ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITA' Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Cipro di seguito denominati "Parti Contraenti"; ANIMATI dal desiderio di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Paesi; NELL'INTENTO di incrementare ed armonizzare le loro attivita' congiunte nel combattere il crimine; CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalita' organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita' organizzata; RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, cosi' come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' le Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite per la soppressione delle diverse forme di terrorismo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi; RISPETTANDO la sovranita' di entrambi gli Stati; HANNO convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano a compiere ogni attivita' al fine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalita' nelle sue varie manifestazioni. In particolare, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuera' nei settori di seguito indicati: a) criminalita' organizzata; b) traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; c) terrorismo; d) immigrazione illegale e tratta di esseri umani; e) traffico illecito di opere culturali e storiche; f) produzione illecita e traffico di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo; g) riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale; h) falsificazione e spaccio di denaro, valori, carte di credito o di pagamento, nonche' di certificati e brevetti industriali; i) reati assicurativi; l) reati informatici, compresi quelli commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione; m) sfruttamento sessuale di persone, in particolare dei minori, ed altre illecite attivita' sessuali. Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.