(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
   La cooperazione tra le  Parti  avra'  luogo,  in  conformita'  dei
trattati internazionali sulla difesa, la  sicurezza  e  il  controllo
delle armi, nei seguenti campi: 
   - sicurezza c politica di difesa; 
   - industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti; 
   - scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; 
   - mantenimento della pace ed operazioni umanitarie; 
   - ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari; 
   - organizzazione delle F.A., struttura  ed  equipaggiamento  delle
unita' militari, gestione del personale; 
   - formazione/addestramento; 
   - polizia militare; 
   - tutela dell'ambiente ed  inquinamento  causato  dalle  attivita'
militari; 
   - medicina militare; 
   - formazione militare; 
   cultura e storia militare; 
   - sport militare. 
   Secondo la procedura indicata al  comma  2  dell'articolo  11,  le
Parti potrebbero concordare nuovi campi di  cooperazione  d'interesse
comune.