(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
   La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: 
   - incontri tra Ministri della Difesa,  Comandanti  in  Capo,  loro
Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti; 
   - scambi di esperienze fra esperti delle Parti; 
   -  organizzazione  e  condotta  di   attivita'   addestrative   ed
esercitazioni militari; 
   -  scambio  di  osservatori  in  occasione   delle   esercitazioni
militari; 
   - discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi,
conferenze, seminari e corsi; 
   - visite di navi, aerei ed altre strutture militari; 
   -  scambio  di  infornnazioni  e  di  pubblicazioni  didattiche  e
culturali; 
   - scambio di attivita' sportive.