ARTICOLO 9 Informazioni, documenti e materiali oggetto di scambio nel quadro del presente Accordo saranno salvaguardati in conformita' delle rispettive legisiazioni nazionali delle Parti. Nel trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adottera' misure di sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente: Italiano Inglese Serbo SEGRETISSIMO TOP SECRET DRZAVNATAJNA SEGRETO SECRET STROGO POVERLJIVO RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL POVERLJIVO RISERVATO RESTRICTED INTERNO Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti ed i materiali scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalita' di questo Accordo, inoltre si impegnano a proteggere le informazioni classificate, ricevute dall'altra Parte, anche dopo la cessazione dell'Accordo stesso. La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano essi classificati o non classificati, acquisiti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, e' subordinata al consenso scritto preventivo del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti. Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo. uno scambio di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o Enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorita' competenti delle Parti. Anche alle informazioni classificate scambiate durante le trattative contrattuali verranno applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di questo articolo, si riferiscono altresi' ai beni materiali e ai beni di proprieta' intellettuale derivanti dall'applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo.