(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                        Liberta' di movimento 
   1. Lo Stato di residenza assicura a tutti  i  membri  dell'Ufficio
consolare la liberta' di movimento sul suo territorio. 
   2. Le disposizioni del comma 1  del  presente  Articolo  non  sono
applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato  per
motivi di sicurezza nazionale.