(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
       Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari 
   Conformemente ai principi di diritto internazionale  riconosciuti,
gli archivi consolari nonche' ogni altro documento  e  registri  sono
inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.  Le  Autorita'
dello  Stato  di  residenza,  per  qualsiasi  motivo,   non   possono
esaminarli ne' sequestrarli.