(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                      Esenzione da requisizione 
   1. I locali consolari,  l'arredamento,  tutti  i  beni  mobili  ed
immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi  di  trasporto,
sono esenti da ogni forma di requisizione. 
   2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio  per  motivi  di
difesa  nazionale  o  di  pubblica   utilita',   conformemente   alla
legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a
tali fini, e nel caso in cui io Stato d'invio  sia  proprietario  dei
locali  consolari,  quest'ultimo  sara'  immediatamente  versato   un
indennizzo  adeguato  ed  effettivo  che  potra'  essere  liberamente
trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna
limitazione. 
   3. Lo Stato di residenza  adotta  i  provvedimenti  necessari  per
facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali
espropriati,  la  re-installazione  della  sede  consolare  onde  non
ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.