(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
   Le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia  i  settori
di cooperazione nel campo del controllo armamenti e  delle  attivita'
relative  agli  armamenti,  sia  le  categorie;  i  materiali  e  gli
equipaggiamenti oggetto dell'attivita' di scambio.