Articolo 2 Nell'ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e delle proprie competenze, in conformita' con le Convenzioni elaborate ed emendate dalle Nazioni Unite, le due Parti Contraenti svolgeranno attivita' di cooperazione nei seguenti settori per prevenire e combattere la produzione, il traffico illecito e lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori: a) scambio di informazioni sugli attuali e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere; b) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti Contraenti nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate"