(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle
                            sue funzioni 
   1. Lo  Stato  di  residenza  accorda  all'Ufficio  consolare  ogni
facilitazione possibile per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni  e
adotta  tutte  le  misure  necessarie  per   consentire   ai   membri
dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere  dei
diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 
   2. I locali consolari non  potranno  essere  utilizzati  per  fini
incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.