ARTICOLO 11 Questo Accordo entrera' in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di interne. Questo Accordo puo' essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intendera' automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una qualunque delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso, esso perdera' la sua efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica. In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attivita' rimaste incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo. Fatto a ROMA il 19.11.2003 in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo, fara' fede la versione inglese. PER IL GOVERNO PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERBIA E MONTENEGRO Parte di provvedimento in formato grafico