(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                        Percezioni consolari 
   1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio  dello  Stato
di residenza i  diritti  e  le  tasse  previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 
   2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel  comma
1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da
qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.