(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      Liberta' di comunicazione 
   1.  Lo  Stato  di  residenza  concede  e  tutela  la  liberta'  di
comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali.  Per
comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche  e  gli
altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si  trovino,
l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di  comunicazione
adeguati compresi i corrieri  diplomatici  o  consolari,  la  valigia
diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi  in  codice
in cifra. L'Ufficio consolare potra'  installare  ed  utilizzare  una
stazione emittente radiofonica solo con il consenso  dello  Stato  di
residenza. 
   2.  La  corrispondenza   ufficiale   dell'Ufficio   consolare   e'
inviolabile.  Per  corrispondenza  ufficiale  si  intende  tutta   la
corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 
   3.  La  valigia  consolare  non  puo'  essere  ne'   aperta,   ne'
trattenuta. Tuttavia, se  le  Autorita'  competenti  dello  Stato  di
residenza hanno seri motivi per  ritenere  che  la  valigia  contenga
altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli  oggetti  di
cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono  chiedere  che  la
valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante  autorizzato
dello Stato d'invio. Se il  Rappresentante  dello  Stato  d'invio  si
oppone a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo  di
origine. 
   4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare  i
contrassegni esterni  visibili  che  indicano  il  loro  carattere  e
possono contenere  solo  la  corrispondenza  ufficiale,  i  documenti
ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio. 
   5. Il corriere consolare deve essere in possesso di  un  documento
ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli
che costituiscono la valigia  consolare.  A  meno  che  lo  Stato  di
residenza non vi acconsenta, il corriere non puo' essere un cittadino
dello Stato di residenza ne', a meno che sia  cittadino  dello  Stato
d'invio,  un  residente  permanente   nello   Stato   di   residenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e'  protetto
dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita'  personale  e
non  puo'  essere  sottoposto  ad  alcuna  forma  di  arresto  o   di
detenzione. 
   6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica  e  il  suo
Ufficio consolane possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In
tali casi, le disposizioni del comma 5  del  presente  Articolo  sono
ugualmente  applicabili,  fermo  restando  che   le   immunita'   ivi
menzionate cessano  di  essere  applicabili  al  momento  in  cui  il
corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a  lui
affidata. 
   7. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di  una
nave  o  di  un  aeromobile  appartenente  allo  Stato  d'invio.   Il
comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il
numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli
non e' considerato  corriere  consolare.  Previo  il  consenso  delle
Autorita' totali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono,
liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle
mani del comandante la valigia consolare.