previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
          autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
          agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
              29.  Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la
          spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 1, comma 7,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da
          ultimo  rideterminata  dalla  tabella D allegata alla legge
          24 dicembre 2003, n. 350.
              30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sono fornite agli
          enti  previdenziali  direttive in merito all'individuazione
          del  settore  economico di appartenenza delle aziende e dei
          lavoratori  autonomi  e  parasubordinati,  sulla  base  dei
          criteri  previsti dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n.
          88,   e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  della
          rimodulazione  dei  termini di scadenza della comunicazione
          di  inizio  e  cessazione  di attivita' e degli adempimenti
          contributivi  a  carico  delle  aziende  e  dei  lavoratori
          autonomi   e   parasubordinati,  al  fine  di  favorire  la
          tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento
          delle posizioni individuali dei lavoratori.
              31.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti legislativi contenenti norme intese a
          riordinare  gli  enti  pubblici  di previdenza e assistenza
          obbligatoria,   perseguendo  l'obiettivo  di  una  maggiore
          funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
          e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
              32.  Il  Governo  si  attiene ai principi generali e ai
          criteri  direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,  dal  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, nonche' a quelli indicati
          nell'art.  57  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  ad
          esclusione,  con  riferimento  alla lettera a) del comma 1,
          delle    parole    da:    "tendenzialmente"    a:    "altro
          beneficiario,".
              33.  Dall'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si
          procede  ai  sensi  dell'art.  11-ter, comma 7, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              34.  La normativa statutaria e regolamentare degli enti
          di  diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore
          degli   iscritti,   anche   forme   di   tutela   sanitaria
          integrativa,  nel  rispetto  degli  equilibri finanziari di
          ogni singola gestione.
              35. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
          21 aprile  1993,  n.  124,  e  successive modificazioni, e'
          inserito il seguente:
              "1-bis.  Gli  enti di diritto privato di cui al decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,  e  al  decreto
          legislativo   10 febbraio   1996,   n.  103,  possono,  con
          l'obbligo    della   gestione   separata,   istituire   sia
          direttamente,  sia  secondo le disposizioni di cui al comma
          1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
              36.  Gli  enti  di  diritto  privato  di cui ai decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   509,  e  al  decreto
          legislativo  10 febbraio  1996,  n. 103, possono accorparsi
          fra  loro,  nonche' includere altre categorie professionali
          similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
          di   una   protezione   previdenziale  pensionistica,  alle
          medesime   condizioni   di   cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo n. 103 del 1996.
              37.  All'art.  6,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          10 febbraio  1996,  n.  103, alla fine della lettera b), e'
          aggiunto  il  seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai
          fini  previdenziali,  ferma la totale deducibilita' fiscale
          del  contributo,  puo'  essere  modulata  anche  in  misura
          differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;".
              38.   L'art.   1,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          16 febbraio  1996,  n.  104, si interpreta nel senso che la
          disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del
          trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
          realizzazione  di  nuovi investimenti immobiliari contenuta
          nel  medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti
          privatizzati  ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno
          1994,  n.  509,  ancorche'  la  trasformazione  in  persona
          giuridica    di    diritto    privato    sia    intervenuta
          successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
          decreto legislativo n. 104 del 1996.
              39.    Le    societa'    professionali    mediche    ed
          odontoiatriche,   in   qualunque  forma  costituite,  e  le
          societa'  di capitali, operanti in regime di accreditamento
          col  Servizio  sanitario  nazionale,  versano,  a valere in
          conto  entrata  del  Fondo  di  previdenza  a  favore degli
          specialisti  esterni  dell'Ente  nazionale di previdenza ed
          assistenza  medici  (ENPAM),  un  contributo  pari al 2 per
          cento   del   fatturato   annuo   attinente  a  prestazioni
          specialistiche  rese  nei  confronti del Servizio sanitario
          nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di
          rivalsa  sul  Servizio  sanitario  nazionale.  Le  medesime
          societa'   indicano   i   nominativi  dei  medici  e  degli
          odontoiatri   che   hanno  partecipato  alle  attivita'  di
          produzione  del  fatturato, attribuendo loro la percentuale
          contributiva di spettanza individuale.
              40.  Restano  fermi  i  vigenti  obblighi  contributivi
          relativi  agli altri rapporti di accreditamento per i quali
          e'  previsto  il versamento del contributo previdenziale ad
          opera  delle singole regioni e province autonome, quali gli
          specialisti   accreditati  ad  personam  per  la  branca  a
          prestazione o associazioni fra professionisti o societa' di
          persone.
              41.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
          2,  10  e  11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di
          finanza   pubblica,  mediante  finanziamenti  da  iscrivere
          annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
          previsto      dal      Documento      di     programmazione
          economico-finanziaria.
              42.  I  decreti  legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e
          11,  la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per
          la  finanza  pubblica,  sono  emanati  solo successivamente
          all'entrata  in  vigore  di  provvedimenti  legislativi che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
              43.  In  coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41,
          con  la  legge  finanziaria si provvede, ai sensi dell'art.
          11,   comma  3,  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, a determinare la variazione delle
          aliquote   contributive   e   fiscali  e  a  individuare  i
          lavoratori  interessati,  nonche'  a  definire la copertura
          degli  eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di
          attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
              44.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi adottati ai
          sensi  dei  commi  1,  2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei
          quali  deve  essere  corredato  di  relazione tecnica sugli
          effetti  finanziari  delle  disposizioni in esso contenute,
          sono deliberati dal Consiglio dei Ministri previo confronto
          con   le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative  dei  datori  e  dei  prestatori di lavoro,
          ferme  restando  le  norme  procedurali  di cui al comma 2,
          lettera   p),   e   sono  trasmessi  alle  Camere  ai  fini
          dell'espressione  dei  pareri  da  parte  delle commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario,  che  sono resi entro trenta giorni
          dalla  data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
          Le  commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere
          una  proroga  di venti giorni per l'espressione del parere,
          qualora  cio' si renda necessario per la complessita' della
          materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
          periodo all'esame delle commissioni.
              45.  Entro  i  trenta giorni successivi all'espressione
          dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   ivi   eventualmente   formulate  relativamente
          all'osservanza  dei principi e dei criteri direttivi recati
          dalla  presente legge, nonche' con riferimento all'esigenza
          di  garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dai  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri  definitivi  delle  commissioni competenti, che sono
          espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
              46.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          delle  commissioni  parlamentari  di  cui  ai commi 44 e 45
          scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza del
          termine  per  l'esercizio  della delega, o successivamente,
          quest'ultimo  e'  prorogato di sessanta giorni. Il predetto
          termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
          sia  concessa,  ai  sensi del comma 44, secondo periodo, la
          proroga del termine per l'espressione del parere.
              47.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 44, primo
          periodo,  ovvero  quello  prorogato  ai  sensi del medesimo
          comma 44, secondo periodo, senza che le commissioni abbiano
          espresso  i  pareri  di  rispettiva  competenza,  i decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.
              48.  Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i
          testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine
          ivi  previsto  per l'espressione dei pareri parlamentari, i
          decreti legislativi possono essere comunque adottati.
              49.  Disposizioni  correttive e integrative dei decreti
          legislativi  possono  essere  adottate  entro diciotto mesi
          dalla  data  di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
          rispetto  dei  principi  e  dei criteri direttivi di cui ai
          commi  1,  2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita'
          di  cui  ai  commi  da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati
          gia'  emanati  i  testi  unici  di  cui  al  comma  50,  le
          disposizioni  integrative  e  correttive andranno formulate
          con  riferimento  ai  predetti  testi unici, se riguardanti
          disposizioni in essi ricomprese.
              50.  Nel  rispetto  dei  principi  su  cui  si fonda la
          legislazione  previdenziale, con particolare riferimento al
          regime  pensionistico  obbligatorio,  quale  risulta  dalla
          vigente  disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
          presente  legge,  il Governo e' delegato ad adottare, entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali,  uno o piu' decreti legislativi recanti
          testi  unici  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia   di   previdenza   obbligatoria  e  di  previdenza
          complementare   che,   in  funzione  di  una  piu'  precisa
          determinazione  dei  campi  di  applicazione  delle diverse
          competenze,  di  una  maggiore speditezza e semplificazione
          delle  procedure amministrative, anche con riferimento alle
          correlazioni  esistenti  tra  le diverse gestioni, e di una
          armonizzazione  delle  aliquote contributive, siano volti a
          modificare,  correggere,  ampliare e abrogare espressamente
          norme  vigenti  relative alla contribuzione, all'erogazione
          delle    prestazioni,    all'attivita'   amministrativa   e
          finanziaria    degli    enti   preposti   all'assicurazione
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e  all'erogazione  degli  assegni  sociali.  Il  Governo e'
          altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
          disposizioni  per la semplificazione e la razionalizzazione
          delle  norme previdenziali per il settore agricolo, secondo
          criteri  omogenei  a  quelli adottati per gli altri settori
          produttivi  e  a  quelli prevalentemente adottati a livello
          comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
          riferimento   alle  aree  di  particolare  problematicita',
          rafforzando    la   rappresentanza   delle   organizzazioni
          professionali  e sindacali nella gestione della previdenza,
          anche   ristrutturandone   l'assetto   e  provvedendo  alla
          graduale    sostituzione    dei   criteri   induttivi   per
          l'accertamento   della  manodopera  impiegata  con  criteri
          oggettivi.  Dall'emanazione  dei  testi  unici  non  devono
          derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica.
          Per  l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli
          schemi  di  decreto  recanti  il  testo unico in materia di
          previdenza  complementare,  si  applicano  i  principi  e i
          criteri  direttivi  di  cui alla presente legge, secondo le
          modalita' di cui ai commi da 41 a 49.
              51.  Lo  schema  del  decreto legislativo in materia di
          previdenza  obbligatoria  di  cui  al comma 50 e' trasmesso
          alle  Camere  ai  fini dell'espressione del parere da parte
          delle   Commissioni   parlamentari   competenti   entro  il
          novantesimo  giorno  antecedente  la  scadenza  del termine
          previsto  per  l'esercizio  della  delega.  Le  Commissioni
          esprimono  il  parere  entro  quaranta giorni dalla data di
          trasmissione;  decorso  tale termine il decreto e' adottato
          anche in mancanza del parere.
              52.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  in materia di previdenza obbligatoria
          di  cui  al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
          correttive  e  integrative  nel rispetto dei principi e dei
          criteri  direttivi  di cui al comma 50, con la procedura di
          cui  al  comma  51  e  senza  nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.
              53.  Ai  fini  della  predisposizione  dello schema del
          decreto  legislativo  in materia di previdenza obbligatoria
          di  cui  al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro
          composto  da  esperti,  fino  ad un massimo di cinque, e da
          personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni. Dall'attuazione del
          presente  comma  non devono derivare nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica.
              54.  [A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il diritto alla pensione di vecchiaia per
          il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle
          istituzioni  concertistiche  assimilate  e'  subordinato al
          compimento  dell'eta'  indicata nella Tabella A allegata al
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
          modificazioni].
              55.  Al  fine  di estinguere il contenzioso giudiziario
          relativo  ai  trattamenti corrisposti a talune categorie di
          pensionati    gia'    iscritti   a   regimi   previdenziali
          sostitutivi,  attraverso il pieno riconoscimento di un equo
          e  omogeneo  trattamento  a  tutti i pensionati iscritti ai
          vigenti  regimi integrativi, l'art. 3, comma 1, lettera p),
          della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 9, comma 2,
          del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, devono
          intendersi  nel  senso che la perequazione automatica delle
          pensioni  prevista  dall'art.  11  del  decreto legislativo
          30 dicembre   1992,  n.  503,  si  applica  al  complessivo
          trattamento  percepito dai pensionati di cui all'art. 3 del
          decreto    legislativo    20 novembre    1990,    n.   357.
          All'assicurazione  generale  obbligatoria fa esclusivamente
          carico  la  perequazione  sul  trattamento pensionistico di
          propria pertinenza.".
              - La  legge  10 ottobre 1990, n. 287 recante "Norme per
          la  tutela  della  concorrenza e del mercato" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
              - La  legge  12 agosto  1982,  n.  576 recante "Riforma
          della  vigilanza  sulle  assicurazioni" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.