Articolo 10 Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare 1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per cio' che riguarda: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, nonche' la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse impasti in occasione o di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.