Articolo 17 Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.