(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
   Nell'ambito delle leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi  e  delle
proprie competenze, in conformita' con le  Convenzioni  elaborate  ed
emendate dalle Nazioni Unite, le  due  Parti  Contraenti  svolgeranno
attivita' di  cooperazione  nei  seguenti  settori  per  prevenire  e
combattere la produzione,  il  traffico  illecito  e  lo  spaccio  di
stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori: 
   a) scambio di informazioni sugli  attuali  e  sui  nuovi  tipi  di
sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime
e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze
di indagine e prevenzione dei crimini connessi  con  il  traffico  di
droga, compreso il controllo alle frontiere; 
   b) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso  di
stupefacenti e sostanze psicotrope. 
   Le Parti Contraenti  nell'ambito  della  cooperazione  di  cui  al
presente articolo, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle 
"consegne controllate"