Articolo 16 Percezioni consolari 1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.