(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
   Le attivita' concrete  di  cooperazione  nel  campo  della  difesa
saranno organizzate e  condotte  dal  Ministero  della  Difesa  della
Repubblica  Italiana  e  dal  Ministero  della  Difesa  di  Serbia  e
Montenegro. 
   Le  Parti  concorderanno,   tramite   consultazioni   da   tenersi
alternativamente  nella  Repubblica  Italiana  e   nella   Serbia   e
Montenegro, gli  eventuali  provvedimenti  atti  a  modificare  e  ad
integrare  questo  Accordo,  nonche'  i  programmi  di   cooperazione
bilaterale. 
   Il Piano annuale di cooperazione bilaterale riporta  le  attivita'
con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo. 
   Il Piano annuale di cooperazione per ciascun  anno  sara'  firmato
entro il 1 dicembre dell'anno precedente.