Articolo 5 Ai fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo: a) si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonche' su qualsiasi altra notizia utile alle indagini; b) su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta; c) si informeranno sulle rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro; d) si scambieranno esperti in materia di criminalita' organizzata per lo studio delle piu' recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonche' sulle attrezzature e sui metodi usati per combattere la criminalita'; e) si scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed usuari delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attivita' della criminalita' organizzata: Inoltre la cooperazione tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti includera': a) lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo; b) lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali; c) lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate; d) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.