(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
   Questo Accordo entrera' in vigore  alla  ricezione  della  seconda
delle due notifiche con le quali le  Parti  comunicano  ufficialmente
l'una  all'altra  di  aver  completato  le  rispettive  procedure  di
interne. 
   Questo Accordo puo' essere emendato in qualsiasi  momento  con  il
reciproco consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno  in
vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo. 
   Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e  si  intendera'
automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno  che  una
qualunque delle Parti notifichi all'altra, per iscritto,  la  propria
intenzione  di  denunciarlo;  in  tal  caso,  esso  perdera'  la  sua
efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica. 
   In caso di denuncia, le  Parti  faranno  tutto  il  possibile  per
portare a termine  le  attivita'  rimaste  incompiute  ed  avvieranno
consultazioni volte a risolvere le questioni controverse. 
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dalle rispettive Autorita',  hanno  firmato  il  presente
Accordo. 
   Fatto a ROMA il 19.11.2003 in 2 (due)  originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana, serba e inglese, tutti i  testi  facenti  ugualmente
fede. In caso di  divergenze  circa  l'interpretazione  dell'accordo,
fara' fede la versione inglese. 
    

PER IL GOVERNO                 PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                SERBIA E MONTENEGRO

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico