ARTICOLO 6 I costi della cooperazione saranno, ove possibile, basati sul principio della reciprocita'. La Parte ospite sosterra' le spese di viaggio, i costi relativi agli stipendi, all'assicurazione sanitaria e sugli infortuni e ad ogni altra indennita' prevista dalle sue nornnative nazionali. La Parte ospitante garantira' il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterra' le spese relative alle attivita' pianificate. L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso: a) la Parte ospitante garantira' le cure mediche d'urgenza; b) la Parte ospite garantira' l'assistenza medica in caso di malattia o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio del proprio personale inferimo. Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Il finanziamento di tali gruppi sara' stabilito di volta in volta, di comune accordo tra le Parti. Per quanto riguarda la frequenza di corsi da parte del personale militare, gli aspetti finanziari e sanitari, nonche' le modalita' esecutive di dettaglio per ogni specifica forma di cooperazione, saranno disciplinati da appositi Accordi stipulati tra le Parti in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.