Articolo 4 Al fine di prevenire e combattere i reati connessi con l'immigrazione illegale e con la tratta di esseri umani, gli organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo: a) procederanno allo scambio di informazioni e dati relativi a: 1) flussi di immigrazione clandestina; 2) modalita' di viaggio e itinerari utilizzati; 3) produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi; 4) attivita', composizione, metodi e strategie dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, b) comunicheranno tempestivamente, attraverso i canali Interpol o il sistema di allertamento rapido (Early Warning System) del Centro di Informazione, Riflessione e Scambio sulle Frontiere e sull'Immigrazione dell'Unione Europea (Gruppo CIREFI), qualsiasi notizia relativa ad imbarcazioni sospettate di trasportare immigrati clandestini; c) procederanno allo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonche' allo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonche' impronte di timbri; d) realizzeranno, mediante il coinvolgimento dei diversi enti ed' amministrazioni interessati e nel rispetto delle vigenti norme internazionali, forme di collaborazione operative in mare per il monitoraggio e il controllo delle navi sospettate di trasportare immigrati clandestini. Inoltre, le Parti Contraenti concordano che in questo ambito di cooperazione rafforzata nella lotta contro 1'immigrazione clandestina, la Repubblica di Cipro mettera' gli impianti di uno dei suoi porti (da stabilirsi in un secondo tempo) a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze di Polizia in modo da rendere possibile il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo Orientale. Le modalita' di questa speciale agevolazione saranno concordate nei loro dettagli nelle disposizioni di un Accordo separato, che sara' concluso in una data successiva.