(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
   Al  fine  di  prevenire  e  combattere  i   reati   connessi   con
l'immigrazione illegale e con la tratta di esseri umani,  gli  organi
competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo: 
   a) procederanno allo scambio di informazioni e dati relativi a: 
   1) flussi di immigrazione clandestina; 
   2) modalita' di viaggio e itinerari utilizzati; 
   3) produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi; 
   4)  attivita',  composizione,  metodi  e  strategie   dei   gruppi
criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione  clandestina  e
alla tratta di esseri umani, 
   b) comunicheranno tempestivamente, attraverso i canali Interpol  o
il sistema di allertamento rapido (Early Warning System)  del  Centro
di  Informazione,   Riflessione   e   Scambio   sulle   Frontiere   e
sull'Immigrazione  dell'Unione  Europea  (Gruppo  CIREFI),  qualsiasi
notizia relativa ad imbarcazioni sospettate di trasportare  immigrati
clandestini; 
   c) procederanno allo scambio  di  esperienze  nella  gestione  dei
flussi migratori e nell'applicazione delle disposizioni nazionali  in
materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonche' allo scambio
di modelli di  documenti  di  viaggio,  visti,  nonche'  impronte  di
timbri; 
   d) realizzeranno, mediante il coinvolgimento dei diversi enti  ed'
amministrazioni  interessati  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme
internazionali, forme di collaborazione  operative  in  mare  per  il
monitoraggio e il controllo  delle  navi  sospettate  di  trasportare
immigrati clandestini. 
   Inoltre, le Parti Contraenti concordano che in  questo  ambito  di
cooperazione   rafforzata   nella   lotta    contro    1'immigrazione
clandestina, la Repubblica di Cipro mettera' gli impianti di uno  dei
suoi porti (da stabilirsi in un secondo tempo) a disposizione di navi
italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze  di  Polizia  in
modo  da  rendere  possibile  il  pattugliamento  in  alto  mare  del
Mediterraneo Orientale. Le modalita' di questa speciale  agevolazione
saranno concordate nei loro dettagli nelle disposizioni di un Accordo
separato, che sara' concluso in una data successiva.