(Accordo - art. 1)
        ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL 
        GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLA COOPERAZIONE 
        NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AD ALTRE 
                        FORME DI CRIMINALITA' 
 
   Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
di Cipro di seguito denominati "Parti Contraenti"; 
   ANIMATI dal desiderio di contribuire allo  sviluppo  dei  rapporti
bilaterali tra i due Paesi; 
   NELL'INTENTO di incrementare  ed  armonizzare  le  loro  attivita'
congiunte nel combattere il crimine; 
   CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi  alla  criminalita'
organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante  entrambi  i
Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche'
il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; 
   RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale  nella
lotta alla criminalita' organizzata; 
   RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del  30  marzo
1961, cosi' come emendata  dal  Protocollo  del  25  marzo  1972,  la
Convenzione sulle  Sostanze  Psicotrope  del  21  febbraio  1971,  la
Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali
firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,  la  Convenzione  contro  il
Traffico Illecito  di  Stupefacenti  e  Sostanze  Psicotrope  del  20
dicembre 1988, la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, in data 14 dicembre  1990,  in  tema  di  cooperazione
internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche'  le
Convenzioni adottate dalle Nazioni Unite per  la  soppressione  delle
diverse forme di terrorismo e  la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12
dicembre 2000 e Protocolli annessi; 
   RISPETTANDO la sovranita' di entrambi gli Stati; 
   HANNO convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
   Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformita' con le
rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano  a
compiere ogni attivita' al fine di intensificare  gli  sforzi  comuni
nel  campo  della  lotta  contro  la  criminalita'  nelle  sue  varie
manifestazioni. 
   In  particolare,   le   Parti   Contraenti   convengono   che   la
collaborazione si effettuera' nei settori di seguito indicati: 
   a) criminalita' organizzata; 
   b) traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; 
   c) terrorismo; 
   d) immigrazione illegale e tratta di esseri umani; 
   e) traffico illecito di opere culturali e storiche; 
   f) produzione illecita e traffico di armi, di sostanze esplosive e
tossiche e di materiale radioattivo; 
   g) riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
   h) falsificazione e spaccio di denaro, valori, carte di credito  o
   di pagamento, nonche' di certificati e brevetti industriali; 
   i) reati assicurativi; 
   l) reati informatici, compresi quelli commessi attraverso l'uso di
Internet e di altri mezzi di comunicazione; 
   m) sfruttamento sessuale di persone, in particolare dei minori, ed
altre illecite attivita' sessuali. 
   Il  presente  Accordo   non   riguarda   gli   aspetti   attinenti
l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.