(Convenzione - art. 1)
                        CONVENZIONE CONSOLARE 
               TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA 
 
La Repubblica Italiana e  l'Ucraina,  denominate  di  seguito  "Parti
                            Contraenti", 
   desiderando  sviluppare  le  relazioni  consolari,  facilitare  la
tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei  loro
cittadini e  delle  persone  giuridiche,  rafforzare  i  rapporti  di
amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti, 
   confermando che per la disciplina delle  materie  non  contemplate
dalla presente Convenzione saranno applicate le norme  degli  accordi
internazionali in vigore per entrambe  le  Parti  Contraenti,  ed  in
particolare  le  disposizioni  della  Convenzione  di  Vienna   sulle
relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del  diritto
internazionale consuetudinario, 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
   Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno 
cosi' intese 
   a)  per  "Stato  d'invio",  la  Parte  Contraente  che  nomina   i
funzionari consolari; 
   b) per "Stato di residenza% la  Parte  Contraente  nel  territorio
della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni; 
   c)  per  "Ufficio  "consolare"   qualsiasi   Consolato   Generale,
Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare; 
   d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad  un
Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 
   e) per "Capo dell'Ufficio consolare",  la  persona  incaricata  di
agire in tale qualita'; 
   f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo
dell'Ufficio  Consolare,  incaricata  di   esercitare   le   funzioni
consolari; 
   g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata  nei  servizi
amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 
   h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al
servizio domestico di un Ufficio consolare; 
   i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli
impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 
   j) per "membro del personale consolare",  i  funzionari  consolari
diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i
membri del personale di servizio; 
   k) per "membro  del  personale  privato",  una  persona  impiegata
esclusivamente  al  servizio  privato  di  un   membro   dell'Ufficio
consolare; 
   l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed  i
genitori di un membro dell'Ufficio consolare che  sono  legalmente  a
suo carico e con esso conviventi; 
   m) per "locali consolari", gli  edifici  o  le  parti  di  edifici
inclusi  i  terreni  ad  essi  attinenti  che,  chiunque  ne  sia  il
proprietario, sono utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell'Ufficio
consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare; 
   n) per "archivi  consolari",  tutte  le  carte,  i  documenti,  la
corrispondenza, i libri, i film, i mezzi  tecnici  per  la  raccolta,
conservazione  ed   utilizzazione   di   informazioni,   i   registri
dell'Ufficio  consolare  inclusi  i   registri   informatizzati,   il
materiale di cifra e di  codice,  gli  schedari  e  qualunque  mobile
destinati alla loro protezione e conservazione; 
   o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave  per  la  navigazione
marittima  o  fluviale  che  sia  registrata  in   conformita'   alla
legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di  proprieta'  di
quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari; 
   p)  per  "aeromobile  dello  Stato   d'invio",   ogni   aeromobile
registrato  in  conformita'  alla  legislazione  civile  dello  Stato
d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato  d'invio,
ad eccezione degli aeromobili militari.