(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
   Il personale della  Parte  ospitata  e'  tenuto  a  rispettare  la
legislazione nazionale del Paese ospitante. 
   La  Parte  ospitante  ha  il  diritto  di  esercitare  la  propria
giurisdizione sul personale ospite. 
   Ciononostante, le Autorita' della Parte ospite  hanno  diritto  di
giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi: 
   a) infrazioni che minaccino  la  sicurezza  o  i  beni  del  Paese
ospite; 
   b) infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione,  commessi
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con
il servizio. 
   Nell'ipotesi di cui al punto b), la Parte ospite  puo'  rinunciare
al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla
Parte ospitante e purche' quest'ultima acconsenta.