(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
   Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare 
   1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza  da  ogni
tassa ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per  cio'
che riguarda: 
   a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in  godimento,  nonche'
la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione  di  terreni,
di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di  edifici  o  la
sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle
esigenze di servizio di un Ufficio consolare  o  alla  residenza  del
capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; 
   b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento,  secondo
le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza,
di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o
che servono esclusivamente alle esigenze di servizio  di  un  Ufficio
consolare, rimanendo inteso  che  l'esenzione  dai  diritti  e  tasse
impasti in occasione o di  importazione  o  esportazione  e'  oggetto
esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione. 
   2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non  si
applica alle imposte e tasse accertate o percepite  in  rimunerazione
di servizi specifici resi. 
   3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non
si  applica  alle  imposte  e  tasse  che,  secondo  le  leggi  ed  i
regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che
stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata
di agire per conto di tale Stato.