(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
             Uso della bandiera e dello stemma nazionale 
   1. L'Ufficio consolare ha il diritto di  far  issare  la  bandiera
nazionale dello Stato d'invio, e, per  l'Italia,  anche  la  bandiera
dell'Unione Europea, sugli edifici  consolari,  sulla  residenza  del
Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi  di  trasporto  qualora  essi
siano adoperati per le esigenze di servizio. 
   2. L'Ufficio consolare ha il  diritto  di  esporre  sugli  edifici
occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di  cinta  esterno  nonche'
sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e
l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella  lingua  dello  Stato
d'invio e nella lingua dello Stato di residenza. 
   3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la  protezione
della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.