(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
   I costi della cooperazione  saranno,  ove  possibile,  basati  sul
principio della reciprocita'. 
   La Parte ospite sosterra' le spese di viaggio,  i  costi  relativi
agli stipendi, all'assicurazione sanitaria e  sugli  infortuni  e  ad
ogni altra indennita' prevista dalle sue nornnative nazionali. 
   La Parte ospitante  garantira'  il  trasporto  locale,  dal  punto
stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto  e  l'alloggio,
se disponibile presso installazioni militari, e  sosterra'  le  spese
relative alle attivita' pianificate. 
   L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate
dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso: 
   a) la Parte ospitante garantira' le cure mediche d'urgenza; 
   b) la Parte ospite  garantira'  l'assistenza  medica  in  caso  di
malattia o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio  del
proprio personale inferimo. 
   Tale principio generale di reciprocita' non  sara'  applicato  nei
riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone.  Il  finanziamento
di tali gruppi sara' stabilito di volta in volta, di  comune  accordo
tra le Parti. 
   Per quanto riguarda la frequenza di corsi da parte  del  personale
militare, gli aspetti finanziari e  sanitari,  nonche'  le  modalita'
esecutive di dettaglio per  ogni  specifica  forma  di  cooperazione,
saranno disciplinati da appositi Accordi stipulati tra  le  Parti  in
conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.