Art. 3.
                        Copertura finanziaria

    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal
2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.