(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
   Informazioni, documenti e materiali oggetto di scambio nel  quadro
del presente  Accordo  saranno  salvaguardati  in  conformita'  delle
rispettive legisiazioni nazionali delle Parti. 
   Nel trattamento delle informazioni, dei documenti e dei  materiali
scambiati ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adottera'  misure
di sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla  Parte
originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la
classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto
richiesto dalla Parte originatrice. 
   La corrispondenza delle classifiche di segretezza  adottate  dalle
Parti e' la seguente: 
    

Italiano            Inglese            Serbo
SEGRETISSIMO      TOP SECRET       DRZAVNATAJNA
SEGRETO           SECRET           STROGO POVERLJIVO
RISERVATISSIMO    CONFIDENTIAL     POVERLJIVO
RISERVATO         RESTRICTED         INTERNO

    
   Le Parti garantiranno  che  le  informazioni,  i  documenti  ed  i
materiali  scambiati  ai  sensi  del  presente  Accordo  siano  usati
esclusivamente per gli scopi ai  quali  sono  stati  specificatamente
destinati  dalle  Parti  e  nell'ambito  delle  finalita'  di  questo
Accordo,  inoltre  si  impegnano   a   proteggere   le   informazioni
classificate, ricevute dall'altra Parte,  anche  dopo  la  cessazione
dell'Accordo stesso. 
   La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano
essi classificati o non  classificati,  acquisiti  nel  quadro  della
cooperazione prevista da questo Accordo, e' subordinata  al  consenso
scritto preventivo del Governo che  li  ha  resi  disponibili,  salvo
accordi diversi tra le Parti. 
   Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo.  uno  scambio
di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o
Enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra  le
autorita'   competenti   delle   Parti.   Anche   alle   informazioni
classificate scambiate durante le  trattative  contrattuali  verranno
applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo. 
   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a  6  di  questo  articolo,  si
riferiscono altresi' ai  beni  materiali  e  ai  beni  di  proprieta'
intellettuale  derivanti  dall'applicazione   dell'Articolo   3   del
presente Accordo.