ARTICOLO 3 La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: - incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti; - scambi di esperienze fra esperti delle Parti; - organizzazione e condotta di attivita' addestrative ed esercitazioni militari; - scambio di osservatori in occasione delle esercitazioni militari; - discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, seminari e corsi; - visite di navi, aerei ed altre strutture militari; - scambio di infornnazioni e di pubblicazioni didattiche e culturali; - scambio di attivita' sportive.