ARTICOLO 4 Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa di Serbia e Montenegro. Le Parti concorderanno, tramite consultazioni da tenersi alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Serbia e Montenegro, gli eventuali provvedimenti atti a modificare e ad integrare questo Accordo, nonche' i programmi di cooperazione bilaterale. Il Piano annuale di cooperazione bilaterale riporta le attivita' con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo. Il Piano annuale di cooperazione per ciascun anno sara' firmato entro il 1 dicembre dell'anno precedente.