Articolo 12 Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonche' ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli ne' sequestrarli.