(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
   Ai fini dell'individuazione e del  perseguimento  dei  reati,  gli
organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo: 
   a) si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla
struttura delle organizzazioni e dei gruppi  criminali,  sulle  leggi
violate, sulle misure prese nonche' su qualsiasi altra notizia  utile
alle indagini; 
   b) su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure
operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale  della
Parte Contraente richiesta; 
   c) si informeranno sulle  rispettive  esperienze,  sulle  tecniche
d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro; 
   d) si scambieranno esperti in materia di criminalita'  organizzata
per lo studio delle piu' recenti innovazioni sulle tecniche criminali
nonche' sulle attrezzature e  sui  metodi  usati  per  combattere  la
criminalita'; 
   e) si scambieranno informazioni, utili ai fini  investigativi,  in
ordine agli intestatari ed usuari delle utenze  telefoniche,  sia  di
tipo fisso che mobile, connesse  alle  attivita'  della  criminalita'
organizzata: 
   Inoltre la cooperazione tra le Autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti includera': 
   a) lo  scambio  di  informazioni  sulle  disposizioni  legislative
relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo; 
   b) lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali  atti
criminali; 
   c) lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
   d)  l'organizzazione  di  seminari  e  di  corsi   di   formazione
   specialistica.